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- Proposte di sanzione e irrogazione

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (pagine 16-0)

1. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) provvede, secondo quanto disposto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., a comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

2. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria), valutati gli atti di accertamento dell’infrazione, nonchè ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell’interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo di sanzione da applicare.

3. La sanzione è irrogata dal responsabile della competente struttura comunale mediante apposito provvedimento.

4. Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente, nei termini di legge, alla sanzione irrogata, l’Amministrazione Comunale procede, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, secondo le procedure per l’esecuzione d’ufficio indicate dal comma 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i., in quanto applicabile, dall’articolo 2, commi 55 e 56 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s. m. e i..

5. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupero delle somme impiegate nella demolizione d’ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

TITOLO III – COMMISSIONI CAPO I – COMMISSIONE EDILIZIA Articolo 34 - Competenze

1. Ai sensi dell’art.30 della L.R.n.12/2005 e s.m.i. il Comune ha la facoltà di istituire la Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia è l’organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia ed urbanistica.

2. La Commissione Edilizia deve esprimere il proprio parere in merito a:

a) istanze tese all’ottenimento del permesso di costruire;

b) istanze tese all’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01;

c) istanze tese all’ottenimento di titoli abilitativi che prevedono la modificazione dell’aspetto esteriore degli edifici e delle strutture o delle loro pertinenze;

d) procedimenti tesi all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire;

3. La Commissione Edilizia deve esprimere il proprio parere in merito alle proposte di variante al Piano di governo del territorio, alle proposte di modificazioni del presente Regolamento Edilizio.

4. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito a richieste interpretative, formulate dal Responsabile del provvedimento, in relazione alle norme tecniche attuative dello strumento pianificatorio.

5. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni dettate dallo Statuto Comunale, la Commissione Edilizia, a seguito di richiesta dei competenti Organi Comunali o del Responsabile del provvedimento, esprime, altresì, il proprio parere in merito ai progetti di opere pubbliche, alle proposte di piani attuativi sia d’iniziativa pubblica, che d’iniziativa privata.

6. Il parere della Commissione Edilizia non è vincolante; nei casi di pareri obbligatori, il Responsabile del provvedimento può motivatamente essere discorde; in tali fattispecie la motivazione deve costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento cui il parere si riferisce.

Articolo 35 - Composizione

1. La Commissione Edilizia è composta da un numero dispari di membri effettivi, con diritto di voto, composto almeno da tre elementi, con un membro che assume la Presidenza della Commissione.

2. Partecipano alle sedute della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Responsabile della competente struttura comunale o suo delegato, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Articolo 36 - Nomina e durata

1. I membri aventi diritto di voto, tra cui il presidente, sono nominati dalla Giunta Comunale.

2. I componenti della Commissione Edilizia restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione Comunale che li ha nominati.

3. Le dimissioni da membro della Commissione Edilizia, indirizzate al Sindaco, devono essere assunte al Protocollo del Comune. Non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

4. In caso di dimissioni di un membro, la Giunta Comunale provvede entro quarantacinque giorni alla surroga.

Articolo 37 - Funzionamento

1. Il Presidente, sentito il Responsabile della struttura comunale competente, fissa le date della convocazione della Commissione, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori, assicura la regolarità delle discussioni e delle votazioni.

2. La convocazione della Commissione deve avvenire con avvisi da inoltrarsi tramite posta elettronica a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. In caso di particolare urgenza, la Commissione potrà essere convocata anche con avvisi telefonici tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

3. I componenti della Commissione Edilizia hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando sono direttamente interessati o siano interessati loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile.

4. Le sedute della Commissione Edilizia hanno luogo in forma privata.

5. Il Presidente della Commissione Edilizia, per questioni di particolare rilevanza, può disporre la partecipazione alla seduta, senza diritto di voto, di Funzionari dell’Amministrazione Comunale ovvero di esperti di comprovata e specifica competenza.

6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha la facoltà di richiedere l’audizione del progettista, al fine dell’illustrazione delle scelte e delle motivazioni sottese alle proposte progettuali.

7. Per la validità delle sedute e dei pareri occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

8. Per la validità dei pareri in ordine alle istanze tese all’ottenimento di Autorizzazioni Ambientali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (D.Lgs. n.156-157/2006), occorre, in ogni caso, il parere della Commissione per il Paesaggio.

9. Nell’ambito delle competenze della Commissione, il Presidente può rappresentare esigenze istruttorie, chiedendo al Responsabile della struttura comunale competente, approfondimenti ed indagini ritenuti utili all’espressione del parere.

10. Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del Segretario; il verbale, al fine della attestazione di autenticità, deve essere firmato da tutti i membri aventi diritto di voto. Il verbale deve riportare il testo integrale del parere reso dalla Commissione, il numero dei voti a favore, contrari e astenuti su ogni proposta esaminata. Qualora i componenti aventi diritto di voto ne facciano precisa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.

11. L’Amministrazione Comunale si occupa della conservazione dei verbali in apposita raccolta, a cui sarà garantito l’accesso ai Cittadini, mediante visura o estrazione in copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 38 - Casi di incompatibilità

1. Sussistono per i membri aventi diritto di voto le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

2. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall’Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto.

3. Le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle di incompatibilità, possono essere rimosse nei modi e nei termini previsti dalla legge.

4. I componenti che sono stati nominati membri con diritto di voto per due mandati consecutivi, non possono, allo scadere della seconda nomina, essere immediatamente nominati.

5. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia (D.G.R.1 ottobre 2008 n. 8/8139).

Articolo 39 - Decadenza, rimozione e sospensione

1. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo precedente, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di componente della Commissione Edilizia.

2. I membri nominati, che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive decadono dall’incarico.

3. In tali casi, il Presidente informa la Giunta Comunale, che provvede, entro trenta giorni, alla surroga del componente decaduto.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i componenti della Commissione Edilizia, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. In attesa della deliberazione di rimozione, il Presidente, qualora sussistono motivi di grave e urgente necessità, può sospendere i componenti della Commissione Edilizia.

CAPO II – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Articolo 40 - Istituzione

1. E’ istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio, ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale marzo 2005, n. 12 e s.m. e i..

2. Per quanto concerne la composizione, nomina, competenze e funzionamento della stessa si rimanda ad apposito Regolamento comunale vigente.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I– AMBIENTE URBANO

Articolo 41 - Disciplina del verde su aree pubbliche

1. La formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione negli spazi pubblici o ad uso pubblico contribuisce alla qualificazione ambientale del territorio comunale.

2. L‘inserimento di alberature negli spazi pubblici o ad uso pubblico deve rispondere in modo esemplare alle finalità di miglioramento dell‘ambiente urbano nel senso della sua piena godibilità e fruibilità e del rispetto dei caratteri tradizionali ed estetici dell‘ambiente medesimo, all‘interno di un disegno accuratamente progettato.

3. La scelta delle essenze arboree e arbustive idonee all’attrezzamento a verde è da effettuarsi tra le essenze autoctone o comunque compatibili con il microclima territoriale nel quale si collocano, tenendo sempre presente la necessità che le alberature risultino stabili, resistenti al vento e che comportino limitata manutenzione.

4. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni, oltre al rispetto della normativa vigente, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento, di ambienti confinanti prospicienti, ferme restando le distanze minime normate dal Codice Civile.

5. Qualsiasi intervento di formazione, sistemazione, ripristino o trasformazione di spazi pubblici o di uso pubblico esterni, è realizzato con il fine di incrementare la superficie permeabile a verde, possibilmente alberata, con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, tesa principalmente a mantenere o ripristinare la massima permeabilità e a consentire la più estesa ritenzione temporanea delle precipitazioni, nonché a garantire il miglioramento, o almeno il mantenimento, della piena efficienza della rete di convogliamento, smaltimento e recapito delle acque superficiali.

6. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.

Articolo 42 - Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tal riguardo l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

2. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

3. L’Amministrazione Comunale può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

4. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.

5. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possano deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Articolo 43 - Cartelli, insegne e mezzi pubblicitari

1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari cosi come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s. m. e i.. A tale riguardo si rimanda al Piano generale degli impianti pubblicitari, delle pubbliche affissioni e delle relative norme tecniche di attuazione vigente.

2. L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole presso l’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica e dell’organo di tutela dei vincoli o impatti paesistici eventualmente presenti ove si intenda ubicare dette strutture.

4. L’installazione di cartellonistica pubblicitaria è a tutti gli effetti assoggettata agli obblighi di redazione dell’esame dell’ impatto paesaggistico. Il Responsabile del Procedimento in ogni caso potrà avvalersi del parere della commissione Paesaggistica per valutare le richieste.

Articolo 44 - Chioschi, edicole e pensiline

1. Chioschi, edicole e loro pensiline situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. I chioschi e le edicole dovranno avere dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell’attività.

3. Le edicole e i chioschi destinate ad attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita in genere, dovranno essere obbligatoriamente dotati di almeno un servizio igienico ad uso del personale e di un ulteriore aperto al pubblico, usufruibile dalle persone diversamente abili, qualora sia previsto l’allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone.

4. Chioschi, edicole e pensiline debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso di cui al precedente Titolo II, Capo I.

5. I chioschi e le edicole dovranno essere in materiale tipo acciaio anodizzato o ferro o legno trattati con vernici atossiche e colorazioni tenui che si inseriscano armonicamente con il contesto circostante.

Articolo 45 - Passaggi pedonali

1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503 e s. m. e i. e della Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6 e s. m. e i., inerenti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Rimane fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 39 (“Segnali Verticali”), 40 (“Segnali orizzontali”), 41 (“Segnali luminosi”), del Codice della Strada e dall’articolo 145 (“Attraversamenti pedonali”) del relativo Regolamento di Attuazione.

3. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo e con colorazione che permetta una migliore visibilità.

4. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a 2,00 m; i grigliati ad elementi paralleli devono in ogni modo essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia.

5. Nel caso di passaggi pedonali privati ed assoggettati a servitù di passaggio pubblico, i proprietari hanno l’obbligo di costruire e mantenere in stato soddisfacente, a loro totale cura e spese, i marciapiedi su aree di loro proprietà. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre al privato i lavori di manutenzione del marciapiede.

Articolo 46 - Piste ciclabili

1. Le piste ciclabili dovranno essere realizzate conformemente a quanto indicato nel documento di Piano dei Percorsi Ciclabili della Provincia di Brescia, e nel “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale” adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/47207 del 22 dicembre 1999.

2. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di m. 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di m. 2,50 e devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti.

Articolo 47 - Spazi porticati

1. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.

2. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati.

3. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare un’effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità.

4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. Devono essere previsti accessi a raso o con rampe a norma di legge per il superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 48 - Occupazione e manomissione degli spazi e del suolo pubblico

Per l’occupazione e la manomissione degli spazi e del suolo pubblico si rimanda al vigente Regolamento Comunale in materia.

Articolo 49 - Disciplina d’uso del sottosuolo

1. L’uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche ha la finalità di valorizzare gli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari.

2. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l’utilizzo del sottosuolo per sottoservizi impiantistici, locali tecnici, sottopassaggi pedonali o veicolari, spazi pubblici con finalità commerciali, autoparcheggi interrati, reti di viabilità, reti di trasporto pubblico.

3. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere:

a) ventilati anche per mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette;

b) illuminati artificialmente e/o naturalmente;

c) identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica;

d) conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a e) misure di sicurezza dei sistemi antincendio;

f) dimensionati in funzione delle specifiche destinazioni con particolare riguardo agli scarichi che saranno costruiti in modo da non dar luogo ad eventuali rigurgiti.

4. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi dell’occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura.

5. Il Comune ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per l’esecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati.

6. Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile ispezionabilità.

7. Gli interventi di nuova costruzione, nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare, a livelli di sicurezza, l’esposizione della popolazione al gas radon. Si rimanda all’art. 94 “Esposizione al gas Radon” del presente regolamento.

Articolo 50 - Reti di servizi pubblici

1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano.

2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.

3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

4. Per le reti di servizio pubblico quali a titolo esemplificativo illuminazione pubblica, metanodotto, acquedotto, fognatura, è fatto obbligo di presentare presso l’ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica il progetto delle stesse, di sottoporlo all’approvazione degli enti gestori e

di redigere a fine lavori il fascicolo di manutenzione dell’opera contenente tutte le certificazioni in base alla normativa vigente ed i disegni “as built” dell’opera realizzata.

5. Le opere di illuminazione pubblica devono rispettare quanto disposto dal “Piano Regolatore d’Illuminazione Comunale” vigente.

6. Gli interventi sulle reti dei sottoservizi devono rispettare quanto disposto dal “Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo” vigente.

Articolo 51 - Volumi tecnici ed impiantistici

1. I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, etc.) da costruirsi preferibilmente entro terra, devono essere compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

2. L’ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità di cui al comma 1, sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive.

3. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici e subordinata a provvedimento autorizzativo.

Articolo 52 - Barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i. recante le disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alla Legge 9 gennaio 1989, n.13 e alla Legge Regionale 20 febbraio 1989, n.6 e s.m.i.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (pagine 16-0)

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