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– PIANI ATTUATIVI

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (pagine 11-14)

1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie delle aree comprese nel piano.

2. La proposta di piano attuativo può essere presentata, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della L.R.

12/2005 e s.m.ii., dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte del piano attuativo, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore degli immobili interessati al momento della presentazione del piano con l’obbligo di assumersi l’impegno della realizzazione dell’intero parco urbanizzativo, anche sulle aree non di proprietà..

3. L'istanza, sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, deve contenere:

 generalità del/dei proponente/i: nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio etc...) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;

 codice fiscale del richiedente/i;

 generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza e relativa iscrizione ;

 indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di piano attuativo di iniziativa privata;

Articolo 18 - Presentazione

L’istanza di approvazione di Piani Attuativi, si presenta per via telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia Digitale (SUED) utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dal portale web del SUED.

Articolo 19 - Documenti ed elaborati da allegare all'istanza

1. La documentazione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella DGR del 25 luglio 1997, n. 6/30267 e s.m.ii.

2. Documenti da allegare all’istanza:

c) relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento;

d) schema di convenzione contenente:

– l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria;

– l’impegno per l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, comprensivi di quelli compensativi;

– la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni;

– la modalità ed i tempi d'attuazione;

e) stralcio dello strumento urbanistico vigente (e delle relative disposizioni normative) con l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del piano vigente;

f) estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese nel piano attuativo;

g) planimetria dello stato di fatto (in scala 1:500) della zona interessata dal piano attuativo con l'individuazione:

– delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento;

– delle presenze naturalistiche ed ambientali;

– degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica;

– per eventuali edifici, rilievo con quote, sezioni e prospetti (in scala 1:100);

h) relazione paesistica in conformità ai disposti di cui alla DGR 8 novembre 2002, n. 7/11045 e, ove previsto, allegato piano paesistico di contesto;

i) relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o secondo le prescrizioni di cui allo studio geologico, idrogeologico e sismico allegato allo strumento urbanistico generale;

j) progetto planivolumetrico (in scala 1:500, ovvero di maggior dettaglio), con:

– l’individuazione delle aree ad uso pubblico e di quelle da cedere al Comune;

– l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;

– l’indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad uso diverso nell'ambito della volumetria e superficie complessiva del piano;

k) esemplificazione dei profili altimetrici;

l) progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici, nonché la conformità degli scarichi secondo il titolo V, capo IV, articolo 52 della LR 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.;

m) per quanto riguarda gli impianti elettrici, idrici e fognari il lottizzante deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LLPP Dir. Gen. Urb. del 13 gennaio 1970, n. 227; in particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, le dichiarazioni degli enti gestori dei pubblici servizi che attestino l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione e caratteristiche tecniche costruttive (materiali, quote di posa, manufatti, ecc) degli impianti relativi alle reti di distribuzione; per le eventuali cabine di trasformazione l'A.C.

esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nell'area oggetto di lottizzazione. Se gli interventi interessano infrastrutture di competenza di altri enti territoriali, dovrà essere allegato il parere preliminare dell’ente competente.

n) fotoinserimento;

o) eventuale documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola;

p) copia della documentazione dovrà essere presentata obbligatoriamente su supporto informatico in formato vettoriale georeferenziato, in formato di lettura PDF. Il supporto digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto previsto dalla Regione Lombardia - DDUO 10 novembre 2006, n.12520 e s.m.ii in modo da consentire l’aggiornamento dei livelli informativi di Piano che afferiscono al Sistema Informativo Territoriale regionale (come previsto all'art. 12).

3. nel momento in cui i Piani Attuativi introducano varianti agli atti del PGT, il supporto digitale dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Regione Lombardia - DDUO 10 novembre 2006, n.12520 e s.m.ii in modo da consentire l’aggiornamento dei livelli informativi di Piano che

afferiscono al Sistema Informativo Territoriale regionale (si rimanda all'art. 9 “Aggiornamento database topografico e sistema informativo territoriale” del presente regolamento).

Articolo 20 - Piani paesistici di contesto

1. Il Piano paesistico di contesto viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati dallo strumento urbanistico generale del Comune o in presenza di vincoli paesaggistici.

2. Si ricorre ai piani paesistici di contesto al fine di salvaguardare e tutelare l’ambiente di riferimento.

A tal scopo:

a) si dovrà rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico-ambientale o di recente impianto, del contesto territoriale, costituito dalle aree limitrofe a quelle oggetto d’intervento contenute entro coni visuali significativi;

b) si dovrà consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (render fotoinserito) redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni d’intervento avrebbero nell’ambiente circostante; ciò al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle preesistenze;

c) si dovranno presentare elaborati necessari all’individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale;

d) si dovrà prevedere un approfondito progetto del verde.

3. Il piano paesistico di contesto viene approvato contestualmente e con la medesima procedura del piano attuativo o titolo abilitativo al quale e allegato

CAPO III – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nel documento REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (pagine 11-14)

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