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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ... 5

TITOLOII–ATTIVITA'EDILIZIAETITOLIABILITATIVI ... 6

TITOLO III – COMMISSIONI ... 18

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA ... 21

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE ... 63

Indice generale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ... 5

Articolo 1 - Oggetto del regolamento ... 5

Articolo 2 - Correlazione Regolamento Edilizio e Regolamento Locale di Igiene ... 5

Articolo 3 - Coordinamento con l’Allegato Energetico – Regolamento Energetico ... 5

Articolo 4 - Abrogazione del Regolamento edilizio ... 5

TITOLOII–ATTIVITA'EDILIZIAETITOLIABILITATIVI ... 6

CAPOIDISPOSIZIONIPROCEDURALIEORGANIZZATIVE ... 6

Articolo 5 - Definizione degli interventi edilizi ... 6

Articolo 6 - Interventi su territorio, titoli abilitativi, agibilità degli edifici ... 6

Articolo 7 - Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi ... 6

Articolo 8 - Modalità di presentazione di comunicazioni e istanze ... 6

Articolo 9 - Aggiornamento database topografico e sistema informativo territoriale ... 7

Articolo 10 - Permesso di costruire – provvedimento finale ... 8

Articolo 11 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori ... 8

Articolo 12 - Permesso di costruire convenzionato (PdCc) ... 9

Articolo 13 - Permesso di costruire in deroga ... 9

Articolo 14 - Certificati di agibilità ... 9

Articolo 15 - Certificato inerente la definizione dell’intervento edilizio ... 9

Articolo 16 - Certificato inerente la non sussistenza delle caratteristiche di lusso ...10

CAPOII–PIANIATTUATIVI ... 11

Articolo 17 - Soggetti legittimati ...11

Articolo 18 - Presentazione ...11

Articolo 19 - Documenti ed elaborati da allegare all'istanza ...11

Articolo 20 - Piani paesistici di contesto ...13

CAPO III – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ... 14

Articolo 21 - Parere preventivo ...14

Articolo 22 - Indicazioni interpretative ...14

Articolo 23 - Autocertificazione ...14

Articolo 24 - Asseverazione ...14

Articolo 25 - Conferenza dei Servizi ...15

Articolo 26 - Sportello Unico per le Attività Produttive ...15

Articolo 27 - Sportello unico per l’Edilizia ...15

(2)

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI ... 16

Articolo 29 - Vigilanza ...16

Articolo 30 - Sanzioni edilizie ...16

Articolo 31 - Sanzioni paesaggistiche ...16

Articolo 32 - Sanzioni per violazioni al presente regolamento ...16

Articolo 33 - Proposte di sanzione e irrogazione ...16

TITOLO III – COMMISSIONI ... 18

CAPO I – COMMISSIONE EDILIZIA ... 18

Articolo 34 - Competenze ...18

Articolo 35 - Composizione ...18

Articolo 36 - Nomina e durata ...18

Articolo 37 - Funzionamento ...19

Articolo 38 - Casi di incompatibilità ...20

Articolo 39 - Decadenza, rimozione e sospensione ...20

CAPO II – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ... 20

Articolo 40 - Istituzione ...20

TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA ... 21

CAPO I– AMBIENTE URBANO ... 21

Articolo 41 - Disciplina del verde su aree pubbliche ...21

Articolo 42 - Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico ...21

Articolo 43 - Cartelli, insegne e mezzi pubblicitari ...22

Articolo 44 - Chioschi, edicole e pensiline ...22

Articolo 45 - Passaggi pedonali ...23

Articolo 46 - Piste ciclabili ...23

Articolo 47 - Spazi porticati ...23

Articolo 48 - Occupazione e manomissione degli spazi e del suolo pubblico ...24

Articolo 49 - Disciplina d’uso del sottosuolo ...24

Articolo 50 - Reti di servizi pubblici ...24

Articolo 51 - Volumi tecnici ed impiantistici ...25

Articolo 52 - Barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico ....25

CAPO II SPAZI PRIVATI ... 26

Articolo 53 - Spazi inedificati ...26

Articolo 54 - Sistemazioni esterne ai fabbricati ...26

Articolo 55 - Intercapedini e griglie di aerazione ...26

Articolo 56 - Progettazione e ristrutturazione degli edifici ...27

Articolo 57 - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche ...27

Articolo 58 - Opere per l’eliminazione delle barriere ...27

Articolo 59 - Certificazioni ...28

Articolo 60 - Accessi e passi carrabili ...28

Articolo 61 - Strade private ...28

Articolo 62 - Allacciamento alle reti fognarie ...29

Articolo 63 - Allacciamento alle reti impiantistiche ...30

Articolo 64 - Ricarica di veicoli elettrici ...30

Articolo 65 - Recinzioni ...30

Articolo 66 - Installazione di antenne paraboliche ...31

Articolo 67 - Installazione di impianti di telefonia mobile ...32

Articolo 68 - Installazione di impianti di trattamento dell'aria, caldaie e apparecchiature .33 Articolo 69 - Pergolati e gazebo su suolo privato ...34

Articolo 70 - Toponomastica e segnaletica ...34

Articolo 71 - Numeri civici ...35

(3)

Articolo 72 - Indicazioni targhe condominiali ...35

CAPO III REQUISISTI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO SPAZIO URBANO ... 36

Articolo 73 - Decoro delle costruzioni ...36

Articolo 74 - Spazi inedificati, edifici in disuso ...36

Articolo 75 - Allineamenti ...37

Articolo 76 - Spazi conseguenti ad arretramenti ...37

Articolo 77 - Prospetti su spazi pubblici ...37

Articolo 78 - Ombre portate ...38

Articolo 79 - Sporgenze e aggetti ...38

Articolo 80 - Portici e gallerie ...39

Articolo 81 - Salubrità dei terreni edificabili ...40

Articolo 82 - Murature di prospetto ...40

Articolo 83 - Disciplina del colore ...41

Articolo 84 - Elementi architettonici ...44

Articolo 85 - Canali di gronda e pluviali ...44

Articolo 86 - Porte, finestre, serramenti, infissi, elementi decorativi ...44

Articolo 87 - Tende ...45

Articolo 88 - Cavi elettrici, telefonici, tubazioni gas e acquedotto ...45

Articolo 89 - Comignoli - Canne fumarie ...46

Articolo 90 - Disciplina del verde su aree private ...46

Articolo 91 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni ...47

CAPO IV – REQUISISTI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AGLI SPAZI FRUIBILI ... 48

Articolo 92 - Disposizioni Generali – Rinvio al Regolamento Locale di Igiene ...48

Articolo 93 - Qualità dell’aria in spazi confinati ...48

Articolo 94 - Esposizione al gas Radon ...48

Articolo 95 - Ventilazione naturale ...49

Articolo 96 - Ventilazione attivata ...49

Articolo 97 - Illuminazione naturale ...50

Articolo 98 - Illuminazione artificiale ...50

Articolo 99 - Controllo del soleggiamento ...50

Articolo 100 - Comfort igrotermico ...51

Articolo 101 - Comfort acustico...51

Articolo 102 - Caratteristiche dimensionali delle unita immobiliari ...51

Articolo 103 - Locali sottotetto ...52

Articolo 104 - Spazi di cantinato e sotterraneo ...52

Articolo 105 - Dotazione di servizi ...52

Articolo 106 - Condotti di evacuazione dei prodotti di combustione ...52

CAPO V – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ... 53

Articolo 106 - Requisiti delle costruzioni ...53

Articolo 107 - Inizio dei lavori ...53

Articolo 108 - Disciplina e sicurezza del cantiere ...53

Articolo 109 - Scavi e demolizioni ...55

Articolo 110 - Conferimento dei materiali di risulta ...55

Articolo 111 - Rinvenimenti...55

Articolo 112 - Ultimazione dei lavori ...56

CAPOVI–MODALITÀDIPREDISPOSIZIONEPROGETTI EDOCUMENTI ... 57

Articolo 113 - Allegati alle richieste di titolo abilitativo ...57

(4)

Articolo 115 - Modalità di rappresentazione grafica - relazioni ...60

Articolo 116 - Rappresentazione del contesto ambientale ...61

Articolo 117 - Relazione illustrativa ...62

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE ... 63

Articolo 118 - Modifiche al regolamento edilizio ...63

Articolo 119 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio ...63

Articolo 120 - Sanzioni ...63

(5)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.ii e ai sensi dell’art.

28 della L.R. 12/2005 e s.m.ii.

2. Il presente Regolamento Edilizio integra le norme del Codice Civile e contiene disposizioni congrue con quelle delle normative degli strumenti urbanistici vigenti del Comune. Rispetto a queste ultime, ove la disciplina edilizia non sia coincidente, prevale quella definita dal Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti nelle specifiche materie, edilizia ed urbanistica, compreso le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente, di igiene-sanità, di sicurezza e di tutela ambientale.

3. Le trasformazioni del territorio sono assoggettate, oltre che alle disposizioni del presente Regolamento, anche agli altri Regolamenti e Strumenti Pianificatori comunali secondo le rispettive materie, alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia vigenti.

4. Al fine di evitare la duplicazione di norme, nozioni e concetti giuridici già previsti da disposizioni di legge dello Stato e della Regione Lombardia, in materia di iniziativa, tipologie di interventi, titoli abilitativi, tipologie di autorizzazioni, fasi del procedimento, conferenza dei servizi, sportello unico, collaborazione tra privati e Comune, accesso agli atti, vigilanza e sanzioni edilizie e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, si rinvia alle disposizioni di legge, statale e regionale nel tempo vigenti e nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dei principi dell’ordinamento.

Articolo 2 - Correlazione Regolamento Edilizio e Regolamento Locale di Igiene

Per quanto riguarda i requisiti delle costruzioni in rapporto agli spazi fruibili e cioè ai requisiti di comfort ambientale, spaziali, funzionali, oltre che per quanto attiene la salubrità dei terreni edificabili e quant’altro connesso agli aspetti sanitari, si fa rinvio alla specifica disciplina del Regolamento d‘Igiene vigente.

Articolo 3 - Coordinamento con l’Allegato Energetico – Regolamento Energetico

1. La disciplina attinente alle misure di contenimento energetico mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e le relative tecniche costruttive e contenuta nel regolamento energetico vigente.

2. In caso di contrasto con gli articoli del presente regolamento, valgono le disposizioni del regolamento energetico

Articolo 4 - Abrogazione del Regolamento edilizio

Il Regolamento edilizio già approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 10.03.1993 e s.m.i. è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio.

(6)

TITOLOII–ATTIVITA'EDILIZIAETITOLIABILITATIVI

CAPOIDISPOSIZIONIPROCEDURALIEORGANIZZATIVE Articolo 5 - Definizione degli interventi edilizi

Per la definizione degli interventi edilizi ai fini del presente regolamento si rimanda:

 all’art.3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.ii.

 all’art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.ii..

Articolo 6 - Interventi su territorio, titoli abilitativi, agibilità degli edifici

Per la disciplina degli interventi su territorio, dei relativi titoli abilitativi e dell'agibilità degli edifici, si rimanda a:

 Parte I - Titolo II del D.P.R. 380/2001 e s.m.ii.

 Parte I - Titolo III del D.P.R. 380/2001 e s.m.ii.

 Parte II Titolo I della L.R. 12/2005 e s.m.ii..

Ulteriori disposizioni specifiche per le attività edilizie e i titoli abilitativi sono riportate al presente CAPO.

Articolo 7 - Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi

1. Sono legittimati a presentare istanza di rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività o altro titolo abilitativo o comunicazione, tanto per il titolo originario quanto per la relative varianti, i proprietari degli immobili e coloro i quali hanno titolo, legale o negoziale, per eseguire i lavori oggetto dell’istanza o della denuncia.

2. In caso di trasferimento del titolo che legittima la realizzazione dell’intervento edilizio, il nuovo titolare deve chiedere la voltura del titolo abilitativo indicandone i motivi.

3. Nel caso di comproprietà o di contitolari di diritti che legittimano la realizzazione dell’intervento edilizio o di trasformazione del territorio, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo deve essere sottoscritti da tutti i comproprietari o contitolari.

4. L’istanza o la denuncia può essere sottoscritta da uno solo dei comproprietari o contitolari, purché munito di delega scritta contenente l’atto di assenso degli altri soggetti legittimati, da allegare all’istanza, alla denuncia o alla segnalazione.

5. Tutti gli interventi che interessino le parti comuni del condominio devono ricevere l’assenso degli altri condomini manifestato attraverso delibera dell’assemblea da allegare all’istanza alla denuncia o alla segnalazione.

Articolo 8 - Modalità di presentazione di comunicazioni e istanze

1. Le istanze di permesso di costruire, per l’approvazione di piani attuativi, di autorizzazione paesaggistica, di agibilità, di parere preliminare, nonché la denuncia di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio attività edilizia libera e ogni altra istanza o comunicazione presentata con riguardo agli interventi di trasformazione edilizia del territorio, si presenta esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia Digitale (SUED) utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dal portale web del SUED

(7)

(www.sportellotelematico.valletrompia.it). Lo sportello telematico provvede alla verifica di completezza e correttezza formale delle istanze e comunicazioni e trasmette immediatamente le istanze agli uffici istruttori comunali di competenza. L’elenco delle comunicazioni e delle istanze che devono essere presentate esclusivamente per via telematica viene determinato con deliberazione di Giunta Comunale ed è suscettibile di aggiornamenti.

2. Il portale SUED pubblica l'elenco degli elaborati di progetto, della principale normativa di riferimento e della documentazione da presentare, con le indicazioni per i relativi formati da utilizzare, fermi restando tutti i controlli automatizzati che sono attivati in fase di presentazione telematica delle istanze.

3. La presentazione di istanze è assoggettata al versamento dei diritti di istruttoria stabiliti nel prospetto pubblicato sul portale, previo intesa e deliberazione dei comuni aderenti alla gestione associata. Tali diritti potranno essere pagati esclusivamente in forma telematica sul medesimo portale SUED, contestualmente alla presentazione della pratica. Il tariffario è approvato dalla Giunta Comunale ed è suscettibile di aggiornamenti

4. Il responsabile del procedimento, al fine di favorire le fasi istruttorie delle pratiche più complesse, richiederà ai progettisti a titolo integrativo, copie cartacee degli elaborati principali di progetto.

Articolo 9 - Aggiornamento database topografico e sistema informativo territoriale

1. Gli enti locali territoriali, i professionisti singoli e associati, le aziende pubbliche e private che progettano o eseguono interventi di trasformazione urbanistica, edilizia, forestale, idraulica o ambientale del territorio, sono tenuti a partecipare alla procedura di aggiornamento del database topografico (di seguito DBT) e del sistema informativo territoriale (di seguito SIT), in accordo con quanto definito dagli artt. 3, 35 e 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.ii

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, contestualmente alla presentazione del progetto di un’opera pubblica, della richiesta di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività, della segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio attività edilizia libera, di piani attuativi e degli strumenti di programmazione negoziata, o comunque di istanze e comunicazioni ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, trasmettono allo sportello unico per l'edilizia (SUED) i dati informatici necessari alla definizione dell'area in trasformazione per il primo aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale SIT. La trasmissione dei dati deve essere fatta utilizzando gli strumenti messi a disposizione su internet attraverso il portale del SUED comunale sia per quanto concerne la consultazione e lo scarico della cartografia on line che per quanto concerne la presentazione telematica di istanze e comunicazioni. I files da consegnare dovranno essere conformi alle specifiche tecniche illustrate sul portale del SUED e aggiornate periodicamente dall'ente in funzione del miglioramento del servizio e in relazione ad eventuali adeguamenti normativi.

3. In conformità a quanto stabilito dagli artt. 35 comma 4bis e 42 comma 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.ii, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ultimato l'intervento, contestualmente alla comunicazione di fine lavori e comunque utilizzando gli strumenti e seguendo le regole del portale del SUED, trasmettono i dati informatici necessari alla definizione dell'area trasformata per l'aggiornamento definitivo del SIT. I files da consegnare dovranno essere conformi alle specifiche tecniche illustrate sul portale del SUED e aggiornate periodicamente dall'ente in funzione del miglioramento del servizio e in relazione ad eventuali adeguamenti normativi.

(8)

4. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista nei precedenti commi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.

380, ferma restando ogni conseguenza amministrativa derivante dall’inosservanza dell’art. 35 comma 4 bis della L.R. 12/2005 e s.m.ii.

Articolo 10 - Permesso di costruire – provvedimento finale

1. Il provvedimento di permesso di costruire, atto amministrativo emanato dall’ente Comunale, deve contenere:

 la definizione tecnico-giuridica dell’intervento indipendentemente dalla qualificazione proposta dall’istante;

 le generalità, il codice fiscale e gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del soggetto che ha presentato istanza, ovvero, nel caso di soggetto collettivo, la persona fisica che ha presentato l’istanza in rappresentanza dello stesso;

 la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso di costruire e l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;

 l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;

 gli estremi della richiesta, con indicazione dell’eventuale documentazione integrativa o modificativa depositata;

 gli estremi e il contenuto di autorizzazioni, nulla-osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi;

 eventuali prescrizioni e/o condizioni, se del caso prescrivendo la presentazione di elaborati corretti o aggiornati;

 il termine per l’inizio e la fine dei lavori. Qualora non diversamente specificato, le date di inizio e fine lavori sono quelle stabilite dal D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il responsabile dell’area Urbanistica-Edilizia Privata comunica al richiedente, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al domicilio digitale da questi indicato nell’istanza o, se mancante, a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avviso di emanazione del permesso di costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni.

3. Il provvedimento di permesso di costruire è pubblicato in elenco all’albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

4. Nel caso di pagamenti ritardati si applicano i disposti di cui all’art. 42 del D.P.R. 380/2001.

5. I contenuti del presente articolo valgono anche per il permessi di costruire convenzionati ed in deroga.

Articolo 11 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori

1. Il titolare del permesso di costruire e di DIA deve comunicare alla struttura competente la data di effettivo inizio dei lavori con modalità telematica mediante la relativa modulistica del portale SUED.

2. Contestualmente all’inizio effettivo dei lavori dovrà essere esposto il cartello indicatore dei lavori stessi come previsto dalla normativa vigente.

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3. Il soggetto, legittimato a presentare l’istanza, comunica la data di fine lavori con apposito modello sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice dei lavori. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, laddove previso dalla normativa, rilascia un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, gli elaborati di aggiornamento del database topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m. e i. .

Articolo 12 - Permesso di costruire convenzionato (PdCc)

1. Il permesso di costruire convenzionato (PdCc) viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati dallo strumento urbanistico generale del Comune.

2. Alla domanda di permesso di costruire deve essere allegata la convenzione urbanistica o l’atto unilaterale d’obbligo corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione, così come definita dallo strumento urbanistico generale del Comune.

3. Il rilascio del PdCc è subordinato all’acquisizione da parte del Responsabile Unico del Procedimento- RUP dell’approvazione e/o presa d’atto della Giunta Comunale della convenzione e/o dell’atto unilaterale d’obbligo.

Articolo 13 - Permesso di costruire in deroga

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato ai sensi dell’art. 40 della L.R. 12/2005 e s.m.ii. con le metodologie e nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Certificati di agibilità

1. Il certificato di Agibilità degli edifici è normato nella Parte I - Titolo III del D.P.R. 380/2001 e s.m.ii. e dall’art. 33 della L.R. n. 19/2014 e s.m.ii.

2. Quando l’agibilità degli edifici viene conseguita, in alternativa al relativo certificato, a mezzo di dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 25 comma 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.ii, l’ufficio preposto provvede, attraverso verifica a campione, all’accertamento delle dichiarazioni effettuate.

Articolo 15 - Certificato inerente la definizione dell’intervento edilizio

1. E’ ammessa l’autocertificazione, la stessa e da ritenersi obbligatoria quando sia stata presentata la Denuncia di Inizio Attività.

2. Gli interessati possono richiedere all’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica il rilascio di certificato inerente la classificazione dell’intervento edilizio oggetto di provvedimento abilitativo esplicito, tale richiesta deve contenere i seguenti dati:

a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto

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collettivo o che, comunque, e legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;

b) numero del codice fiscale del richiedente, ovvero in caso di soggetto diverso da persona fisica, la denominazione e la ragione sociale, la sede legale, il numero di partita IVA;

c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere o si vogliono realizzare le opere delle quali si chiede il certificato.

3. L’ufficio preposto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta, rilascia il certificato di classificazione dell’intervento che specifica quale fattispecie, ricorra per l’intervento d’interesse.

Articolo 16 - Certificato inerente la non sussistenza delle caratteristiche di lusso

1. E’ ammessa l’autocertificazione, la stessa e da ritenersi obbligatoria quando sia stata presentata la Denuncia di Inizio Attività.

2. Gli interessati possono richiedere al Responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica ,il rilascio di certificato inerente all’insussistenza delle caratteristiche delle abitazioni di lusso per gli edifici realizzati in forza di provvedimento abilitativo esplicito.

3. A tal fine l’avente titolo, deve presentare idonea istanza contenente:

a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) e b) necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto c) collettivo o che, comunque, e legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a d) specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa;

e) numero del codice fiscale del richiedente;

f) estremi del titolo abilitativo in base al quale e stato realizzato l’immobile;

g) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data).

4. All’istanza devono essere allegati:

a) perizia di stima redatta da professionista abilitato che attesti il costo del terreno coperto e di pertinenza del fabbricato e il costo della sola costruzione;

b) attestazione a firma del Direttore dei lavori circa l’insussistenza delle caratteristiche descritte nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072 e s. m. e i..

5. L’ufficio preposto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza, rilascia idoneo certificato.

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CAPOII–PIANIATTUATIVI Articolo 17 - Soggetti legittimati

1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie delle aree comprese nel piano.

2. La proposta di piano attuativo può essere presentata, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della L.R.

12/2005 e s.m.ii., dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte del piano attuativo, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore degli immobili interessati al momento della presentazione del piano con l’obbligo di assumersi l’impegno della realizzazione dell’intero parco urbanizzativo, anche sulle aree non di proprietà..

3. L'istanza, sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, deve contenere:

 generalità del/dei proponente/i: nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio etc...) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda;

 codice fiscale del richiedente/i;

 generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza e relativa iscrizione ;

 indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di piano attuativo di iniziativa privata;

Articolo 18 - Presentazione

L’istanza di approvazione di Piani Attuativi, si presenta per via telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia Digitale (SUED) utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dal portale web del SUED.

Articolo 19 - Documenti ed elaborati da allegare all'istanza

1. La documentazione dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella DGR del 25 luglio 1997, n. 6/30267 e s.m.ii.

2. Documenti da allegare all’istanza:

c) relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento;

d) schema di convenzione contenente:

– l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria;

– l’impegno per l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, comprensivi di quelli compensativi;

– la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni;

– la modalità ed i tempi d'attuazione;

e) stralcio dello strumento urbanistico vigente (e delle relative disposizioni normative) con l'individuazione delle aree interessate e la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto alle disposizioni del piano vigente;

f) estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà comprese nel piano attuativo;

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g) planimetria dello stato di fatto (in scala 1:500) della zona interessata dal piano attuativo con l'individuazione:

– delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento;

– delle presenze naturalistiche ed ambientali;

– degli eventuali vincoli di natura idrogeologica o paesaggistica;

– per eventuali edifici, rilievo con quote, sezioni e prospetti (in scala 1:100);

h) relazione paesistica in conformità ai disposti di cui alla DGR 8 novembre 2002, n. 7/11045 e, ove previsto, allegato piano paesistico di contesto;

i) relazione geologica particolareggiata nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o secondo le prescrizioni di cui allo studio geologico, idrogeologico e sismico allegato allo strumento urbanistico generale;

j) progetto planivolumetrico (in scala 1:500, ovvero di maggior dettaglio), con:

– l’individuazione delle aree ad uso pubblico e di quelle da cedere al Comune;

– l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;

– l’indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio destinato alla residenza e della superficie lorda di pavimento prevista per ciascuna costruzione od impianto destinati ad uso diverso nell'ambito della volumetria e superficie complessiva del piano;

k) esemplificazione dei profili altimetrici;

l) progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade ed agli impianti tecnici, nonché la conformità degli scarichi secondo il titolo V, capo IV, articolo 52 della LR 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i.;

m) per quanto riguarda gli impianti elettrici, idrici e fognari il lottizzante deve attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella Circolare del Ministero LLPP Dir. Gen. Urb. del 13 gennaio 1970, n. 227; in particolare deve esibire alle Autorità Comunali, all'atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, le dichiarazioni degli enti gestori dei pubblici servizi che attestino l'avvenuto accordo in merito alla dislocazione e caratteristiche tecniche costruttive (materiali, quote di posa, manufatti, ecc) degli impianti relativi alle reti di distribuzione; per le eventuali cabine di trasformazione l'A.C.

esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l'inserimento e l'aspetto della costruzione nell'area oggetto di lottizzazione. Se gli interventi interessano infrastrutture di competenza di altri enti territoriali, dovrà essere allegato il parere preliminare dell’ente competente.

n) fotoinserimento;

o) eventuale documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola;

p) copia della documentazione dovrà essere presentata obbligatoriamente su supporto informatico in formato vettoriale georeferenziato, in formato di lettura PDF. Il supporto digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto previsto dalla Regione Lombardia - DDUO 10 novembre 2006, n.12520 e s.m.ii in modo da consentire l’aggiornamento dei livelli informativi di Piano che afferiscono al Sistema Informativo Territoriale regionale (come previsto all'art. 12).

3. nel momento in cui i Piani Attuativi introducano varianti agli atti del PGT, il supporto digitale dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Regione Lombardia - DDUO 10 novembre 2006, n.12520 e s.m.ii in modo da consentire l’aggiornamento dei livelli informativi di Piano che

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afferiscono al Sistema Informativo Territoriale regionale (si rimanda all'art. 9 “Aggiornamento database topografico e sistema informativo territoriale” del presente regolamento).

Articolo 20 - Piani paesistici di contesto

1. Il Piano paesistico di contesto viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati dallo strumento urbanistico generale del Comune o in presenza di vincoli paesaggistici.

2. Si ricorre ai piani paesistici di contesto al fine di salvaguardare e tutelare l’ambiente di riferimento.

A tal scopo:

a) si dovrà rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico-ambientale o di recente impianto, del contesto territoriale, costituito dalle aree limitrofe a quelle oggetto d’intervento contenute entro coni visuali significativi;

b) si dovrà consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (render fotoinserito) redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni d’intervento avrebbero nell’ambiente circostante; ciò al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle preesistenze;

c) si dovranno presentare elaborati necessari all’individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale;

d) si dovrà prevedere un approfondito progetto del verde.

3. Il piano paesistico di contesto viene approvato contestualmente e con la medesima procedura del piano attuativo o titolo abilitativo al quale e allegato

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CAPO III – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 21 - Parere preventivo

1. L’ufficio fornisce su appuntamento pareri di massima su progetti di particolare complessità.

2. Per l'ottenimento di un parere preventivo scritto, i soggetti interessati possono presentare alla struttura competente una richiesta di parere preventivo, corredata da documentazione idonea a rappresentare i luoghi, gli edifici, i vincoli, le previsioni progettuali e quant’altro necessario per la valutazione dell’istanza. La richiesta va presentata per via telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia Digitale (SUED) utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dal portale web del SUED.

3. Nel caso in cui il parere preventivo sia favorevole, lo stesso non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera, dovendo lo stesso essere acquisito previo inoltro di apposita istanza.

4. La struttura competente deve inviare al richiedente comunicazione scritta nella quale esprime parere motivato entro 60gg. dalla data di richiesta di parere preventivo.

Articolo 22 - Indicazioni interpretative

1. I soggetti interessati (proprietari delle aree, professionisti, associazioni riconosciute ex art. 13 legge 349/86, ordini e collegi professionali) possono chiedere all’Amministrazione Comunale indicazioni interpretative della disciplina urbanistico - edilizia comunale, quale risulta dagli strumenti urbanistici e loro varianti generali, vigenti o adottate, o dai regolamenti comunali.

2. Tali indicazioni dovranno essere fornite dall’Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta, nella quale si terra conto anche della prassi applicativa e del costante orientamento seguito dalla stessa Amministrazione.

Articolo 23 - Autocertificazione

Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato (ai sensi del DPR 445/2000) che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce.

Articolo 24 - Asseverazione

Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale debba verificare la sussistenza di dati di fatto o la conformità di progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché di atti riguardanti le procedure previste dal presente regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25 settembre 1998 n. 6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure.

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Articolo 25 - Conferenza dei Servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente può indire una conferenza dei servizi tra varie amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 14 e successivi della L.241/1990 e s.m.ii.

2. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unita organizzative interne, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza dei Servizi tra le strutture interne all’Amministrazione Comunale. In questo caso, la convocazione della prima riunione della Conferenza dei Servizi, da parte del responsabile del procedimento, deve essere inviata, per via telematica o informatica, ai responsabili delle strutture interessate almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita. Nella convocazione e indicato l’oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi sono verbalizzate a cura del segretario, e possono assumere il carattere di provvedimento definitivo e conclusivo dell’istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei Servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i..

3. Nel caso che le decisioni prese in conferenza dei servizi non assumano carattere di provvedimento finale, le risultanze dello stesso devono essere riportate nell’atto provvedimentale conclusivo.

Articolo 26 - Sportello Unico per le Attività Produttive

1. E’ istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.

2. lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Lo sportello SUAP è regolamentato da apposito Regolamento Comunale.

Articolo 27 - Sportello unico per l’Edilizia

1. E’ istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia ai sensi dell’art. 32 della L.R. 12/2005 e s.m.ii. al fine di curare tutti i rapporti con il privato e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta del titolo abilitativi, secondo la normativa vigente.

2. Lo sportello provvede prioritariamente ad operare mediante modalità telematica nei rapporti con il privato e con gli altri enti, configurandosi in tale modalità come Sportello Unico per l’Edilizia Digitale (SUED) anche attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dal portale web del SUED.

Articolo 28 - Accesso ai documenti

Per l’accesso agli atti si rimanda alla normativa vigente in materia e ai relativi regolamenti comunali.

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CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI Articolo 29 - Vigilanza

1. Gli Uffici di Polizia Locale e lo Sportello Unico per l’Edilizia, provvedono a vigilare sulle opere edilizie realizzate sul territorio comunale.

2. I controlli possono essere effettuati:

 su impulso di istanze scritte non anonime di tutti i cittadini o di coloro che abbiano interesse giuridicamente rilevante da tutelare;

 su segnalazione di altri uffici comunali e/o amministrazioni dello Stato;

 per iniziativa dello Sportello Unico per l’Edilizia nell’ambito di controlli a campione, disposti con direttiva dirigenziale;

 per iniziativa congiunta dello Sportello Unico per l’Edilizia e della Polizia Locale.

3. Lo Sportello Unico per l’Edilizia può provvedere autonomamente alla verifica di quanto dichiarato dai proprietari e dal progettista nelle istanze depositate presso tutti gli uffici comunali. Lo Sportello Unico per l’Edilizia può procedere ad accertamenti sulla realizzazione di manufatti di cui non risulti depositata alcuna istanza.

Articolo 30 - Sanzioni edilizie

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dal Titolo IV, Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i.:

2. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, le fattispecie di variazioni essenziali sono indicate nell’articolo 54 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s. m. e i..

3. La mancata osservanza di altre norme relative alla completezza di adempimenti normativi in ordine alla sicurezza, al risparmio energetico, all’accatastamento, alla presentazione dell’agibilità nei tempi previsti dalla legge è punito con sanzioni specifiche individuabili all’interno del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i.

Articolo 31 - Sanzioni paesaggistiche

Le sanzioni paesaggistiche sono disciplinate dalla vigente normativa in materia e sono da considerarsi in aggiunta a quelle di natura edilizia, in particolare dall’articolo 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. e dall’articolo 83 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s. m. e i..

Articolo 32 - Sanzioni per violazioni al presente regolamento

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano la sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.

m.e i..

Articolo 33 - Proposte di sanzione e irrogazione

1. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) provvede, secondo quanto disposto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., a comunicare all’interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili, l’avvio del procedimento sanzionatorio.

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2. Il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria), valutati gli atti di accertamento dell’infrazione, nonchè ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell’interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo di sanzione da applicare.

3. La sanzione è irrogata dal responsabile della competente struttura comunale mediante apposito provvedimento.

4. Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente, nei termini di legge, alla sanzione irrogata, l’Amministrazione Comunale procede, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, secondo le procedure per l’esecuzione d’ufficio indicate dal comma 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i., in quanto applicabile, dall’articolo 2, commi 55 e 56 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e s. m. e i..

5. Per le sanzioni pecuniarie nonché per il recupero delle somme impiegate nella demolizione d’ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

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TITOLO III – COMMISSIONI CAPO I – COMMISSIONE EDILIZIA Articolo 34 - Competenze

1. Ai sensi dell’art.30 della L.R.n.12/2005 e s.m.i. il Comune ha la facoltà di istituire la Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia è l’organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia ed urbanistica.

2. La Commissione Edilizia deve esprimere il proprio parere in merito a:

a) istanze tese all’ottenimento del permesso di costruire;

b) istanze tese all’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01;

c) istanze tese all’ottenimento di titoli abilitativi che prevedono la modificazione dell’aspetto esteriore degli edifici e delle strutture o delle loro pertinenze;

d) procedimenti tesi all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire;

3. La Commissione Edilizia deve esprimere il proprio parere in merito alle proposte di variante al Piano di governo del territorio, alle proposte di modificazioni del presente Regolamento Edilizio.

4. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito a richieste interpretative, formulate dal Responsabile del provvedimento, in relazione alle norme tecniche attuative dello strumento pianificatorio.

5. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni dettate dallo Statuto Comunale, la Commissione Edilizia, a seguito di richiesta dei competenti Organi Comunali o del Responsabile del provvedimento, esprime, altresì, il proprio parere in merito ai progetti di opere pubbliche, alle proposte di piani attuativi sia d’iniziativa pubblica, che d’iniziativa privata.

6. Il parere della Commissione Edilizia non è vincolante; nei casi di pareri obbligatori, il Responsabile del provvedimento può motivatamente essere discorde; in tali fattispecie la motivazione deve costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento cui il parere si riferisce.

Articolo 35 - Composizione

1. La Commissione Edilizia è composta da un numero dispari di membri effettivi, con diritto di voto, composto almeno da tre elementi, con un membro che assume la Presidenza della Commissione.

2. Partecipano alle sedute della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Responsabile della competente struttura comunale o suo delegato, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Articolo 36 - Nomina e durata

1. I membri aventi diritto di voto, tra cui il presidente, sono nominati dalla Giunta Comunale.

2. I componenti della Commissione Edilizia restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione Comunale che li ha nominati.

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3. Le dimissioni da membro della Commissione Edilizia, indirizzate al Sindaco, devono essere assunte al Protocollo del Comune. Non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

4. In caso di dimissioni di un membro, la Giunta Comunale provvede entro quarantacinque giorni alla surroga.

Articolo 37 - Funzionamento

1. Il Presidente, sentito il Responsabile della struttura comunale competente, fissa le date della convocazione della Commissione, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori, assicura la regolarità delle discussioni e delle votazioni.

2. La convocazione della Commissione deve avvenire con avvisi da inoltrarsi tramite posta elettronica a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. In caso di particolare urgenza, la Commissione potrà essere convocata anche con avvisi telefonici tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

3. I componenti della Commissione Edilizia hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando sono direttamente interessati o siano interessati loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile.

4. Le sedute della Commissione Edilizia hanno luogo in forma privata.

5. Il Presidente della Commissione Edilizia, per questioni di particolare rilevanza, può disporre la partecipazione alla seduta, senza diritto di voto, di Funzionari dell’Amministrazione Comunale ovvero di esperti di comprovata e specifica competenza.

6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha la facoltà di richiedere l’audizione del progettista, al fine dell’illustrazione delle scelte e delle motivazioni sottese alle proposte progettuali.

7. Per la validità delle sedute e dei pareri occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

8. Per la validità dei pareri in ordine alle istanze tese all’ottenimento di Autorizzazioni Ambientali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (D.Lgs. n.156-157/2006), occorre, in ogni caso, il parere della Commissione per il Paesaggio.

9. Nell’ambito delle competenze della Commissione, il Presidente può rappresentare esigenze istruttorie, chiedendo al Responsabile della struttura comunale competente, approfondimenti ed indagini ritenuti utili all’espressione del parere.

10. Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del Segretario; il verbale, al fine della attestazione di autenticità, deve essere firmato da tutti i membri aventi diritto di voto. Il verbale deve riportare il testo integrale del parere reso dalla Commissione, il numero dei voti a favore, contrari e astenuti su ogni proposta esaminata. Qualora i componenti aventi diritto di voto ne facciano precisa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.

11. L’Amministrazione Comunale si occupa della conservazione dei verbali in apposita raccolta, a cui sarà garantito l’accesso ai Cittadini, mediante visura o estrazione in copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

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Articolo 38 - Casi di incompatibilità

1. Sussistono per i membri aventi diritto di voto le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.

2. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall’Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto.

3. Le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle di incompatibilità, possono essere rimosse nei modi e nei termini previsti dalla legge.

4. I componenti che sono stati nominati membri con diritto di voto per due mandati consecutivi, non possono, allo scadere della seconda nomina, essere immediatamente nominati.

5. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia (D.G.R.1 ottobre 2008 n. 8/8139).

Articolo 39 - Decadenza, rimozione e sospensione

1. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo precedente, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di componente della Commissione Edilizia.

2. I membri nominati, che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive decadono dall’incarico.

3. In tali casi, il Presidente informa la Giunta Comunale, che provvede, entro trenta giorni, alla surroga del componente decaduto.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i componenti della Commissione Edilizia, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

5. In attesa della deliberazione di rimozione, il Presidente, qualora sussistono motivi di grave e urgente necessità, può sospendere i componenti della Commissione Edilizia.

CAPO II – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Articolo 40 - Istituzione

1. E’ istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio, ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale marzo 2005, n. 12 e s.m. e i..

2. Per quanto concerne la composizione, nomina, competenze e funzionamento della stessa si rimanda ad apposito Regolamento comunale vigente.

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TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I– AMBIENTE URBANO

Articolo 41 - Disciplina del verde su aree pubbliche

1. La formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione negli spazi pubblici o ad uso pubblico contribuisce alla qualificazione ambientale del territorio comunale.

2. L‘inserimento di alberature negli spazi pubblici o ad uso pubblico deve rispondere in modo esemplare alle finalità di miglioramento dell‘ambiente urbano nel senso della sua piena godibilità e fruibilità e del rispetto dei caratteri tradizionali ed estetici dell‘ambiente medesimo, all‘interno di un disegno accuratamente progettato.

3. La scelta delle essenze arboree e arbustive idonee all’attrezzamento a verde è da effettuarsi tra le essenze autoctone o comunque compatibili con il microclima territoriale nel quale si collocano, tenendo sempre presente la necessità che le alberature risultino stabili, resistenti al vento e che comportino limitata manutenzione.

4. La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni, oltre al rispetto della normativa vigente, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento, di ambienti confinanti prospicienti, ferme restando le distanze minime normate dal Codice Civile.

5. Qualsiasi intervento di formazione, sistemazione, ripristino o trasformazione di spazi pubblici o di uso pubblico esterni, è realizzato con il fine di incrementare la superficie permeabile a verde, possibilmente alberata, con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali, tesa principalmente a mantenere o ripristinare la massima permeabilità e a consentire la più estesa ritenzione temporanea delle precipitazioni, nonché a garantire il miglioramento, o almeno il mantenimento, della piena efficienza della rete di convogliamento, smaltimento e recapito delle acque superficiali.

6. La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.

Articolo 42 - Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano, devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tal riguardo l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

2. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.

3. L’Amministrazione Comunale può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

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4. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.

5. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possano deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Articolo 43 - Cartelli, insegne e mezzi pubblicitari

1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari cosi come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s. m. e i.. A tale riguardo si rimanda al Piano generale degli impianti pubblicitari, delle pubbliche affissioni e delle relative norme tecniche di attuazione vigente.

2. L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole presso l’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica e dell’organo di tutela dei vincoli o impatti paesistici eventualmente presenti ove si intenda ubicare dette strutture.

4. L’installazione di cartellonistica pubblicitaria è a tutti gli effetti assoggettata agli obblighi di redazione dell’esame dell’ impatto paesaggistico. Il Responsabile del Procedimento in ogni caso potrà avvalersi del parere della commissione Paesaggistica per valutare le richieste.

Articolo 44 - Chioschi, edicole e pensiline

1. Chioschi, edicole e loro pensiline situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. I chioschi e le edicole dovranno avere dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell’attività.

3. Le edicole e i chioschi destinate ad attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita in genere, dovranno essere obbligatoriamente dotati di almeno un servizio igienico ad uso del personale e di un ulteriore aperto al pubblico, usufruibile dalle persone diversamente abili, qualora sia previsto l’allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone.

4. Chioschi, edicole e pensiline debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso di cui al precedente Titolo II, Capo I.

5. I chioschi e le edicole dovranno essere in materiale tipo acciaio anodizzato o ferro o legno trattati con vernici atossiche e colorazioni tenui che si inseriscano armonicamente con il contesto circostante.

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Articolo 45 - Passaggi pedonali

1. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503 e s. m. e i. e della Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6 e s. m. e i., inerenti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Rimane fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 39 (“Segnali Verticali”), 40 (“Segnali orizzontali”), 41 (“Segnali luminosi”), del Codice della Strada e dall’articolo 145 (“Attraversamenti pedonali”) del relativo Regolamento di Attuazione.

3. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo e con colorazione che permetta una migliore visibilità.

4. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a 2,00 m; i grigliati ad elementi paralleli devono in ogni modo essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia.

5. Nel caso di passaggi pedonali privati ed assoggettati a servitù di passaggio pubblico, i proprietari hanno l’obbligo di costruire e mantenere in stato soddisfacente, a loro totale cura e spese, i marciapiedi su aree di loro proprietà. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre al privato i lavori di manutenzione del marciapiede.

Articolo 46 - Piste ciclabili

1. Le piste ciclabili dovranno essere realizzate conformemente a quanto indicato nel documento di Piano dei Percorsi Ciclabili della Provincia di Brescia, e nel “Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale” adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/47207 del 22 dicembre 1999.

2. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di m. 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di m. 2,50 e devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti.

Articolo 47 - Spazi porticati

1. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.

2. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati.

3. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare un’effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità.

4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. Devono essere previsti accessi a raso o con rampe a norma di legge per il superamento delle barriere architettoniche.

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Articolo 48 - Occupazione e manomissione degli spazi e del suolo pubblico

Per l’occupazione e la manomissione degli spazi e del suolo pubblico si rimanda al vigente Regolamento Comunale in materia.

Articolo 49 - Disciplina d’uso del sottosuolo

1. L’uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche ha la finalità di valorizzare gli spazi di superficie rispetto ai quali gli spazi nel sottosuolo risultano complementari.

2. Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l’utilizzo del sottosuolo per sottoservizi impiantistici, locali tecnici, sottopassaggi pedonali o veicolari, spazi pubblici con finalità commerciali, autoparcheggi interrati, reti di viabilità, reti di trasporto pubblico.

3. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere:

a) ventilati anche per mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette;

b) illuminati artificialmente e/o naturalmente;

c) identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica;

d) conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a e) misure di sicurezza dei sistemi antincendio;

f) dimensionati in funzione delle specifiche destinazioni con particolare riguardo agli scarichi che saranno costruiti in modo da non dar luogo ad eventuali rigurgiti.

4. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi dell’occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura.

5. Il Comune ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per l’esecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati.

6. Ai fini della economicità degli interventi di ripristino del suolo pubblico a seguito delle manomissioni necessarie per la realizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche, devono essere previsti nel sottosuolo cunicoli integrati multifunzionali di adeguate dimensioni aventi lo scopo di contenere tutte le reti di sottoservizi programmate. Tali manufatti devono essere di facile ispezionabilità.

7. Gli interventi di nuova costruzione, nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare, a livelli di sicurezza, l’esposizione della popolazione al gas radon. Si rimanda all’art. 94 “Esposizione al gas Radon” del presente regolamento.

Articolo 50 - Reti di servizi pubblici

1. Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano.

2. I punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere, devono essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.

3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.

4. Per le reti di servizio pubblico quali a titolo esemplificativo illuminazione pubblica, metanodotto, acquedotto, fognatura, è fatto obbligo di presentare presso l’ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica il progetto delle stesse, di sottoporlo all’approvazione degli enti gestori e

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di redigere a fine lavori il fascicolo di manutenzione dell’opera contenente tutte le certificazioni in base alla normativa vigente ed i disegni “as built” dell’opera realizzata.

5. Le opere di illuminazione pubblica devono rispettare quanto disposto dal “Piano Regolatore d’Illuminazione Comunale” vigente.

6. Gli interventi sulle reti dei sottoservizi devono rispettare quanto disposto dal “Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo” vigente.

Articolo 51 - Volumi tecnici ed impiantistici

1. I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, etc.) da costruirsi preferibilmente entro terra, devono essere compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

2. L’ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità di cui al comma 1, sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive.

3. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici e subordinata a provvedimento autorizzativo.

Articolo 52 - Barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i. recante le disposizioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alla Legge 9 gennaio 1989, n.13 e alla Legge Regionale 20 febbraio 1989, n.6 e s.m.i.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i., nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, valgono i disposti di cui al Decreto 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” e s.m.i.. Qualora i titoli abilitativi previsti non possano venire concessi, per il mancato rilascio del nulla osta delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.

3. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dallo Sportello Unico per l’Edilizia o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato.

4. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità

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