Articolo 34 - Competenze
1. Ai sensi dell’art.30 della L.R.n.12/2005 e s.m.i. il Comune ha la facoltà di istituire la Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia è l’organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia edilizia ed urbanistica.
2. La Commissione Edilizia deve esprimere il proprio parere in merito a:
a) istanze tese all’ottenimento del permesso di costruire;
b) istanze tese all’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/01;
c) istanze tese all’ottenimento di titoli abilitativi che prevedono la modificazione dell’aspetto esteriore degli edifici e delle strutture o delle loro pertinenze;
d) procedimenti tesi all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire;
3. La Commissione Edilizia deve esprimere il proprio parere in merito alle proposte di variante al Piano di governo del territorio, alle proposte di modificazioni del presente Regolamento Edilizio.
4. La Commissione Edilizia esprime il proprio parere in merito a richieste interpretative, formulate dal Responsabile del provvedimento, in relazione alle norme tecniche attuative dello strumento pianificatorio.
5. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni dettate dallo Statuto Comunale, la Commissione Edilizia, a seguito di richiesta dei competenti Organi Comunali o del Responsabile del provvedimento, esprime, altresì, il proprio parere in merito ai progetti di opere pubbliche, alle proposte di piani attuativi sia d’iniziativa pubblica, che d’iniziativa privata.
6. Il parere della Commissione Edilizia non è vincolante; nei casi di pareri obbligatori, il Responsabile del provvedimento può motivatamente essere discorde; in tali fattispecie la motivazione deve costituire parte integrante e sostanziale del provvedimento cui il parere si riferisce.
Articolo 35 - Composizione
1. La Commissione Edilizia è composta da un numero dispari di membri effettivi, con diritto di voto, composto almeno da tre elementi, con un membro che assume la Presidenza della Commissione.
2. Partecipano alle sedute della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, il Responsabile della competente struttura comunale o suo delegato, che assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
Articolo 36 - Nomina e durata
1. I membri aventi diritto di voto, tra cui il presidente, sono nominati dalla Giunta Comunale.
2. I componenti della Commissione Edilizia restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’Amministrazione Comunale che li ha nominati.
3. Le dimissioni da membro della Commissione Edilizia, indirizzate al Sindaco, devono essere assunte al Protocollo del Comune. Non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
4. In caso di dimissioni di un membro, la Giunta Comunale provvede entro quarantacinque giorni alla surroga.
Articolo 37 - Funzionamento
1. Il Presidente, sentito il Responsabile della struttura comunale competente, fissa le date della convocazione della Commissione, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori, assicura la regolarità delle discussioni e delle votazioni.
2. La convocazione della Commissione deve avvenire con avvisi da inoltrarsi tramite posta elettronica a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. In caso di particolare urgenza, la Commissione potrà essere convocata anche con avvisi telefonici tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.
3. I componenti della Commissione Edilizia hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando sono direttamente interessati o siano interessati loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile.
4. Le sedute della Commissione Edilizia hanno luogo in forma privata.
5. Il Presidente della Commissione Edilizia, per questioni di particolare rilevanza, può disporre la partecipazione alla seduta, senza diritto di voto, di Funzionari dell’Amministrazione Comunale ovvero di esperti di comprovata e specifica competenza.
6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha la facoltà di richiedere l’audizione del progettista, al fine dell’illustrazione delle scelte e delle motivazioni sottese alle proposte progettuali.
7. Per la validità delle sedute e dei pareri occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
8. Per la validità dei pareri in ordine alle istanze tese all’ottenimento di Autorizzazioni Ambientali ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (D.Lgs. n.156-157/2006), occorre, in ogni caso, il parere della Commissione per il Paesaggio.
9. Nell’ambito delle competenze della Commissione, il Presidente può rappresentare esigenze istruttorie, chiedendo al Responsabile della struttura comunale competente, approfondimenti ed indagini ritenuti utili all’espressione del parere.
10. Di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura del Segretario; il verbale, al fine della attestazione di autenticità, deve essere firmato da tutti i membri aventi diritto di voto. Il verbale deve riportare il testo integrale del parere reso dalla Commissione, il numero dei voti a favore, contrari e astenuti su ogni proposta esaminata. Qualora i componenti aventi diritto di voto ne facciano precisa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.
11. L’Amministrazione Comunale si occupa della conservazione dei verbali in apposita raccolta, a cui sarà garantito l’accesso ai Cittadini, mediante visura o estrazione in copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Articolo 38 - Casi di incompatibilità
1. Sussistono per i membri aventi diritto di voto le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Consiglieri Comunali.
2. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall’Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto.
3. Le cause di ineleggibilità sopravvenute e quelle di incompatibilità, possono essere rimosse nei modi e nei termini previsti dalla legge.
4. I componenti che sono stati nominati membri con diritto di voto per due mandati consecutivi, non possono, allo scadere della seconda nomina, essere immediatamente nominati.
5. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia (D.G.R.1 ottobre 2008 n. 8/8139).
Articolo 39 - Decadenza, rimozione e sospensione
1. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo precedente, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di componente della Commissione Edilizia.
2. I membri nominati, che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive decadono dall’incarico.
3. In tali casi, il Presidente informa la Giunta Comunale, che provvede, entro trenta giorni, alla surroga del componente decaduto.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale, i componenti della Commissione Edilizia, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. In attesa della deliberazione di rimozione, il Presidente, qualora sussistono motivi di grave e urgente necessità, può sospendere i componenti della Commissione Edilizia.
CAPO II – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Articolo 40 - Istituzione
1. E’ istituita la Commissione Comunale per il Paesaggio, ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale marzo 2005, n. 12 e s.m. e i..
2. Per quanto concerne la composizione, nomina, competenze e funzionamento della stessa si rimanda ad apposito Regolamento comunale vigente.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA