causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di
cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla
missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di
previsione.
Il comma 25 dispone che il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.
Art. 69
Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale
Il comma 1 prevede, a decorrere dall'anno 2018, l’istituzione, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di 60 milioni di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo in esame sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza.
Il comma 2 prevede per la regione Friuli Venezia Giulia il superamento del patto di stabilità interno e del regime di doppia applicazione dei vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità interno e Pareggio di bilancio).
Il comma 3 abroga il comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, determinando la piena applicazione della disciplina del pareggio di bilancio, comprese le norme riguardanti il regime sanzionatorio e premiale, per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano il superamento del patto di stabilità interno è previsto, a decorrere dal 2018, dall’articolo 1, comma 407, della legge n. 190 del 2014, che ha modificato l’articolo 79 dello Statuto speciale della Regione.
Il comma 4 è volto a recepire il punto 4) dell’Accordo sottoscritto il 12 luglio 2017 tra Stato e Regione Siciliana. In particolare, sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all’articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri pari ad almeno 70 milioni di euro annui a carico del bilancio della Regione Siciliana destinati ai liberi consorzi (ex Province) del relativo territorio e le spese sostenute dalla Regione medesima per l’assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale, non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.
Art. 70
Risorse per province e città metropolitane
Il comma 1 è finalizzato a riconoscere, per l’anno 2018, un contributo di 352 milioni di euro, di cui 270 milioni di euro a favore delle province delle Regioni a statuto ordinario e 82 milioni di euro a favore delle
città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, inclusivi dei 12 milioni di euro per l’anno 2018 di cui al comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto legge n. 50/2017 non ripartiti tra le città metropolitane di cui il comma 2 dispone la soppressione, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di180 milioni annui a decorrere dall’anno 2021.
Il riparto delle predette somme è demandato a specifica proposte dell’ANCI e dell’UPI da recepire, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancata intesa o proposta, il riparto avviene sulla base della differenza, ove positiva, tra il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e i contributi comunque previsti a legislazione vigente a sostegno dell’esercizio delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane. A decorrere dall’anno 2019, per le province, la differenza tiene anche conto del venir meno del concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 66/2014.
Il comma 3 prevede, invece, un contributo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione. Il riparto del predetto contributo è demandato ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Si prevede poi che, qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall’ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.
Art. 71
Interventi a favore dei comuni
Al fine di favorire il rilancio degli investimenti in opere pubbliche, con i commi da 1 a 10 si prevede di riconoscere ai comuni che non risultano beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 un contributo, per il triennio 2018-2020, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare alla messa in sicurezza di edifici e del territorio. Ciascun comune può presentare richiesta per una o più opere pubbliche, purché di importo complessivo non superiore a 5.225.000 euro. Nel caso di richieste maggiori delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati ai comuni che presentano la minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio a quello di riferimento. Ciò al fine di assicurare prioritariamente le risorse agli enti che presentano una minore capacità di spesa, a valere su risorse proprie, per investimenti.
A tal fine, l’ente interessato è tenuto ad inviare al Ministero dell’interno la richiesta di contributo – che deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP) - entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018, del 20 settembre 2018 per l’anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l’anno 2020. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l’anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l’anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l’anno 2020, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune beneficiario del richiamato contributo è tenuto ad affidare i relativi lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del citato decreto; i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta possono essere utilizzati per ulteriori investimenti a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo.
Il comma 6 disciplina, poi, le modalità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’interno, mentre il comma 7 prevede il recupero, da parte del medesimo Ministero, delle somme assegnate, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel caso di mancata aggiudicazione, mancato collaudo o assenza del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ovvero mancato utilizzo, per investimenti, degli eventuali risparmi derivanti dai ribassi d’asta.
Da ultimo, i commi 8 e 9, disciplinano il monitoraggio delle opere pubbliche oggetto di finanziamento attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché attraverso controlli a
44 campione effettuati dal Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 11 è finalizzato a riconoscere ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, un contributo complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. la disciplina degli enti beneficiari, dei criteri di riparto e di attribuzione del contributo sono demandati ad apposito decreto interministeriale.
Il comma 12 è finalizzato a favorire il risanamento dei piccoli comuni in stato di dissesto attraverso la conferma per gli anni 2018-2020 dell’articolo 3-bis del decreto legge n. 174/2010, destinando le risorse in parola, incrementate ai sensi del comma 13 di 10 milioni di euro per l’anno 2018, all’incremento della massa attiva a disposizione della gestione liquidatoria. Il contributo è ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
Il comma 14, modificando l’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n.95/2012 incrementa dal 50 al 60 per cento, a decorrere dal 2018, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.
Inoltre, con il comma 15 si dispone l’incremento della dotazione finanziaria per l’erogazione dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000. I commi 16 e 17 sono finalizzati a confermare per l’anno 2018, il fondo IMU/TASI di 300 milioni di euro per il ristoro ai comuni del minor gettito conseguente alla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Infatti, tale sostituzione presupponeva l’invarianza di gettito in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tale invarianza non era però assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale e, pertanto, la norma si prefigge, così come già avvenuto negli anni precedenti, di ristorare ai comuni interessati la perdita di gettito non compensata.
Art. 72
Interventi in materia di enti territoriali
Il comma 1, al fine di proseguire l’azione di sostegno agli investimenti da realizzare attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito avviata nel 2017 con l’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali nell’ambito dei patti nazionali previsti dall’articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro; la lettera a) prevede un incremento di detti spazi finanziari, per il biennio 2018-2019, nel limite complessivo di 900 milioni annui, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati all’impiantistica sportiva, e di 700 milioni di euro annui dal 2020 al 2023.
Resta fermo che gli spazi in questione non possono essere richiesti qualora le operazioni di investimento mediante il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti possano essere effettuate dagli enti medesimi nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.
La disposizione mira a favorire gli investimenti degli enti locali che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti rispettando il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le lettere d) ed f), in particolare, introducono una nuova finalizzazione degli spazi finanziari a favore dell’impiantistica sportiva, mentre la lettera m) introduce una nuova priorità di assegnazione degli spazi finanziari, al fine di dare continuità, attraverso la realizzazione delle opere, alla progettazione definitiva e/o esecutiva finanziata a valere sulle risorse di cui all’articolo 41-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le lettere c), e), g), da h) a l) e da n) a r) prevedono, poi, di anticipare, all’esercizio precedente a quello di competenza degli spazi finanziari, i termini di presentazione delle domande da parte degli enti territoriali ed i termini di ripartizione dei predetti spazi finanziari da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport e del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato. Ciò al fine di permettere agli enti territoriali di approvare i bilanci di previsione, includendo anche gli investimenti da effettuare attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, a valere sugli spazi finanziari assegnati.
La lettera b) disciplina, poi, la richiesta di spazi finanziari da parte dei comuni facenti parte di un’unione di comuni che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all’unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.
Da ultimo, lettera s) rivede la tempistica relativa al sistema sanzionatorio, da applicare in caso di parziale o totale inutilizzo degli spazi finanziari assegnati, al fine di renderla coerente con i tempi di utilizzo degli spazi stessi.
Il comma 2 ha la finalità di abrogare le disposizioni inerenti i commi 10 e 11 dell’articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 che prevedono sostanzialmente che le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore ad un percentuale la cui determinazione, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, era demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Infatti, tale norma non ha avuto attuazione. Peraltro, la finalità che la citata disposizione tendeva a perseguire è attualmente assolta dai cogenti vincoli derivanti sia dal decreto legislativo n. 118/2011, sia dalla legge n. 243/2012.
La proposta recata dal comma 3 di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, che l’art. 35 del decreto legge n. 1 del 2012, come modificato dall’art. 1, comma 395, della legge 190 del 2014, ha fissato al 31 dicembre 2017, nasce dall’esigenza di evitare gli effetti finanziari negativi del ritorno al sistema di tesoreria unica mista, che riguarda gli enti territoriali, il comparto sanitario, le università e le autorità portuali.
Titolo VIII
Misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
Art. 73
Credito di imposta per il Sud
La misura che prevede l’ampliamento del credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, si è dimostrata un proficuo strumento per la crescita delle imprese ubicate nel Sud, contribuendo positivamente all’apporto di quelle regioni alla crescita del PIL nazionale. È stimabile che a seguito dell’ampliamento della misura, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, 2.969 nuove unità produttive abbiano proposto piani di investimento agevolati. Pertanto si ritiene opportuno rifinanziare la norma per gli anni 2018 e 2019 per consentire una continuità di sviluppo degli investimenti con indubbi effetti anche a livello occupazionale.
Art. 74
Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno
La disposizione prevede che i programmi operativi nazionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l’anno 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
46 Sardegna, ovvero soggetti di età superiore ai 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Ai soggetti di cui al periodo precedente, per i quali è applicabile l’esonero contributivo previsto dall’articolo 17, le misure di cui al presente articolo possono prevedere, in deroga al comma 9 del medesimo articolo 17, l’estensione fino al 100 per cento del medesimo esonero, entro i limiti di importo annuo previsti dalle rispettive misure.
Il comma 2 prevede che fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.
Art. 75
Integrazione finanziamento aree interne
La Strategia nazionale delle Aree interne (SNAI) compresa nel Piano Nazionale di Riforma e facente parte dell’Accordo di Partenariato per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, dispone a legislazione vigente di risorse. Tali disponibilità servono a coprire le necessità di 48 aree.
Art. 76 Fondo imprese Sud
La norma è finalizzata a creare uno strumento finanziario teso alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno. Se, infatti, per un verso la realtà economico produttiva del Mezzogiorno ha dimostrato recentemente una dinamica positiva che ha contribuito al ciclo di ripresa del Prodotto interno lordo, per converso la crescita economico e produttiva delle regioni meridionali riscontra ancora dei limiti nello scarso apporto di capitale di rischio nelle imprese e nella facilità di accesso al credito. Si propone quindi l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro, finanziato a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione –Programmazione 2014- 2020, con una durata di dodici anni. La gestione del Fondo è affidata all’all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia (Agenzia), che può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno sulla quale, come noto, l’Agenzia detiene una partecipazione pari al cento per cento. Ad un’apposita convenzione tra l’Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri è demandata la puntuale definizione degli ambiti di intervento del Fondo e la misura degli oneri da riconoscere all’ Agenzia, alla quale è data la possibilità di avvalersi, a sua volta, della Banca del Mezzogiorno per le modalità operative degli interventi posti in essere. La convenzione definisce inoltre le modalità e i termini di operatività Fondo. Il Fondo potrà inoltre avvalersi dell’apporto di capitale di investitori pubblici e privati, che l’Agenzia individua attraverso procedure aperte e trasparenti. La convenzione disciplina le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione. La convenzione può essere oggetto di adeguamento in relazione alle necessità emergenti in corso di applicazione della norma in esame.
Obiettivo peculiare del Fondo è quello di creare una leva finanziaria almeno pari alle risorse impegnate dal Fondo stesso. La selezione delle imprese oggetto degli investimenti avverrà attraverso procedure di valutazione aperte e trasparenti.
La norma oltre l’apporto diretto di risorse del Fondo nel capitale delle imprese, prevede la possibilità di investimento in fondi comuni di investimento aventi forma chiusa, che realizzano investimenti nelle imprese territorialmente interessate. L’investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi. La convenzione regola le modalità di restituzione delle somme rinvenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e dei fondi comuni di investimento aventi forma chiusa ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi.
Si prevede una periodica relazione dell’Agenzia alla Presidenza del Consiglio nella quale si evidenziano, tra l’altro, i risultati conseguiti dalle imprese in relazione all’attuazione della norma in termini dimensionali ed occupazionali.
Titolo IX
Disposizioni in materia di entrate
Capo I