Capo I
Misure per l’internazionalizzazione
Art. 31
Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa
L’Italia assumerà la Presidenza in esercizio dell’OSCE dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e continuerà a fare parte della Troika dell’Organizzazione fino al 31 dicembre 2019. Dopo avere assicurato la Presidenza del Gruppo di Contatto con i Paesi Partner del Mediterraneo dell’OSCE (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele e Giordania) per tutto il 2017, si preparerà inoltre ad assumere la Presidenza del Gruppo di Contatto con i Paesi Partner asiatici (Afghanistan, Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Australia) per il 2019. Nel corso del 2018, l’Italia dovrà quindi: a) presiedere tutte le riunioni settimanali a Vienna del Consiglio Permanente dell’OSCE (inaugurandole con una prima riunione a gennaio alla quale parteciperà l’On. Ministro); b) presiedere le attività del Gruppo Trilaterale di Contatto (GTC) sulla crisi ucraina (composto da Russia, Ucraina ed OSCE); c) assumere la principale responsabilità politica nella gestione degli altri conflitti protratti nell’area OSCE (Nagorno-Karabakh, Transnistria, Georgia); d) guidare l’azione dell’Organizzazione con riferimento alle sue tre dimensioni di dialogo: sicurezza politico-militare (I dimensione), sicurezza economico-ambientale (II dimensione) e diritti umani (III dimensione), come anche in riferimento ai specifici ambiti tematici che fanno parte integrante di ciascuna delle dimensioni (ad esempio, solo la dimensione dei diritti umani ne comprende 11); e) svolgere un ruolo di leadership in tema di altre sfide transnazionali che coinvolgono gli Stati membri, tra cui terrorismo, migrazioni e cyber security. Nell’ambito di queste attività, la Presidenza in esercizio sarà inoltre chiamata ad organizzare e/o a promuovere una serie di iniziative - tra cui conferenze e seminari, nell’ambito di ciascuna area tematica dell’Organizzazione- e appuntamenti politici previsti da specifiche decisioni dell’OSCE, che dovrebbero svolgersi a vario livello, a Vienna, in Italia o in altri Paesi. Benché gran parte di questa programmazione verrà coperta dal bilancio ordinario dell’OSCE, dalla nostra Presidenza ci si aspetterà la copertura dei costi di numerose attività aggiuntive che verranno proposte nel corso dell’anno, nonché delle spese relative all’ospitalità degli eventi che si terranno in Italia. Tra questi, la riunione del Consiglio Ministeriale, che si prevede di organizzare a dicembre in Italia, rappresenta il principale appuntamento annuale dell’OSCE, nonché l’evento più impegnativo per la Presidenza in esercizio, anche sotto il profilo finanziario. Il Consiglio di dicembre sarà inoltre preceduto da un simile incontro di alto livello – la Ministeriale Informale dell’OSCE- che si terrà anch’esso in Italia nel luglio 2018.Nel corso dell’anno, l’Italia prevede inoltre di ospitare una serie di altri eventi tra i quali bisognerà includere il II° Incontro Preparatorio del XXVI Foro Economico Ambientale, già previsto a maggio su decisione OSCE. Tra le iniziative che si vorrebbe svolgere in Italia - quali, ad esempio, la Conferenza annuale dell’OSCE sul contrasto al terrorismo; la Conferenza OSCE sulla Droga; la Conferenza OSCE sullo Sviluppo Sostenibile; la Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali; le Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali - s’intende dare particolare risalto ad un evento inaugurale che dovrebbe tenersi nei
20 attività ‘facoltative’ che intendono caratterizzare il ruolo di leadership dell’Italia e, tra queste, figurano anche molteplici iniziative intese a favorire il dialogo informale, che non potranno essere coperte dal bilancio ordinario dell’OSCE (tra cui i ‘Ritiri’ tra Ambasciatori, diverse iniziative legate ai Comitati Consultivi, gli eventi sociali e conviviali ecc). In quest’ambito, dovrebbero inquadrarsi anche le attività preparatorie in previsione della nostra Presidenza del Gruppo Asiatico nel 2019, benché le principali spese legate a questo esercizio (tra cui l’organizzazione di una Conferenza in un Paese Partner asiatico) verranno erogate nell’anno successivo. Infine, dovranno essere considerate le spese relative ai mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) e Personali (RP) che la Presidenza italiana intende finanziare nel 2018. Accanto ai RS e RP istituiti dalla stessa Organizzazione (e quindi finanziati con fondi del bilancio o extra-bilancio dell’OSCE), la Presidenza in esercizio ha la facoltà di confermare e/o nominare un certo numero di Rappresentati Speciali e Personali, impegnati su specifici temi e/o crisi, facendosi carico dei costi legati allo svolgimento del loro mandato (spese di viaggio e di rappresentanza) e, talvolta, dei loro costi retributivi (soprattutto nel caso di Rappresentanti del proprio Paese). Alla luce di quanto sopra, anche la Task-Force per la Presidenza OSCE dovrà essere rafforzata in tutte le sue componenti, nonché dotata di adeguate risorse per far fronte ai numerosi impegni legati all’esercizio delle sue attività.
Art. 32
Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana
Il comma 1 dispone che al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito: Invitalia) può operare quale istituzione finanziaria – anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2, - autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia, può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.
Il comma 2 dispone che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 1 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea, sulla base dell’art. 75 del Trattato sull’Unione Europea e dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex articoli 60 e 301 del Trattato CE); delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI-FATF); nonché della normativa e degli indirizzi dell’Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all’esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
Il comma 3 dispone che i crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell’esercizio delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell’Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.
Il comma 4 dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in
garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.
Il comma 5 dispone che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, giacenti sull’apposito conto di tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l’accesso alla garanzia.
Il comma 6 dispone che per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 5.
Il comma 7 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'ambito di applicazione della presente disposizione, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 5, nonché all’operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A.
Art. 33
Personale a contratto degli uffici all’estero
La disposizione proposta mira a conformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all’estero. La disposizione interpretativa è necessaria per dare la necessaria uniformità di trattamento al personale interessato, consolidando un’interpretazione da lungo tempo seguita. Nei casi in cui, in virtù del regime di doppia imposizione, si applica la legge fiscale italiana, in assenza di norme espresse, si è consolidata da decenni un’interpretazione secondo cui la base imponibile IRPEF è pari al 50% della retribuzione.
La disposizione ha riflessi sulla base contributiva, che è ugualmente necessario chiarire. Mentre gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana sono soggetti a previdenza italiana e l’art. 2, comma 3, del d.lgs. 103/2000 prevede espressamente la base contributiva, per gli impiegati a legge locale, di regola iscritti alla previdenza locale, in due casi (assenza o insufficienza del sistema locale, opzione dell’interessato se cittadino italiano: art. 158, commi primo e secondo, DPR n 18/1967) i contributi sono versati all’INPS. Se tali impiegati a legge locale sono sottoposti al fisco italiano, i contributi sono attualmente pagati sul 50% della retribuzione, in applicazione del principio di uniformità delle basi imponibili (art.6, d.lgs. 314/1997). Se invece sono sottoposti al fisco locale, in assenza di norma espressa e stante la varietà dei regimi fiscali esteri, i contributi previdenziali si pagano ugualmente sul 50% della retribuzione, in analogia con il regime previsto per gli impiegati a legge locale sottoposti al fisco italiano e per evitare diversità irragionevoli di trattamento tra le diverse categorie di personale.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, si prevede di pagare i contributi previdenziali sull’intera retribuzione corrisposta, sia per gli impiegati a contratto a legge italiana, che per quelli a legge locale. Per questi ultimi si tratta di raddoppiare la base imponibile (aumento del 100%), in quanto attualmente i contributi sono calcolati considerando la metà della retribuzione corrisposta. Per i contrattisti a legge italiana, invece, i contributi sono calcolati sulla retribuzione convenzionalmente individuata ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 103/2000, quando la retribuzione percepita è superiore a quella convenzionale allora l’imponibile è calcolato sul 100% della retribuzione. Ne consegue che per i contrattisti a legge italiana l’aumento della base imponibile sarà una percentuale variabile della retribuzione corrisposta. Il dato complessivo evidenzia un aumento della base contributiva nella misura del 59,3% circa. Di tale secondo periodo è necessaria un’entrata in vigore immediata per avviare l’adeguamento dei sistemi
22 informatici e delle procedure. Tuttavia, proprio in ragione del tempo necessario per tale adeguamento, l’applicazione del nuovo regime è fissata con l’imminente inizio del prossimo esercizio finanziario.
La norma, ai commi 2 e 3, prevede la possibilità di fare concorsi per l’assunzione di personale a contratto.
Capo II