• Non ci sono risultati.

Misure per la crescita

Nel documento DISEGNODILEGGE SenatodellaRepubblica (pagine 117-125)

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

Art. 2

Sterilizzazione incremento di aliquote dell’IVA e delle accise

La disposizione prevede la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote dell’IVA e delle accise

Art. 3

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone

concordato

Il comma 1, attraverso la modifica degli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, interviene sulla disciplina delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (comma 1, lettera a). Quadro di riferimento

Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, con validità fino al 31 dicembre 2007.

Comprendevano interventi per la riqualificazione degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter.

La legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha esteso l'ambito degli interventi ammessi, ha modificato alcune procedure di incentivazione e prorogato il meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010. La legge di stabilità 2011 (L. 13 dicembre 2010, n. 220) ha previsto una nuova proroga degli incentivi solo per un anno, dunque per interventi effettuati entro il 31.12.2011, limitatamente agli interventi su edifici. La detrazione copre interventi come sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, isolamento di tetti e pareti, coperture termiche. Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento.

La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 giugno n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013.

La legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e

2 detrazioni al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014. Dispone anche l'innalzamento dell'entità della detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

La legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.

La legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, includendo le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

La legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per privati e condomini.

La legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) ha prorogato per un anno le detrazioni fiscali per tutti gli interventi già incentivati con le precedenti disposizioni. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, il meccanismo è stato inoltre prorogato per cinque anni, per interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, con una detrazione del 70%; se tali interventi conseguono almeno la qualità media (di cui al D.M. 26 giugno 2015) per la prestazione energetica invernale ed estiva, la detrazione sale al 75%. In entrambi i casi, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.

Risultati della misura

Nel triennio 2014-2016 sono stati realizzati circa un milione di interventi, di cui oltre 360.000 nel 2016, anno in cui oltre la metà di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 20% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli investimenti attivati nel triennio ammontano a circa 9,5 miliardi di euro: oltre il 40% delle risorse è stato destinato alla sostituzione di serramenti; il 25% alla coibentazione di solai e pareti; poco più del 9% alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero edificio.

L’ammontare complessivo di investimenti attivati nel 2016 è stato pari a oltre 3,3 miliardi di euro (7% in più rispetto al 2015): il valore massimo potenziale delle detrazioni fiscali che potranno essere richieste dai beneficiari nell’arco dei prossimi dieci anni è pari a 2,1 miliardi di euro.

I risparmi conseguiti ammontano nel triennio 2014-2016 a circa 0,28 Mtep/anno. Revisione della misura

La detrazione ha dimostrato di avere una buona efficacia a fini anticongiunturali, stimolando notevolmente gli investimenti. Tuttavia, dalle analisi condotte appare evidente che, anche in relazione al mutato contesto economico, vi sono ampi margini di miglioramento del rapporto tra costo e beneficio del meccanismo. Il presente intervento ha, quindi, come primo obiettivo il miglioramento dell’efficacia economica ed energetica dell’Ecobonus.

In particolare, si prevede:

• la proroga al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici;

• la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l’intervento (riduzione del beneficio al 50% per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa);

• l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati; • l’introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie;

• l’estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari; • l’istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;

• l’estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;

Si analizzano ora in dettaglio i punti suddetti.

Come previsto dal documento di consultazione per una nuova Strategia energetica nazionale (SEN), risulta particolarmente importante modulare la percentuale di detrazione in relazione al risparmio atteso, considerando l’intera vita tecnica dell’intervento, al fine di premiare gli interventi più efficienti orientando il meccanismo verso interventi radicali sull'edificio (deep renovation) con miglior rapporto costo-efficacia. A tal fine, la lettera a), nn. 2 e 3, del comma 1, prevede la riduzione dell’importo detraibile dal 65 al 50% per gli interventi riguardanti finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa.

Si ritiene che la possibilità di optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, introdotta di recente per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia un importante strumento per superare la barriera più rilevante che impedisce l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica negli edifici, ovvero l’impossibilità a sostenere l’investimento iniziale. A tal fine, con gli interventi di cui ai nn. 4 e 6, della lettera a), si estende tale possibilità anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, al netto della cessione ad istituti bancari.

Il n. 5 della lettera a) estende le attività di verifica condotte da ENEA sugli interventi sulle parti comuni degli edifici, anche agli interventi sulle singole unità immobiliari.

Il successivo n. 8 della lettera a), introduce i commi 3-ter e 3-quater nell’art. 14 del DL n. 63 del 2013. Il comma 3-ter rinvia ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il compito di definire i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione.

E’ infatti necessario aggiornare i requisiti tecnici minimi per le tecnologie che accedono al beneficio delle detrazioni. Tali requisiti sono stati definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, risalenti al 2007 e 2008: il mancato aggiornamento di questi, oltre a comportare un disallineamento rispetto alle nuove regole introdotte con i decreti ministeriali del 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici, potrebbe comportare il paradosso che i requisiti minimi imposti agli edifici nuovi e soggetti a riqualificazione saranno pari o addirittura più severi di quelli richiesti per l'accesso alle detrazioni fiscali.

Come già previsto in altri strumenti incentivanti come il Conto Termico, è importante introdurre massimali unitari di spesa per ogni singola tipologia di intervento. Il suddetto Conto Termico prevede, ad esempio, limiti di spesa di 450 € al metro quadrato per le finestre e di 160 € al kW di potenza per le caldaie. Dalle analisi condotte, è infatti risultato che i costi di investimento per gli interventi nell’ambito del meccanismo delle detrazioni fiscali siano mediamente più alti rispetto ai costi di riferimento per le tecnologie sul mercato. Il comma 3-quater prevede l’istituzione, nell’ambito del costituendo Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica di cui all’articolo 15 del d.lgs. 4 luglio 2014, n.102, di una sezione specificatamente dedicata al rilascio di garanzie su finanziamenti concessi da istituti di credito a cittadini per la riqualificazione energetica degli immobili e degli edifici. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. Tale misura consentirà anche alle famiglie a basso reddito che normalmente abitano in alloggi dove è maggiore il potenziale di risparmio energetico di realizzare interventi di riqualificazione energetica potendo accedere più facilmente a prestiti bancari in quanto assistiti da garanzia. Si stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili (comma 1, lettera b). Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia si prevede:

• la proroga al 31 dicembre 2018 delle misure in materia di ristrutturazioni edilizie,

• l’estensione, a determinate condizioni, delle detrazioni in parola agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e

4 • la proroga per l’anno 2018 dell’agevolazione fiscale per l’acquisto di mobili connesso ai lavori di

ristrutturazione edilizia;

• l’estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR).

In particolare, la lettera b), n. 1, del comma 1, proroga all’anno 2018 il beneficio della detrazione nella misura del 50 per cento su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro relativamente agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR.

Al successivo n. 2 della medesima lettera b), viene previsto per gli IACP e per i soggetti aventi analoghe finalità (tra cui anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa) la possibilità di fruire delle detrazioni per i citati interventi di ristrutturazione edilizia realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica (o, nel caso delle cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci).

Con l’intervento di cui al n. 3, della lettera b, viene prorogata per l’anno 2018 anche la detrazione per l’acquisto di mobili connesso a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63 del 2013. In particolare, si dispone che, con riferimento ad interventi edilizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo della singola unità immobiliare ovvero delle parti comuni di edifici residenziali oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, con tale previsione, un intervento di recupero del patrimonio edilizio cominciato nel 2017, a prescindere dalla sua ultimazione nel medesimo anno, può comportare il diritto a fruire di una detrazione su un ammontare di spesa sostenuto nell’anno 2018 non superiore a 10.000 euro. Al contempo, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (10.000 euro), si tiene conto anche delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione relative agli interventi effettuati nel 2017 ovvero iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018. Infine, il n. 4 della lettera b) prevede l’estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR).

Come già previsto per le detrazioni per la riqualificazione energetica, si ritiene di fondamentale importanza valorizzare i risparmi generati dalle detrazioni fiscali per il recupero edilizio, ad oggi non conteggiati, attraverso la strutturazione di un sistema di monitoraggio degli interventi eseguiti. Ciò permetterebbe di conteggiare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, e a costo pressoché nullo, i risparmi derivanti da una misura che, si ricorda, genera investimenti per oltre 25 miliardi di euro annui nel settore dell’edilizia.

I commi da 2 a 5 introducono un'apposita detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2018 per opere di sistemazione a verde e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

E' espressamente previsto che la detrazione compete nella misura del 36 per cento su un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso abitativo e un distinto limite di spesa di 5.000 euro, da ripartire tra i condomini, per i lavori effettuati sulle parti comuni di ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo.

Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

La detrazione spetta a condizione che il pagamento delle spese avvenga attraverso sistemi tracciabili e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo.

Infine, si richiamano, in quanto applicabili, le previsioni di cui ai commi 5,6 e 8 dell'articolo 16-bis del TUIR in materia, rispettivamente, di spettanza della detrazione nell'ipotesi di uso promiscuo dell'unità immobiliare, di cumulabilità delle agevolazioni previste per gli immobili oggetto di vincolo e di trasferimento del diritto alla detrazione in caso di vendita dell'unità immobiliare o di decesso dell'avente diritto.

La disposizione di cui al comma 6 è volta a stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la riduzione al 10% della cedolare secca, come introdotta dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 per il solo quadriennio 2014-2017.

La misura si rende necessaria per rendere convenienti i canoni calmierati rispetto ai canoni di mercato, in modo da aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone sociale e sostenibile.

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

La norma è finalizzata ad introdurre norme di agevolazioni fiscali a favore degli utenti del trasporto pubblico al fine di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e ridurre quello dei mezzi privati e di congestionare il traffico con benefici di carattere ambientale, con particolare riferimento alle grandi aree urbane.

In particolare, con la lettera a) si interviene, novellando l’articolo 15 del TUIR, per introdurre la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

Alla lettera b) si introducono, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i “buoni TPL”, stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i “buoni pasto”.

Art. 5

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti

La disposizione prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, già in precedenza prorogata dall’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in termini parzialmente coincidenti.

In particolare, il comma 1, riconosce per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero fino al 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’aumento del 30% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Sono, inoltre, esclusi dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Si prorogano, inoltre, le agevolazioni già previste dall’art. 1, comma 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

In particolare, il comma 2, proroga la maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge 232/2016). La maggiorazione (c.d. iper ammortamento) è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla legge 232/2016),peri soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento, di cui al comma 2, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 2. Quindi, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate.

Il comma 4, richiedendo la produzione della documentazione prevista dall’art. 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232, dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio 2017, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante,

6 in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Il comma 5 prevede che restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28

Nel documento DISEGNODILEGGE SenatodellaRepubblica (pagine 117-125)