• Non ci sono risultati.

L'autorità competente dello Stato membro di esportazione o importazione rende accessibili al pubblico, con mezzi appropriati quali Internet, tutte le notifiche delle

TITOLO VII A LTRE DISPOSIZIONI

1. L'autorità competente dello Stato membro di esportazione o importazione rende accessibili al pubblico, con mezzi appropriati quali Internet, tutte le notifiche delle

spedizioni che ha autorizzato, corredate dei documenti ad esse relativi, al più tardi entro 7 giorni a decorrere dalla data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

2. Prima della fine di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno precedente che ha redatto e presentato al segretariato della Convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 di tale Convenzione.

3. Prima della fine di ogni anno, gli Stati membri redigono e trasmettono alla Commissione un rapporto relativo all'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da riempire ai fini dell'obbligo di informazione.

4. Le relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono trasmesse alla Commissione sia in versione elettronica che su carta.

5. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta un rapporto sull'applicazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può chiedere ulteriori informazioni, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.

73

Articolo 54

- Cooperazione internazionale

Se opportuno o se necessario, gli Stati membri cooperano, d'intesa con la Commissione, con le altre Parti della Convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di nuove tecniche ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di corretto comportamento.

Articolo 55

- Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità

Gli Stati membri possono designare gli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono.

Se gli Stati membri decidono di designare gli uffici doganali di cui al primo comma, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per posti di frontiera all'entrata o all'uscita della Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 56

- Designazione dell'autorità competente

Gli Stati membri designano la autorità o le autorità competenti per l'applicazione e

l'attuazione del presente regolamento. In materia di transito, ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente.

Articolo 57

- Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno un corrispondente incaricato di

informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione informa i corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale questione che gli venga sottoposta e che riguardi questi ultimi e viceversa.

Articolo 58

- Notificazione ed informazione in tema di designazione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione la designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità, le autorità competenti e i corrispondenti effettuate a norma degli articoli 55, 56 e 57 rispettivamente.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni in relazione alle suddette designazioni:

– i nomi,

– gli indirizzi postali, – gli indirizzi elettronici, – i numeri telefonici e – i numeri di telefax.

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica intervenuta nei dati sopra riportati.

4. Queste informazioni, come pure ogni loro eventuale modificazione viene trasmessa alla Commissione in forma elettronica e su carta.

5. La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi degli uffici doganali designati di entrata e di uscita dalla Comunità, delle autorità competenti e dei corrispondenti.

Capitolo 2 - Altre disposizioni Articolo 59

- Riunione dei corrispondenti

La Commissione riunisce periodicamente, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, i corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

75

Articolo 60

- Modifiche degli allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati dalla Commissione, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, mediante regolamenti della Commissione e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

2. Le modifiche degli allegati III, IV e V tengono conto delle modifiche adottate nell'ambito della Convenzione di Basilea e della decisione dell'OCSE.

3. Le modifiche dell'allegato V tengono anche conto delle modifiche convenute in merito all'elenco dei rifiuti pericolosi adottati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE.

4. Le modifiche all'allegato VIII tengono conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

Articolo 61 – Misure complementari

1. La Commissione può adottare le misure complementari relative all'applicazione, all'attuazione, all'amministrazione e all'osservanza del presente regolamento e degli articoli del trattato di adesione all'Unione europea 2003 che riguardano le spedizioni di rifiuti.

2. Le suddette misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in 30 giorni.

Articolo 62 - Abrogazioni

1. Il regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti e la decisione 94/774/CE relativa al documento di accompagnamento standard sono abrogate con effetto dalla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

2. La decisione 1999/412/CE concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 259/93 è abrogata con effetto dal 31 dicembre successivo alla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 63 - Disposizioni transitorie

1. Tutte le spedizioni che sono state notificate all'autorità competente di spedizione e hanno avuto inizio prima della data di entrata in applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.

2. Tutte le spedizioni alle quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le relazioni che devono essere presentate ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 ed all'articolo 53 del presente regolamento in relazione all'anno entro il quale il presente regolamento entra in applicazione, si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.

Articolo 64

- Entrata in vigore e entrata in applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in applicazione 10 mesi dopo la data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

77

ALLEGATO IA

Documento di notifica per movimenti transfrontalieri di rifiuti UE

1. Esportatore/ notificatore/dichiarante/

Persona da contattare: B.(i) Smaltimento (1):

Tel: Fax: (ii) Recupero :

E-mail: C. Impianto di recupero titolare di autorizzazione preventiva (2;3) Sì  No 

2. Importatore - destinatario

N. di registrazione: 4. Numero totale di spedizioni previste:

Nome: 5. Quantità totale prevista (kg / litro) (4):

Indirizzo: 6. Durata prevista della(e) spedizione(i)(4):

Prima partenza: Ultima partenza:

Persona da contattare: 7. Tipo(i) di imballaggio (5):

Tel: Fax: Prescrizioni particolari per la movimentazione(6): Sì:  No: 

E-mail: 11. Operazione(i) di smaltimento/ recupero (2)

8. Trasportatore(i) previsto(i)

N. di registrazione: Codice D / Codice R (5):

Nome(7): Tecnica utilizzata (6):

Indirizzo:

Persona da contattare: Motivo dell'esportazione (1;6):

Tel: Fax:

E-mail: 12. Denominazione e composizione dei rifiuti (6):

Mezzi di trasporto (5):

Tel: Fax: 14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti)

E-mail: (i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile):

Sito e processo di produzione (6) (ii) Codice OCSE (se diverso da (i)):

(iii) Elenco rifiuti CE:

10. Impianto di smaltimento (2): o impianto di recupero (2):  (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione:

N. di registrazione: (v) Codice nazionale nel paese di importazione:

Nome: (vi) Altro (specificare):

Indirizzo: (vii) Codice Y:

(viii) Codice H (5):

Persona da contattare: (ix) Classe ONU (5):

Tel: Fax: (x) Numero ONU:

E-mail: (xi) Denominazione ONU:

Luogo effettivo dello smaltimento / del recupero: (xii) Codici doganali (HS):

15. Paesi/Stati interessati (a), eventuali codici numerici delle autorità competenti (b), luoghi specifici di uscita o di entrata (c)

Stato di esportazione Stato(i) di transito (entrata ed uscita) Stato di importazione

(a) (b) (c)

16.Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o

esportazione: (Comunità europea): Entrata: Uscita: Esportazione:

17. Dichiarazione dell'esportatore / del notificante / del produttore (1) :

Dichiaro in buona fede che le informazioni sono complete e veritiere. Dichiaro inoltre che sono stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali scritti imposti dalla legge e che sono (o saranno) in vigore tutte le assicurazioni obbligatorie e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri.

Nome: Firma: 18. Numero degli allegati

Data:

RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI 19. Avviso di ricevimento emesso dall'autorità competente dei paesi di

importazione - destinazione/transito (1) / esportazione - spedizione (9):

20. Autorizzazione scritta (1;8) al movimento rilasciata dall'autorità competente di (paese):

Paese: Autorizzazione rilasciata il:

Data di ricevimento della notifica Autorizzazione valida da: fino a:

Data d'invio dell'avviso di ricevimento Condizioni specifiche No: Se vi sono, riportarsi al punto 21 (6): Denominazione dell'autorità competente: Denominazione dell'autorità competente:

Timbro e/o firma: Timbro e/o firma:

21. CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE O RAGIONI DELLE OBBIEZIONI

(1) Richiesto dalla Convenzione di Basilea

(2) In caso di operazioni R12/R13 o D13-D15, aggiungere le informazioni corrispondenti sugli mpianti in cui saranno effettuate le successive operazioni R1-R11 o D1-D12.

(3) Da riempire per i movimenti nella zona dell'OCSE e solo nei casi di cui al punto B(ii).

(4) Allegare un elenco dettagliato in caso di spedizioni multiple

(5) Si veda l'elenco delle abbreviazioni e codici nella pagina seguente (6) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario

(7) Aggiungere un elenco se più di un produttore (8) Se prescritto dalla normativa nazionale (9) Ove opportuno, ai sensi della decisione OCSE

79

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (punto 11) D1 Deposito su o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.).

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.) D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nella presente lista, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nella presente lista

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente lista che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nella presente lista (ad es. Evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente, (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nella presente lista D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nella presente lista D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni che figurano nella presente lista

OPERAZIONI DI RECUPERO (punto 11)

R1 Utilizzazione come combustibile (ad eccezione dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli usati

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista.

TIPI DI IMBALLAGGIO (punto 7)

6. Imballaggi in materiali compositi 7. Contenitore a pressione

8. Materiale sfuso 9. Altri (specificare)

CODICE H e CLASSE ONU (punto 14) Classe ONU Codice H Caratteristiche

1 H1 Esplosivi

3 H3 Liquidi infiammabili

4.1 H4.1 Solidi infiammabili

4.2 H4.2 Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea

4.3 H4.3 Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili

5.1 H5.1 Ossidanti

5.2 H5.2 Perossidi organici 6.1 H6.1 Tossici (gravemente) 6.2 H6.2 Sostanze infette

8 H8 Corrosivi

9 H10 Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua

9 H11 Tossici (ad azione ritardata o in forma cronica)

9 H12 Ecotossici

9 H13 Suscettibili, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra.

MEZZI DI TRASPORTO (punto 8) R = su strada (Road)

T = per ferrovia (Train/Rail) S = via mare (Sea)

A = per via aerea (Air)

W = per idrovia interna (Inland Waterways) CARATTERISTICHE FISICHE (punto 13) 1. In polvere o pulverulenti

2. Solidi

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (punto 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della Convenzione di Basilea, sui codici OCSE e sui codici Y, sono ricavabili dal Manuale d'istruzione (Guidance/Instruction Manual), ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della Convenzione di Basilea.

81

ALLEGATO IB

Documento di movimento per i movimenti transfrontalieri di rifiuti UE

1. Corrispondente alla Notifica N.: 2. Numero di serie /Numero totale

della spedizione

/ 3. Esportatore - notificatore/dichiarante N. di

registrazione:

4. Importatore - destinatario N. di registrazione:

Nome: Nome:

Indirizzo: Indirizzo:

Persona da contattare: Persona da contattare:

Tel: Fax: Tel: Fax:

E-mail: E-mail:

5. Quantitativo effettivo: kg: litro: 6. Data effettiva della spedizione:

7. Imballaggio Tipo(i) (1): Numero di colli:

Prescrizioni particolari per la movimentazione: (2) Sì: No:

8.(a) 1° trasportatore (3): 8.(b) 2° trasportatore: 8.(c) Ultimo trasportatore:

N. di registrazione: N. di registrazione: N. di registrazione:

Nome: Nome: Nome:

Indirizzo: Indirizzo: Indirizzo:

Tel: Tel: Tel:

Fax: Fax: Fax:

E-mail: E-mail: E-mail:

- - - Da completarsi a cura del rappresentante della società dei trasporti - - - Più di 3 (tre) trasportatori (2)

Mezzi di trasporto (1): Mezzi di trasporto (1): Mezzi di trasporto (1):

Data della presa in carico: Data della presa in carico: Data della presa in carico:

Firma: Firma: Firma:

9. Produttore(i) di rifiuti (4;5;6): 12. Denominazione e composizione dei rifiuti (2):

N. di registrazione:

Nome:

Indirizzo:

Persona da contattare: 13.Caratteristiche fisiche (1):

Tel: Fax:

E-mail: 14. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti)

Sito di produzione (2): (i) Convenzione di Basilea, allegato VIII (o IX se applicabile):

10. Impianto di smaltimento o impianto di recupero (ii) Codice OCSE (se diverso da (i)):

N. di registrazione: (iii) Elenco rifiuti CE:

Nome: (iv) Codice nazionale nel paese di esportazione:

Indirizzo: (v) Codice nazionale nel paese di importazione:

(vi) Altro (specificare):

Persona da contattare: (vii) Codice Y:

Tel: Fax: (viii) Codice H (1):

E-mail: (ix) Classe ONU (1):

Luogo effettivo dello smaltimento / del recupero (2) (x) Numero ONU:

11. Operazione(i) di smaltimento/recupero (xi) Denominazione ONU:

Codice D / Codice R (1): (xii) Codici doganali (HS):

15. Dichiarazione dell'esportatore / del notificante / del produttore(4):

Dichiaro in buona fede che le informazioni di cui sopra sono complete e veritiere. Dichiaro inoltre che sono stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali imposti dalla legge, che sono in vigore tutte le assicurazioni obbligatorie e le garanzie finanziarie richieste per i movimenti transfrontalieri e che sono state ricevute tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti dei paesi interessati.

Nome: Firma:

Data:

16. Da riempire a cura di chiunque sia implicato nel movimento transfrontaliero qualora siano richieste informazioni supplementari

DA COMPILARE DALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO / IMPIANTO DI RECUPERO 17. La spedizione è stata ricevuto

dall'impianto di smaltimento

o dall'impianto di recupero

18. Dichiaro che lo smaltimento/recupero dei rifiuti di cui sopra è stato effettuato.

Data di ricevimento: Accettata: Respinta*: 

Quantità ricevuta: kg: litro: *Contattare immediatamente

le autorità competenti

Data:

Data approssimativa dello smaltimento / del recupero:

Nome:

Operazione di smaltimento/recupero (1):

Data: Firma e timbro:

Nome:

Firma:

83

RISERVATO AGLI UFFICI DOGANALI (se prescritto dalla normativa nazionale) 19. PAESE DI ESPORTAZIONE- SPEDIZIONE O UFFICIO DOGANALE

DI USCITA

20. PAESE DI IMPORTAZIONE/DESTINAZIONE O UFFICIO DOGANALE DI ENTRATA

I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono usciti dal paese il:

I rifiuti descritti nel presente documento di movimento sono entrati nel paese il:

Firma: Firma:

Timbro: Timbro:

21. TIMBRI DEGLI UFFICI DOGANALI DEI PAESI DI TRANSITO

Denominazione del paese: Denominazione del paese:

Entrata: Uscita: Entrata: Uscita:

Denominazione del paese: Denominazione del paese:

Entrata: Uscita: Entrata: Uscita:

(1) Si veda l'elenco dei codici e delle abbreviazioni nella pagina seguente (2) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario

(3) Se i trasportatori sono più di tre, allegare informazioni come richiesto al punto 8 (a,b,c).

(4) Prescritto dalla Convenzione di Basilea (5) Allegare elenco se più di un produttore (6) Se prescritto dalla normativa nazionale

Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel Documento di movimento

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (punto 11) D1 Deposito su o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.).

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.) D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in

pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.)

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove nella presente

lista, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nella presente lista

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente lista che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti che figurano nella presente lista (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente, (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nella presente lista

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni che figurano nella presente lista

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni che figurano nella presente lista

OPERAZIONI DI RECUPERO (punto 11)

R1 Utilizzazione come combustibile (ad eccezione

dell'incenerimento diretto) o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli usati R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o

dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nella presente lista.

TIPI DI IMBALLAGGIO (punto 7)

6. imballaggi in materiali compositi 7. Contenitore a pressione

8. Materiale sfuso 9. Altri (specificare)

CODICE H e CLASSE ONU (punto 14) Classe ONU Codice H Caratteristiche

1 H1 Esplosivi

3 H3 Liquidi infiammabili

4.1 H4.1 Solidi infiammabili

4.2 H4.2 Sostanze o rifiuti suscettibili di combustione spontanea

4.3 H4.3 Sostanze o rifiuti che a contatto con l'acqua emettono gas infiammabili

5.1 H5.1 Ossidanti

5.2 H5.2 Perossidi organici 6.1 H6.1 Tossici (gravemente) 6.2 H6.2 Sostanze infette

8 H8 Corrosivi

9 H10 Rilascio di gas tossici a contatto con l'aria o con l'acqua

9 H11 Tossici (ad azione ritardata o in forma cronica)

9 H12 Ecotossici

9 H13 Suscettibili, in qualunque modo, di produrre dopo lo smaltimento altre sostanze (ad es. prodotti di lisciviazione) che possiedono almeno una delle proprietà di cui sopra.

W = per idrovia interna (Inland Waterways) CARATTERISTICHE FISICHE (punto 13) 1. In polvere o pulverulenti

2. Solidi

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione (punto 14), ossia i codici dei rifiuti di cui agli allegati VIII e IX della Convenzione di Basilea, sui codici OCSE e sui codici Y, sono ricavabili dal Manuale d'istruzione (Guidance/Instruction Manual), ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della Convenzione di Basilea

85

ALLEGATO II

INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE CHE CORREDANO LA NOTIFICA 1 INFORMAZIONI DA ANNOTARE O ALLEGARE AL DOCUMENTO DI NOTIFICA:

1. Numero d'ordine o altro identificativo accettato del documento di notifica.

2. Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del notificato e persona da contattare.

3. Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail dell'impianto di recupero o di smaltimento;

tecnologie utilizzate.

Se l'impianto di recupero e smaltimento è riportato nell'allegato I, categoria 5 della direttiva 96/61/CE è necessario esibire una valida autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 5 di tale direttiva.

4. Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del destinatario.

5. Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del trasportatore o dei trasportatori previsti e/o dei loro agenti.

6. Paese di spedizione e autorità competente interessata.

7. Paese di transito e autorità competenti interessate.

8. Paese di destinazione e autorità competente interessata.

9. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.

10. Data o date previste per l'inizio della spedizione / delle spedizioni.

11. Mezzi di trasporto, tappe (punti di entrata e di uscita in ciascuno dei paesi interessati, ivi compresi gli uffici doganali di entrata e uscita dalla Comunità) e itinerario tra i punti di uscita ed entrata (comprese eventuali alternative).

12. Prova della registrazione del trasportatore per il trasporto di rifiuti.

13. Denominazione del tipo di rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, quantità, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. Nell'ipotesi di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.

14. Designazione dell'operazione / delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE.

15. Se i rifiuti sono destinati al recupero:

a) il metodo previsto per lo smaltimento dei residui dopo il recupero;

b) volume dei materiali recuperati in relazione ai residui ed ai rifiuti non recuperabili;

c) valore presunto del materiale riciclato;

d) costo del recupero e costo dello smaltimento dei residui.

16. Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile.

87

17. Prova dell'esistenza di un'assicurazione dei veicoli adibiti al trasporto.

18. Prova dell'esistenza, all'atto della notificazione, di un contratto che vincola il notificatore e il destinatario in relazione al trattamento dei rifiuti, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 4 e dall'articolo 6.

19. Prova che è stata sottoscritta ed è giuridicamente vincolante una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, al momento della notifica, che acquista efficacia nel momento in cui la spedizione ha inizio, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 5 e dall'articolo 7.

20. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta che le informazioni sono complete ed esatte secondo buona fede.

21. Uffici doganali di entrata e/o uscita e/o esportazione.

2. INFORMAZIONI DA ANNOTARE O ALLEGARE AL DOCUMENTO DI MOVIMENTO: Inserire tutte le informazioni elencate al punto 1, ed inoltre:

1. Data di inizio della spedizione.

2. Nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail del trasportatore / dei trasportatori.

3. Tipo di condizionamento previsto.

4. Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal trasportatore / dai trasportatori.

5. Dichiarazione del notificatore che non sono state sollevate obbiezioni dalle autorità competenti di tutti i paesi interessati. La dichiarazione deve obbligatoriamente recare la firma del notificatore.

6. Firme prescritte nell'ipotesi di trasferimento della custodia dei rifiuti.

6. Firme prescritte nell'ipotesi di trasferimento della custodia dei rifiuti.