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Per la trasmissione di documenti e informazioni mediante il sistema di interscambio elettronico dei dati di cui al paragrafo 2, i requisiti tecnici ai fini dell'attuazione pratica di

detto interscambio e le eventuali modifiche richieste, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle scadenze e le transazioni necessarie tra coloro che partecipano all'interscambio di dati, possono essere determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, quale modificata.

Articolo 27 - Lingua

1. Tutte le notifiche, le informazioni, la documentazione e le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.

2. A richiesta delle autorità competenti interessate il notificatore fornisce una o più traduzioni in una lingua per loro accettabile.

3. Ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

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Articolo 28

- Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1. In caso di disaccordo fra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in merito alla qualificazione dei materiali oggetto di spedizioni come rifiuti o no, detti materiali si considerano rifiuti.

2. Se le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono in disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti di cui allegato III o all'allegato IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.

3. Se le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono in disaccordo in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come smaltimento o recupero, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate a risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Articolo 29 - Spese amministrative

Possono essere poste a carico del notificatore le opportune e proporzionate spese

amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi ed ispezioni appropriate. La Commissione può decidere di stabilire un massimale per tali spese.

Articolo 30

Accordi per le zone di confine

In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica lo richiede, gli Stati membri interessati possono concludere accordi bilaterali volti ad agevolare le procedure di notifica per la spedizione di determinati flussi di rifiuti, prodotti nella zona di confine tra gli Stati membri in questione, nel quadro della spedizione transfrontaliera dei rifiuti, soggetti all'obbligo di notifica, verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i suddetti Stati membri.

Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che abbia inizio la loro applicazione.

Capitolo 7 - Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi Articolo 31

- Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1. Se una spedizione di rifiuti è effettuata nella Comunità con transito attraverso uno o più paesi terzi ed è destinata allo smaltimento, l'autorità competente di spedizione chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se esse desiderano trasmettere la loro autorizzazione scritta alla prevista spedizione:

a) nel caso di paesi parti della Convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato ai loro diritti conformemente alle disposizioni di tale Convenzione,

b) nel caso di paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le competenti autorità.

2. Se una spedizione di rifiuti è effettuata fra località situate nello stesso Stato membro con transito attraverso uno o più paesi terzi ed è destinata allo smaltimento, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al capo 3 del presente titolo.

Articolo 32

- Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1. Se una spedizione di rifiuti è effettuata all'interno della Comunità con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE ed è destinata al recupero, si applica l'articolo 31.

2. Se una spedizione di rifiuti è effettuata all'interno della Comunità con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE ed è destinata al recupero, non si applica l'articolo 31, paragrafo 1.

In tale ipotesi l'autorizzazione di cui all'articolo 10 si reputa tacitamente acquisita e, se non sono state sollevate obbiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio 30 giorni dopo l'invio della conferma di ricevimento.

3. Se una spedizione di rifiuti è effettuata fra località situate nello stesso Stato membro con transito attraverso uno o più paesi terzi ed è destinata al recupero, si applicano i paragrafi 1 e 2.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al capo 3 del presente titolo.

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TITOLO III

Spedizioni all'interno degli Stati membri Articolo 33

- Applicazione del regolamento alle spedizioni all'interno degli Stati membri

1. Le disposizioni del titolo II sulle spedizioni all'interno della Comunità e del titolo VII relativo ad altre disposizioni non si applicano alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro.

2. Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento.

3. Ogni Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti.

4. Gli Stati membri possono applicare, nel territorio soggetto alla loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.

TITOLO IV

E

SPORTAZIONI DALLA

C

OMUNITÀ VERSO PAESI TERZI Capitolo 1 - Rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34

- Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA 1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della Convenzione di Basilea.

3. Sono parimenti vietate le esportazioni verso un paese dell'EFTA Parte della Convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento

a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti, o

b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.

4. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti nei modi indicati agli articoli 22 e 24.

Articolo 35

- Procedura di esportazione verso i paesi EFTA

1. In caso di esportazione dalla Comunità verso paesi EFTA parti della Convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni del titolo I ferme restando le modifiche e le integrazioni indicate nei paragrafi 2 e 3.

2. Si applicano le seguenti modificazioni:

a) l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dall'invio della 0sua conferma di ricevimento della notifica per rilasciare la propria autorizzazione, porre condizioni e chiedere informazioni supplementari alla spedizione notificata, e

b) l'autorità competente di spedizione della Comunità prende la decisione di autorizzare il trasferimento, come previsto dall'articolo 10 soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di transito e destinazione esterne alla Comunità non prima di 61 giorni dall'invio della conferma di ricevimento dell'autorità competente di destinazione.

3. Si applicano le seguenti disposizioni integrative:

a) l'autorità competente di transito della Comunità rilascia al notificatore l'attestazione dell'avvenuto ricevimento della notificazione;

b) le autorità competenti di spedizione e di transito della Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

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c) il vettore consegna all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia del documento di movimento;

d) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità, indicando che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

e) se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione della Comunità non ha ricevuto avviso dal destinatario di aver ricevuto i rifiuti, essa ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione, e

f) il contratto di cui agli articoli 5, paragrafo 4 e 6 stipula che:

– il destinatario che rilasci un certificato di smaltimento inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nell'area soggetta alla competenza dell'autorità di spedizione e alle spese di smaltimento o recupero secondo metodi alternativi ed ecologicamente corretti;

– entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, il destinatario trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento finale di cui al terzo trattino del presente paragrafo, e

– il più rapidamente possibile, e comunque non oltre 30 giorni dallo smaltimento e al più tardi un anno dopo il ricevimento dei rifiuti, il destinatario certifica l'avvenuta eliminazione finale dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento contenente tale certificato.

4. La spedizione può avere inizio soltanto

a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito e se siano state osservate tutte le condizioni;

b) se è stato stipulato un contratto legalmente vincolante tra il notificatore e il destinatario come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 4 e 6;

c) se è stata costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione corrispondente, legalmente vincolante ed applicabile come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 5 e 7 e nell'osservanza delle prescrizioni delle competenti autorità di destinazione esterne alla Comunità o di qualunque altro paese di transito che sia Parte della Convenzione di Basilea; e

d) se è assicurata una gestione ecologicamente corretta come indicato dall'articolo 41.

5. In caso di esportazione di rifiuti, questi sono destinati a essere oggetto di operazioni di smaltimento in impianti che, a norma della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzate a funzionare nel paese di destinazione.

6. Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità accertano che una spedizione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento:

a) ne informa immediatamente la competente autorità di spedizione nella Comunità, e b) immobilizza i rifiuti fino a che la suddetta autorità competente abbia preso una diversa

decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'ufficio doganale.

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Capitolo 2 - Rifiuti destinati al recupero

Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE Articolo 36

- Divieto di esportazione se i rifiuti figurano nell'allegato V

1. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

a) i rifiuti pericolosi elencati nell'allegato V;

b) i rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

c) miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificate sotto una voce specifica nell'allegato V;

d) rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di Basilea;

e) rifiuti di cui il paese di destinazione ha proibito l'importazione;

f) rifiuti di cui l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese di destinazione interessato.

2. La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

Articolo 37

- Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III

1. In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III la cui esportazione non è vietata ai sensi dell'articolo 36, la Commissione, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese, nonché l'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale essi verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

I paesi ai quali si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:

a) il divieto,

b) una procedura di notifica e autorizzazione scritte preventive secondo le modalità di cui all'articolo 35,

c) nessun controllo nel paese di destinazione.

2. Prima della data alla quale il presente regolamento entra in applicazione, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute ai sensi del paragrafo 1 ed informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 oppure se, per una qualunque ragione, un paese non sia stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).

La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.

3. Se un paese indica, nella sua risposta, che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 17.

4. In caso di esportazione, i rifiuti sono destinati ad operazioni di recupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel paese importatore ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

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Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE Articolo 38

- Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, IV e IV A

1. In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, IV e IV A destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE o che transitano attraverso tali paesi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo II, con le modifiche e le integrazioni indicate ai paragrafi 2 e 3.

Si applica la seguente modifica:

L'autorizzazione prescritta ai sensi dell'articolo 10 può essere acquisita tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.

2. Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati nell'allegato IV e IV A, si applicano le seguenti disposizioni addizionali:

a) l'autorità competente di spedizione trasmette all'ufficio doganale di uscita della Comunità una copia timbrata della decisione con la quale essa autorizza la spedizione;

b) le autorità competenti di spedizione e transito nella Comunità trasmettono all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata delle loro decisioni che autorizzano la spedizione;

c) copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

d) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità trasmette copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità indicando che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

e) e se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione non ha ricevuto dal destinatario alcuna informazione in merito alla ricezione dei rifiuti, essa ne informa senza indugio il paese di destinazione;

f) il contratto di cui agli articoli 5, paragrafi 4 e 6 stipula che:

– il destinatario che rilasci un certificato di recupero inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nell'area soggetta alla competenza dell'autorità di spedizione e alle spese di recupero o recupero secondo metodi alternativi ed ecologicamente corretti;

– entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, il destinatario trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero finale di cui al terzo trattino del presente paragrafo, e

– il più rapidamente possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal recupero e al più tardi un anno dopo il ricevimento dei rifiuti, il destinatario certifica l'avvenuta eliminazione finale dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia del documento di movimento contenente tale certificato.

3. La spedizione può avere inizio soltanto

a) se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito e, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione fuori della Comunità è accordata o può essere presunta, se siano state osservate tutte le prescritte condizioni;

b) se è stato stipulato un contratto legalmente vincolante tra il notificatore e il destinatario come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 4 e 6;

c) se è stata costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione corrispondente, legalmente vincolante ed applicabile come prescritto dagli articoli 5, paragrafo 5 e 7 e nell'osservanza delle prescrizioni delle competenti autorità di destinazione esterne alla Comunità o di qualunque altro paese di transito che sia Parte della Convenzione di Basilea; e

d) se è assicurata una gestione ecologicamente corretta come indicato dall'articolo 41.

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4. Se un'esportazione quale descritta al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IV A transita attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano le seguenti modificazioni:

a) l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione dell'OCSE dispone di un termine di 60 giorni dall'invio della sua conferma per rilasciare un'autorizzazione scritta, porre condizioni e chiedere informazioni complementari in ordine alla spedizione notificata, e

b) l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la propria decisione di autorizzare la spedizione ai sensi dell'articolo 10 soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dall'invio della conferma da parte dell'autorità competente di destinazione.

5. In caso di esportazione di rifiuti, questi sono destinati a essere oggetto di operazioni di recupero in impianti che, a norma della legislazione nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzate a funzionare nel paese di destinazione.

6. Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità accertano che una spedizione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento:

a) ne informa immediatamente la competente autorità di spedizione nella Comunità, e b) immobilizza i rifiuti fino a che la suddetta autorità competente abbia preso una diversa

decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'ufficio doganale.

Capitolo 3 - Disposizioni generali Articolo 39

- Esportazioni verso l'Antartico

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.

Articolo 40

- Esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare

1. Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o territori d'oltremare.

2. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o territori d'oltremare si applica per analogia il divieto dell'articolo 36.

3. Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano per analogia le disposizioni del titolo II.

Articolo 41

- Disposizioni a garanzia di una gestione ecologicamente corretta nei paesi terzi

1. Il produttore ed il notificatore, nonché le altre imprese interessate da una spedizione prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire che tutti i rifiuti che spediscono vengano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, ivi compreso il loro smaltimento o recupero finali nel paese terzo di destinazione.

2. L'autorità competente di spedizione nella Comunità impone e verifica che tutti i rifiuti esportati vengano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, ivi compresi il loro smaltimento o recupero finali nel paese terzo di destinazione.

3. L'autorità competente di spedizione nella Comunità vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non vengano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, ivi compresi il loro smaltimento o recupero finali nel paese terzo di destinazione.

4. In particolare, il flusso di rifiuti e l'operazione di recupero si considerano gestiti in modo ecologicamente corretto qualora il paese di destinazione possa per lo meno dimostrare che l'impianto di ricevimento sarà gestito in conformità di norme in materia di salute sul lavoro e tutela ambientale equivalenti alle norme dell'Unione europea.

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Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, ivi comprese le operazioni finali di smaltimento o recupero nel paese terzo di destinazione.

Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee direttrici figuranti all'allegato VIII.

Il presente articolo non si applica alle esportazioni di rifiuti disciplinate dagli articoli 34 o

Il presente articolo non si applica alle esportazioni di rifiuti disciplinate dagli articoli 34 o