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Nel caso di ripresa volontaria dei rifiuti da parte di un produttore si applicano le seguenti disposizioni:

a) la notifica generale fa riferimento a uno schema dei rifiuti, a tutti i produttori iniziali di rifiuti nel rispettivo Stato membro destinatario della domanda nonché ad un quantitativo massimo di 250 t di rifiuti per anno e produttore;

b) il produttore dimostra di essere in possesso di un'autorizzazione generale di transito per tutti i paesi di transito;

c) il produttore presenta un bilancio annuale corredata di un elenco di tutti i produttori di rifiuti alle autorità competenti;

d) l'autorità competente di destinazione verifica la regolarità dello smaltimento dei rifiuti ripresi volontariamente;

e) in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, quarto comma, il produttore può fornire, su richiesta, all'autorità competente anche il contratto stipulato con il produttore iniziale.

Articolo 15

– Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, devono essere osservate i seguenti obblighi:

a) Compilazione del documento di movimento da parte di tutte le parti interessate: tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento, lo firmano e ne conservano copia.

b) Compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: se ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o in relazione a quest'ultima, può presumerne l'autorizzazione tacita, il notificatore inserisce la data di spedizione e compila per il resto il documento di movimento.

Il notificatore invia copie del documento di movimento compilato alle autorità competenti interessate.

c) Informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copie del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera b), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.

Cambiamenti delle quantità previste, della data di spedizione o del vettore vanno segnalati alle autorità competenti e al destinatario prima che abbia inizio la spedizione.

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d) Conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte del destinatario: entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.

Tale conferma è inserita o allegata nel documento di movimento.

Il destinatario invia copie del documento di movimento contenente tale conferma al notificatore ed alle autorità competenti interessate.

e) Certificato di smaltimento o di recupero finali da parte del destinatario: il più rapidamente possibile, e al più tardi entro 7 giorni lavorativi dal recupero o dallo smaltimento e al più tardi entro 180 giorni dopo la reciproca autorizzazione scritta riguardo alla notifica, il destinatario certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento finale dei rifiuti.

Tale certificato è inserito o allegato al documento di movimento.

Il destinatario invia copie del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore ed alle autorità competenti interessate.

Articolo 16

- Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione

1. Se intervengono modifiche sostanziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate.

2. In tale ipotesi si deve procedere ad una nuova notifica a meno che tutte le autorità competenti interessate ritengano che le modificazioni proposte non richiedano una nuova notifica.

3. Se le modifiche coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, deve procedersi ad una nuova notifica.

Capitolo 3 - Obblighi generali di informazione Articolo 17

- Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

1. I rifiuti definiti all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti da uno Stato membro ad un altro Stato membro e/o a transitare per uno o più altri Stati membri sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali.

Per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto che intende spedire i rifiuti informa le competenti autorità di spedizione e di destinazione 10 giorni lavorativi prima della prevista spedizione. Il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione, assicura che i rifiuti siano accompagnati dalle seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo del produttore, del nuovo produttore o raccoglitore, del soggetto che organizza la spedizione, del destinatario e del detentore o dei detentori;

b) il codice di identificazione dei rifiuti sulla base del codice OCSE riportato nell'allegato III e del codice dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione1;

c) la denominazione commerciale abituate dei rifiuti;

d) il volume dei rifiuti;

e) l'operazione di recupero, quale indicata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE, ivi compreso il recupero successivo e finale dopo lo scambio o il deposito, quale indicata all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

f) la data della spedizione; e

g) la prova dell'esistenza di un contratto tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario in merito al recupero dei rifiuti e che è giuridicamente vincolante al momento in cui ha inizio la spedizione.

Le informazioni complementari che accompagnano i rifiuti sono firmate dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dal detentore o dai detentori e dal destinatario al momento in cui i rifiuti in questione sono consegnati ad essi.

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2. Il contratto di cui al paragrafo 1, lettera g) acquista efficacia vincolante quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, per il soggetto che organizza la spedizione, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione non venga effettuata come previsto o qualora venga effettuata in violazione del presente regolamento.

3. Il soggetto che organizza la spedizione presenta le informazioni mediante il modulo che figura nell'allegato VI.

4. Tali rifiuti sono inoltre soggetti all'osservanza di tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. In particolare essi sono:

– destinati unicamente a impianti debitamente autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; e

– soggetti all'osservanza delle disposizioni degli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

5. A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, programmazione e statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.

6. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 18

- Rifiuti soggetti all'obbligo di informazione preventiva

1. Fermo restando l'obbligo di informazioni di cui all'articolo 17, i rifiuti pericolosi di cui all'articolo 3, paragrafo 4 sono soggetti al seguente obbligo procedurale:

– il soggetto che organizza la spedizione informa le autorità competenti interessate in merito alla spedizione 3 giorni lavorativi prima che questa abbia inizio.

2. Per assolvere tale obbligo di informazione devono essere presentate le informazioni enumerate nell'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a d) ed f) mediante il modulo di cui all'allegato VI.

Capitolo 4 - Obblighi generali Articolo 19

- Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

1. Nel corso della spedizione o prima del recupero o dello smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni figuranti nel documento di notifica, i rifiuti non possono essere mescolati a rifiuti oggetto di una distinta notifica né a rifiuti che non sono oggetto di alcuna notifica.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche ai rifiuti destinati ad operazioni di recupero o smaltimento.

Articolo 20

- Protezione dell'ambiente nel territorio della Comunità

Il produttore e/o il notificatore nel territorio della Comunità prendono tutte le misure necessarie affinché tutti i rifiuti che spediscono all'interno della Comunità vengano gestiti senza mettere in pericolo la salute umana e senza ricorrere a procedimenti o metodi che potrebbero nuocere all'ambiente, come previsto dall'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE, e in conformità con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, restando inteso che tale obbligo vige per tutta la durata della spedizione, ivi comprese le operazioni di smaltimento o recupero finali nel paese di destinazione.

Articolo 21

- Conservazione dei documenti e delle informazioni

1. Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario per almeno tre anni decorrenti dal momento in cui ha avuto inizio ciascuna spedizione.

2. Le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione e dal destinatario per almeno tre anni decorrenti dal momento in cui la spedizione ha avuto inizio.

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Capitolo 5 – Obblighi di riprendere i rifiuti Articolo 22

– Ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere effettuata come previsto 1. Quando una spedizione di rifiuti autorizzata dalle autorità competenti interessate non può svolgersi come previsto dalle clausole del documento di notifica e dei documenti di movimento e/o del contratto di cui agli articoli 5, paragrafo 4, 6 e 17, le autorità competenti di destinazione e/o di transito, a seconda dei casi, ne informano immediatamente l'autorità competente di spedizione.

2. L'autorità competente di spedizione provvede affinché il notificatore reintroduca i rifiuti in questione nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione oppure, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa.

Il suddetto obbligo deve essere assolto entro 90 giorni dal momento in cui l'autorità ha rilevato d'ufficio o, ha avuto conoscenza o è stata informata per iscritto del fatto che la spedizione autorizzata non può essere portata a termine e, nonché delle ragioni di tale impossibilità. Queste informazioni possono essere trasmesse, in particolare, da altre autorità competenti.

3. L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se l'autorità competente di spedizione ritiene che il notificatore oppure, qualora ciò risulti impossibile, la stessa autorità competente può smaltire o recuperare i rifiuti secondo metodi alternativi nel paese di destinazione o altrove.

4. In caso di ripresa dei rifiuti ai sensi del paragrafo 2 si deve effettuare una nuova notifica a meno che le autorità competenti interessate convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente per la spedizione iniziale.

Il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente per la spedizione iniziale effettua una nuova notifica.

Nessuna autorità competente può sollevare obbiezioni od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non può essere portata a termine.

5. Nell'ipotesi di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione inizialmente previsto ai sensi del paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente della spedizione iniziale procedono ad una nuova notifica.

Nel caso di nuova notifica, le disposizioni riguardanti le autorità competenti interessate si applicano parimenti all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6. Nell'ipotesi di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale ai sensi del paragrafo 3 non è necessario effettuare una nuova notifica ed è sufficiente una domanda debitamente motivata del notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, dell'autorità competente di destinazione iniziale.

7. L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di trovare una soluzione alternativa per il loro recupero o smaltimento cessa quando il destinatario ha rilasciato il certificato di smaltimento o di recupero finali di cui all'articolo 15, lettera e).

8. Se in uno Stato membro è segnalata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, l'autorità territorialmente competente del luogo in cui sono stati segnalati i rifiuti è incaricata di prendere le disposizioni per garantirne il deposito sicuro in attesa della loro ripresa o del loro smaltimento o recupero finali secondo metodi alternativi come prescritto dal presente articolo.

9. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 7 ed 8 si applicano parimenti alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da talune informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tali ipotesi il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli stessi obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

Articolo 23

- Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine 1. Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non sia stata portata a termine, ivi comprese le spese della loro spedizione, smaltimento o recupero finali ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 2 o 3, nonché la spesa del deposito di cui all'articolo 22, paragrafo 8, sono poste a carico:

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i) del notificatore oppure, qualora ciò risulti impossibile,

ii) dell'autorità competente di spedizione oppure, qualora ciò risulti impossibile, iii) secondo altre modalità decise dalle parti e dalle autorità competenti interessate.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano parimenti alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da determinate informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tal caso il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

Articolo 24

– Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illecita

1. L'autorità competente che individua una spedizione da essa ritenuta in violazione del presente regolamento o della normativa internazionale o comunitaria (nel seguito denominata

"spedizione illecita") ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate e può rimandare indietro tale spedizione.

2. Se il responsabile della spedizione illecita è il notificatore, l'autorità competente del paese di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a) ripresi dal notificatore de facto o, se non è stata fatta alcuna notificazione,

b) ripresi dal notificatore de iure, in conformità della gerarchia di cui all'articolo 2, paragrafo 7 oppure, qualora ciò risulti impossibile,

c) ripreso da qualsiasi altra persona fisica o morale responsabile della spedizione illecita indicate all'articolo 2, paragrafo 7 o, qualora ciò risulti impossibile,

d) ripreso dalla stessa autorità competente oppure, qualora ciò risulti impossibile,

e) smaltiti o recuperati con altri metodi nel paese di destinazione o di spedizione dalla stessa autorità competente oppure, qualora ciò risulti impossibile,

f) smaltiti o recuperati con altri metodi in un paese diverso dalla stessa autorità competente se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.

Tale obbligo deve essere assolto entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui la suddetta autorità ha avuto conoscenza, ha rilevato d'ufficio o è stata informata per iscritto della spedizione illecita, o entro qualunque altro termine che possa essere stabilito dalle autorità competenti interessate. Tali informazioni possono essere in particolare trasmesse da altre autorità competenti.

Nell'ipotesi di ripresa dei rifiuti ai sensi delle lettere da a) a d) deve essere effettuata una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate ritengano di comune accordo che sia sufficiente una domanda debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La persona di cui alla lettera a), b), c) o d) dell'elenco, nell'ordine indicato, procede ad una nuova notifica.

Nessuna autorità competente solleva obbiezioni o si oppone alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita.

Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere e) ed f), l'autorità competente di spedizione iniziale procede ad una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non ritengano di comune accordo che sia sufficiente una domanda debitamente motivata di tale autorità.

3. Se della spedizione illecita è responsabile il destinatario l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a) smaltiti o recuperati con metodi ecologicamente corretti dal destinatario, oppure, qualora ciò sia impossibile,

b) vi provvede essa stessa.

L'obbligo suddetto deve essere assolto entro 30 giorni dal momento in cui tale autorità ha avuto conoscenza, ha rilevato d'ufficio o è stata informata per iscritto della spedizione illegale oppure entro qualunque altro termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate.

Tale informazione può essere trasmessa, in particolare, da altre autorità competenti. A tal fine, queste autorità cooperano, nella misura necessaria, ai fini dello smaltimento o del recupero dei rifiuti.

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4. In particolare se la responsabilità della spedizione illecita non può essere imputata né al notificatore né al destinatario le autorità competenti cooperano fra di loro per assicurare che i rifiuti in questione vengano smaltiti o recuperati.

5. Se in uno Stato membro è segnalata la presenza di una spedizione illegale l'autorità competente per il territorio nel quale i rifiuti sono stati segnalati è incaricata di prendere le disposizioni necessarie per provvedere al deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro ripresa, del loro smaltimento finale o del loro recupero finale.

6. Le disposizioni degli articoli 34 e 36 non si applicano qualora spedizioni illecite vengano reintrodotte nel paese di spedizione che sia un paese cui si applicano i divieti contenuti nei suddetti articoli.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da determinate informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tali ipotesi il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli stessi obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

8. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

9. Secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, possono essere stabiliti orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illecite.

Articolo 25

- Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illecita

1. Le spese risultanti dalla reintroduzione di rifiuti di una spedizione effettuata in violazione del presente regolamento o della normativa internazionale o comunitaria, ivi comprese le spese di spedizione, di smaltimento finale o di recupero finale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 e le spese di deposito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 sono poste a carico:

a) del notificatore de facto o, se non è stata effettuata alcuna notifica,

b) del notificatore de iure secondo la gerarchia di cui all'articolo 2, paragrafo 7 oppure, qualora ciò risulti impossibile,

c) delle persone fisiche o giuridiche responsabili della spedizione illecita indicate all'articolo 2, paragrafo 7 oppure, se ciò risulta impossibile,

d) dell'autorità competente di spedizione.

2. Le spese risultanti dallo smaltimento o recupero finali di cui all'articolo 24, paragrafo 3 e le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 5 di rifiuti di una spedizione illecita sono poste a carico:

a) del destinatario, oppure, se ciò risulta impossibile, b) dell'autorità competente di destinazione.

3. Le spese risultanti dallo smaltimento o recupero finali ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, ivi comprese le eventuali spese di spedizione e di deposito ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 di rifiuti di una spedizione illecita sono poste a carico:

a) del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione assunta dalle autorità competenti interessate oppure, qualora ciò risulti impossibile,

b) delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spedizioni di rifiuti che devono essere accompagnate da determinate informazioni ai sensi dell'articolo 17.

In tali ipotesi il soggetto che organizza la spedizione deve osservare gli stessi obblighi che il presente articolo pone in capo al notificatore.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali o comunitarie in materia di responsabilità.

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Capitolo 6 - Disposizioni amministrative generali Articolo 26

- Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1. Le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 3 possono essere presentati mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

a) per posta, b) per fax,

c) per e-mail con firma elettronica, oppure

d) con e-mail senza firma elettronica seguite da invio postale.

2. Con riserva dell'autorizzazione delle autorità competenti interessate, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 3 possono essere trasmessi mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o legalizzazione elettronica ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,1 ovvero mediante un sistema di legalizzazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza.

In tale ipotesi, le autorità competenti di spedizione e di destinazione hanno facoltà, di concerto con le altre autorità competenti interessate, di effettuare l'invio e il ricevimento delle comunicazioni elencate al paragrafo 3.

Lo scambio elettronico dei dati da e verso il notificatore avviene in questo caso tramite l'autorità di spedizione, mentre lo scambio elettronico dei dati da e verso il destinatario avviene tramite l'autorità di destinazione.

3. Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) notifica di una spedizione prevista ai sensi dell'articolo 4 e 14;

b) richiesta di informazioni e documentazione ai sensi degli articoli 5, 8 e 9;

1 GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

c) trasmissione di informazione e di documenti ai sensi degli articoli 5, 8 e 9;

d) autorizzazione scritta ad una spedizione notificata ai sensi dell'articolo 10;

e) condizioni che accompagnano una spedizione ai sensi dell'articolo 11;

f) obbiezioni sollevate nei confronti di una spedizione ai sensi degli articoli 12 e 13;

g) informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione ai sensi dell'articolo 15;

h) conferma scritta del ricevimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15;

h) conferma scritta del ricevimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15;