Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto dall’art. 1176 c.c., che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell’attività e che in rapporto alla professione di medico chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale ... Infatti il medico chirurgo nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall’art. 1176, c.1°, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall’art. 1176, c. 2°, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all’esecuzione dell’obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell’obbligazione … Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere che trattisi di diligentia quam in suis, e cioé della diligenza che normalmente adotta quel determinato debitore. Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. In relazione a dette strutture tecniche va valutata la diligenza e quindi la perizia che al medico devono richiedersi, delle quali è anche espressione la scelta di effettuare in sede solo gli interventi che possono essere ivi eseguiti, disponendo per il resto il trasferimento del paziente in altra sede, ove ciò sia tecnicamente possibile e non esponga il paziente stesso a più gravi inconvenienti››.
Cass. civ., Sez. III, 10 settembre 1999, n. 9617, in Dir. fam., cit., p. 1010, nel giudicare sulla responsabilità di un medico che ha praticato un intervento di incollaggio delle tube poi rivelatosi inefficace, lo ha altresì ritenuto responsabile di omessa informazione in quanto non ha illustrato alla paziente i margini di insicurezza dell’operazione che invece erano ‹‹ben noti alla letteratura medica››.
Si v. anche: Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 1997, n. 9705, in Resp. civ. e previdenza, cit., p. 671; Cass. civ., Sez. III, 12 giugno 1982, n. 3604, in Arch. civ., cit., p. 1125.
In dottrina v. altresì: F. MANTOVANI, I trapianti e la sperimentazione umana, cit., p. 303; R. RIZ, Il trattamento medico e le cause di giustificazione, cit., p. 60 e ss.; R. RIZ, Il
consenso dell’avente diritto, cit., pp. 313 e s. e 328 e ss.; A. M. PRINCIGALLI, nota a Cass. civ., Sez. II, 8 agosto 1985, n. 4394, in Foro it., cit., c. 123 e s.; M. ROMANO,
Considerazioni in tema di responsabilità contrattuale del medico per violazione del dovere di informazione, nota a Cass. civ., Sez. II, 8 agosto 1985, n. 4394, in Giur. it., cit.,
c. 1140 e s.; G. IADECOLA, La rilevanza del consenso del paziente nel trattamento
medico-chirurgico, in Giur. merito, cit., p. 1051 e ss.; G. DALLA TORRE, Sperimentazione
e consenso. A proposito delle ‹‹norme di buona pratica clinica››, in Iustitia, cit., p. 337;
A. SCALISI, Il consenso del paziente al trattamento medico, nota a Cass. pen., 13 maggio 1992, n. 5639, in Dir. fam., 1993, p. 461; L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della
persona, cit., p. 198 e s.; M. PORTIGLIATTI BARBOS, Sperimentazione medica (voce), in Dig. disc. pen., Torino, 1997, XIII, p. 550. M. FORZIATI, La responsabilità contrattuale del medico dipendente: il ‹‹contatto sociale›› conquista la Cassazione, nota a Cass. civ.,
Sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589, in Resp. civ. e previdenza, cit., p. 666 e s.; L. BELLANOVA, Il dovere di informazione: una nuova frontiera della responsabilità del
medico?, nota a Trib. Firenze, 7 gennaio 1999, in Resp. civ. e previdenza, 2000, p. 176;
M. BARNI, Diritti-doveri responsabilità del medico, cit., pp. 181 e 189; I. PERINU, Il
testamento biologico, in Diritto & Diritti - rivista giuridica on line, ult. cit.; A.
NARDONE, Tutela della salute e nuove tecnologie. La telemedicina, cit., p. 159 e s.; C. LORÉ, Medicina diritto comunicazione, cit., p. 215; R. CATALDI - C. MATRICARDI - F. ROMANELLI - S. VAGNONI - V. ZATTI, La responsabilità professionale del medico, cit., pp. 150 e ss e 251; G. LA MONACA - V. TAMBONE - N. ZINGARO - M. POLACCO,
L’informazione nel rapporto medico paziente, cit., pp. 169 e 196; G. TOSCANO,
Informazione, consenso e responsabilità sanitaria, cit., pp. 39, 45, 198, 271, 283. Si v.
anche: d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211, artt. 1 e 3; l.r. Toscana, 1° giugno 1983, n. 36, in BUR Toscana, 8 giugno 1983, n. 28; l.r. Abruzzo, 2 aprile 1985, n. 20, ult. cit.; l.r. Veneto, 30 dicembre 1985, n. 68, art. 26, lett. b), in BUR Veneto, 31 dicembre 1985, n. 55; l.r. Lazio, 31 dicembre 1987, l.r. Basilicata, 29 marzo 1991, n. 6, ult. cit.
Per il Regno Unito v. GENERAL MEDICAL COUNCIL, Seeking Patients’ Consent: The Ethical Considerations, cit., parr. 4, 5 e 6. Si v. anche la Good Medical Practice del
General Medical Council britannico, terza edizione del maggio 2001, p. 6, punto 17 della sezione obtaining consent, dove per il medico è stabilito che ‹‹you must be satisfied,
before you provide treatment or investigate a patient’s condition, that the patient has understood what is proposed and why, any significant risks or side effects associated with it›› (dovete essere persuasi, prima di praticare un trattamento o di indagare sulla
condizione di un paziente, che [lo stesso] paziente abbia compreso cosa gli è stato proposto e perché, ogni rischio significativo o effetto collaterale associato [al trattamento]).
Il Panel del General Medical Council del Regno Unito, a seguito delle udienze del 9- 16 giugno 2004 e del 15-21 dicembre 2004, ha deciso di sospendere un medico praticante in Londra poiché a più riprese esso ha omesso di indicare a dei pazienti la possibilità che la rimozione a mezzo laser di tattuaggi fosse dolorosa e potesse lasciare delle cicatrici, che la rimozione sempre a mezzo laser di macchie pigmentose difficilmente avrebbe potuto avere effetti definitivi data la predisposizione della pelle a manifestazioni recidive e che le stesse operazioni di chirurgia estetica a mezzo laser non fossero esenti da effetti collaterali quali gonfiori e cicatrici (decisione reperibile sul sito Internet www.gmc- uk.org).
All’art. 4 dei Principi di etica medica europea, riportato in G. LA MONACA - V.
TAMBONE - N. ZINGARO - M. POLACCO, L’informazione nel rapporto medico paziente,
cit., p. 122, nota 1, è stabilito che ‹‹except in emergency, a doctor will explain to the
patient the effects and the expected consequences of treatment›› (eccetto che in casi di
emergenza, un medico spiegherà al paziente gli effetti ed i risultati attesi della cura). Al paragrafo 3.3 de A Guide to Ethical Conduct and Behaviour del Medical Council irlandese, cit., si statuisce che ‹‹A request for information from a patient always requires
a positive response. In general, doctors should ensure that a patient and family members, subject to patient consent, are as fully informed as possible about matters relating to an illness. Patients do not always fully understand the information and advice given to them by doctors. They should be encouraged to ask questions. These should be answered carefully in non-technical terms with or without information leaflets. The aim is to promote understanding and compliance with recommended therapy. The doctor should keep a note of such explanation and if it is felt that the patient still does not understand, it may be advisable to ask the patient’s permission to speak to a relative›› (Una richiesta di
informazioni da parte di un paziente esige sempre una risposta chiara. In generale, i medici devono assicurare che un paziente ed i membri della famiglia,[subordinatamente] al consenso del paziente, siano informati quanto più possibile circa gli argomenti relativi