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liceità e di legittimità di un’attività che può essere anche lesiva dell’integrità del disponente 118 , conferendo al destinatario del consenso il

tema di responsabilità contrattuale del medico per violazione del dovere di informazione,

nota a Cass. civ., Sez. II, 8 agosto 1985, n. 4394, in Giur. it., cit., c. 1138; M. CUYÁS S.I., Il consenso informato in medicina, in Civiltà cattolica, cit., p. 62; A. SCALISI, Il consenso del paziente al trattamento medico, nota a Cass. pen., 13 maggio 1992, n. 5639, in Dir. fam., cit., pp. 444, 447 e 463; COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Informazione e consenso all’atto medico, parere, 20 giugno 1992, reperibile alla pagina web

www.palazzochigi.it/bioetica; ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI TESTIMONI DI GEOVA PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA (a cura di), Emotrasfusioni e consenso informato: la questione dei minori, in Dir. fam., 1996, p. 380; M. C. BISACCI, Difetto di consenso informato al trattamento medico-chirurgico e responsabilità del medico, nota a Pret.

Arezzo, Sez. di Montevarchi, 24 marzo 1997, in Giur. merito, 1998, II, p. 1013; M. BARNI, Diritti - doveri responsabilità del medico, cit., p. 83 e ss. Si v. anche il Codice di Deontologia Medica, 2 - 3 ottobre 1998, cit., art. 32, comma primo, dove si legge che ‹‹il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente››. Cfr. pure G. IADECOLA, Sugli effetti penali della

violazione colposa della regola del consenso nell’attività chirurgica, nota a Cass. pen.,

Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572, in Infoutet, cit., già pubblicato anche in Cass. pen., 2001, p. 2044 e ss.; F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi

costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 378. Cfr.

pure Ass. Firenze, 18 ottobre 1990, in Foro it., 1991, II, c. 241 e s., pubblicata anche in

Giur. merito, 1991, II, c. 1119 e ss, con nota di P. GIAMMARIA, Brevi note in tema di

consenso del paziente ed autodeterminazione del chirurgo nel trattamento medico- chirurgico. È questo il famoso ‹‹caso Massimo››, dove il chirurgo aveva ricevuto dal

paziente il consenso nell’asportazione di un adenoma villoso per via transanale. Nel corso dell’operazione, però, il medesimo chirurgo ha cambiato idea ed optato per una tecnica più cruenta che ha determinato effetti invalidanti e successivo decesso del paziente. Non riconoscendo lo stato di necessità ed accertata la mancanza del consenso del paziente all’ulteriore e diverso tipo di intervento, il chirurgo è stato condannato per omicidio preterintenzionale. In tale circostanza, la Corte di Assise di Firenze ha affermato che il necessario consenso all’attività medico-chirurgica è un diritto personalissimo che non può che spettare all’avente diritto, ‹‹ossia all’ammalato, salvo i casi di rappresentanza legale tassativamente stabiliti (minori ed interdetti)››. La sentenza verrà successivamente confermata fino in Cass. pen., 13 maggio 1992, n. 5369, in Dir. fam., 1992, p.1007 e ss.

Sulla responsabilità penale del medico che, in assenza del consenso del paziente, agirà con esiti favorevoli configurando però il reato di lesioni volontarie trasformandosi in omicidio preterintenzionale in caso di morte dello stesso paziente v. A. NAPPI, Il medico tra responsabilità professionale e involuzione burocratica. La responsabilità penale, in Cass. pen., 2001, p. 1351 e ss. In senso parzialmente contrario v., invece, F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., cit., p. 189 e s.

118 Cfr. anche: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, cit., p. 109; M. PESANTE,

Corpo umano (Atti di disposizione) (voce), in Enc. dir., p. 659; R. RIZ, Il trattamento medico e le cause di giustificazione, cit., pp. 35, nota 21, e p. 40 e s.; M. SANTILLI - A.

GIUSTI, Salute - II) Tutela della salute - Dir. civ. (voce), in Enc. giur., cit., p. 2; M. C.

CHERUBINI, Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo, in F. D. BUSNELLI -

U. BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, cit., p. 89; R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, cit., pp. 306, nota 21, e 310 e s.; P. D’ADDINO SERRAVALLE, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, cit., pp. 34 e s., 38, 40 e s.,

67, 107, 116 e ss., 126, 165, 173 e ss., 254 e s.; M. ROMANO, Considerazioni in tema di

responsabilità contrattuale del medico per violazione del dovere di informazione, nota a

Cass. civ., Sez. II, 8 agosto 1985, n. 4394, in Giur. it., 1987, I, 1, c. 1137 e s.; G. IADECOLA, La rilevanza del consenso del paziente nel trattamento medico-chirurgico, in

Giur. merito, 1987, IV, p. 1050; A. SCALISI, Il consenso del paziente al trattamento

medico, nota a Cass. pen., 13 maggio 1992, n. 5639, in Dir. fam., cit., pp. 445, 453 e 463;

L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona, cit., pp. 147 e s. e 191 e s.; G. CITARELLA, Obblighi di informazione e responsabilità ddel chirurgo plastico, in Resp.

civ. e prev., 1998, p. 679; M. CUYÁS S.I., Il consenso informato in medicina, in Civiltà

cattolica, cit., pp. 61 e 65; P. STANZIONE - V. ZAMBRANO, Attività sanitaria e

responsabilità civile, in P. CENDON (a cura di), Il diritto privato oggi, Milano, 1998, p. 262; M. BARNI, Diritti - doveri responsabilità del medico, cit., pp. 76, 83 e s. e 88; S.

VICIANI, L’autodeterminazione ‹‹informata›› del soggetto e gli interessi rilevanti (a proposito dell’informazione sul trattamento sanitario), in Rass. dir. civ., 1996, pp. 278 e

294; F. MASSIMINO, I contratti di sperimentazione clinica, in Contratti, 2000, p. 189; P.

PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 370; I. PERINU, Il testamento biologico, in Diritto & Diritti - rivista giuridica on line, 2002, ult. cit.; P.

PERLINGIERI, Istituzioni di diriitto civile, cit., p. 230; P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, cit., p. 463; C. CASINI - M. CASINI - M.L. DI PIETRO, Legge n. 40/2004 e disciplina del consenso informato, in Medicina e morale, 2004, p. 696; M. GORGONI, La ‹‹stagione›› del consenso e dell’informazione: strumenti di realizzazione del diritto alla salute e di quello all’autodeterminazione, cit., pp. 492 e 494; L. BRISCUGLIA, Sul consenso informato ed anticipato: osservazioni di un civilista, in F. DI PILLA (a cura di),

cit., Consenso informato e diritto alla salute, cit., p. 32; L. GRASSO, Le tecniche di procreazione assistita secondo il disegno di legge in discussione (S 4048), con particolare riferimento al consenso informato ed all’apertura alle coppie di fatto, in Dir. fam., 2001, p. 342 e s.; F. GIUNTA, Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv. it. dir. proc. pen., cit., pp. 377 e 382;G. IADECOLA, Sugli effetti penali della violazione colposa della regola del consenso nell’attività chirurgica, nota a Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572, in Infoutet,

cit.; G. RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, cit, p. 252; A. NARDONE, Tutela della salute e nuove tecnologie. La telemedicina, cit., p. 162 e s.; C. LORÉ, Medicina diritto comunicazione, cit., p. 215; C. LORÉ, Medicina diritto comunicazione,

cit., p. 220; R. CATALDI - C. MATRICARDI - F. ROMANELLI - S. VAGNONI - V. ZATTI, La responsabilità professionale del medico, cit., pp. 26 e 31; F. SERRAINO, nota a Trib.

Termini Imerese, 31 ottobre 2002, in Foro it., 2004, c. 186 e s.;F. VIGANÒ, Profili penali del trattamento chirurgico eseguito senza il consenso del paziente, in Riv. it. dir. proc. pen., cit., p. 189; G. LA MONACA - V. TAMBONE - N. ZINGARO - M. POLACCO, L’informazione nel rapporto medico paziente, cit., p.175; G. TOSCANO, Informazione,

consenso e responsabilità sanitaria, cit., pp. 161 e s., 206, 303 e s. e 365.

Cass. civ., Sez. III, 24 settembre 1997, n. 9374, in Infoutet, cit., ed in G. BELLAGAMBA - G. CARITI - A. DEL RE, La tutela della salute. Trattamenti sanitari e

responsabilità nella giurisprudenza costituzionale, civile, penale e amministrativa,

Milano, 2004, p. 64 ma qui s.m. La citata sentenza ha giudicato il caso di un decesso successivo ad un’angiografia praticata senza la preventiva informazione al paziente. In questa sede è stato affermato che ‹‹nel caso di intervento chirurgico - e lo stesso è a dirsi per un accertamento diagnostico di tipo invasivo - è necessario che il paziente dia il proprio consenso al compimento sul suo corpo degli atti operativi, con la conseguenza che sussiste la responsabilità del sanitario per eventuali danni derivanti dall’intervento effettuato in difetto di detto consenso. La mancata richiesta del consenso costituisce autonoma fonte di responsabilità qualora dall’intervento scaturiscano effetti lesivi, o

potere di compiere determinati atti che altrimenti non potrebbero essere