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2. CAPITOLO SECONDO: IL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO

2.2 Applicazione negli Stati

2.2.2 Belgio

and Research ha il compito di identificare le minacce per la sicurezza

alimentare, la sicurezza dei prodotti, il benessere degli animali e la salute di piante e natura (Commissione Sorgdrager 2018), effettuare valutazioni del rischio scientificamente comprovate, e definire il contenuto della risk

communication.

Responsabile delle indagini penali e dello svolgimento di indagini investigative117 è invece l'Intelligence and Investigation Service (IOD), divisione della NVWA dedicata specificatamente alla gestione dei reati complessi della catena alimentare - organizzati e/o internazionalmente orientati - che mettono a repentaglio l'integrità e la sicurezza del cibo o danneggiano la salute di animali e piante, come ad esempio le frodi su larga scala.

NVWA, a Wageninge nella provincia della Gheldria, è inoltre dotata di un laboratorio per alimenti e igiene alimentare che, con i suoi 130 dipendenti, svolge le analisi chimiche e microbiologiche necessarie per tutelare i consumatori (Commissione europea 2017a).

2.2.2 Belgio

Il Belgio è una monarchia parlamentare federale, articolata dal 1993 in una struttura a tre livelli (Commissione europea 2017b).

Lo Stato federale, le Comunità linguistiche (fiamminga, francese e tedesca) e le tre Regioni (Regione fiamminga, Regione vallona, Regione di Bruxelles-Capitale) costituiscono il livello più alto. Mentre il primo ha competenze in tutte le aree di interesse pubblico - incluse la salute pubblica, la sicurezza di alimenti e mangimi, salute degli animali e salute delle piante - le tre Regioni esercitano la loro autorità solo nei settori legati al loro territorio, come occupazione, agricoltura, ambiente, rifiuti e benessere degli animali. Cultura, educazione e

117 Che spesso partono da una segnalazione (anonima e non) fatta da parte di cittadini o imprese al Customer Contact Center (KCC). Queste segnalazioni vengono poi inserite in un sistema di supporto elettronico ad hoc chiamato MOS (Commissione Sorgdrager 2018).

uso della lingua rientrano invece tra le competenze delle tre comunità linguistiche.

Tutto quello che esula dell’interesse generale di Stato, Comunità e Regioni cade quindi sotto la responsabilità del secondo livello, formato dalle 10 Province di: Anversa, Limburgo, Brabante Fiammingo, Fiandra orientali, Fiandre occidentali, Hainaut, Brabante Vallone, Namur, Liegi e Lussemburgo. I 589 Comuni - che a seconda dei poteri esercitati vengono controllati da Stato, Comunità o Regioni - formano infine il terzo livello.

Le principali autorità competenti in materia di sicurezza di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, e salute delle piante sono (Commissione europea 2017b):

- l'Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (FASFC)118, istituita nel 2000, e sotto la responsabilità del Ministro dell’Agricoltura da inizio 2008;

- il Servizio pubblico federale per la salute, la sicurezza della

catena alimentare e l'ambiente (FPS-HSFCE)119, fondato nel 2001, sotto la responsabilità del Ministro della sanità pubblica; - l'Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari (FAMHP)

sotto responsabilità del Ministero della sanità pubblica.

Come stabilito nel 2003, a FPS HSFCE spetta: definire la politica in materia di sicurezza della catena alimentare, salute degli animali e salute delle piante, sviluppare le norme sui prodotti, fornire fondi, effettuare valutazioni del rischio del prodotto, mantenere i rapporti internazionali relativamente a tali competenze e infine gestire l’informazione e la comunicazione.

Tra i compiti della FASFC - articolata nelle quattro direzioni generali riportate in figura 2 - invece, rientrano: le valutazioni del rischio non coperte da FPS, la supervisione dell’applicazione dei regolamenti, la definizione delle norme per gli operatori, il controllo di prodotti e operatori della catena alimentare e la

118 Acronimo di Federal Agency for the safety of the food chain.

119 Acronimo per Federal Public Service for Health, Safety of the Food Chain and

gestione di informazione, comunicazione e rapporti internazionali relativamente a queste aree d’interesse.

Figura 2 Organigramma di FASFC (fonte sito FASFC).

Per quanto concerne, più nello specifico, il Rapid Alert System for Food and

Feed, il punto di contatto nazionale belga (PCN) è la DG Control della Federal Agency for the safety of the food chain. È questa Direzione Genale, infatti, a

occuparsi della gestione di tutte le segnalazioni RASFF provenienti dal territorio nazionale o dalla Commissione europea.

Al PCN si aggiungono poi i punti di contatto provinciali, identificati con il nome di Provincial control unit (PCU). Tali unità di controllo – corrispondenti alle 10 Provincie sopramenzionate più la capitale Bruxelles - sono responsabili dell’intera catena di produzione alimentare nel loro territorio, dalla fattoria alla distribuzione, compresi i ristoranti e il commercio al dettaglio. All’interno di ogni PCU, i controllori e gli ispettori vengono raggruppati nei tre macro settori operativi: primario (PRI), trasformazione (TRA) e distribuzione (DIS).

Al Servizio per approvazioni, autorizzazioni e registrazioni spetta integrare i file riguardanti la registrazione, l'autorizzazione e l'approvazione di tutti gli operatori della catena alimentare, mentre l'Unità di attuazione e

coordinamento (NICU) si occupa di coordinare i controlli verificandone

l’applicazione armonizzata nei PCU.

(NIU) indaga invece sulle frodi, riconducibili per esempio a una falsa etichettatura, a un commercio illegale, o all’uso di ormoni.

Al fine di garantire l'armonizzazione della politica, un Comitato per la

consultazione di gestione – formato dal Direttore della Direzione Generale di

Controllo, da due Direttori di coordinamento e dagli 11 capi delle PCU - si incontra ogni mese.

La DG Laboratories è composta invece da un Ufficio centrale che coordina tutte le attività di analisi svolte nei 5 laboratori interni e nei 61 laboratori esterni. I primi, specializzati ognuno in un proprio campo di analisi, hanno sede a Gentbrugge, Wandre, Tervuren, Melle e Gembloux.

Si aggiungono poi un Comitato scientifico (SC) e un Comitato consultivo (AC). Il primo, composto da 22 membri, svolge un ruolo importante nella valutazione dei rischi legati alla catena alimentare, mentre il secondo rappresenta gli interessi degli “stakeholders of the food chain” (Commissione europea 2017b, 18).

In seguito all’approvazione del Reg.178/2002, in Belgio, il 14 novembre 2003, viene emesso il Regio-decreto sull’autocontrollo, la notifica obbligatoria e la

tracciabilità nella catena alimentare120 (FASFC 2003). È con questo

documento, quindi, che anche a Bruxelles viene riconosciuta la responsabilità primaria dell’operatore nella tutela della sicurezza alimentare. Come riportato all’Articolo 8 (capitolo 4) del Regio-decreto, infatti, ogni operatore deve informare immediatamente l'Agenzia quando ritiene o ha motivo di ritenere che un prodotto che ha importato, prodotto, coltivato, allevato, trasformato, fabbricato o distribuito possa essere dannoso per la salute umana, animale o vegetale. Deve quindi mettere a conoscenza l'Agenzia delle misure adottate per prevenire, ridurre o eliminare i rischi.

Se il prodotto in questione non è più sotto il suo diretto controllo, deve avviare immediatamente le procedure di ritiro dal mercato, e se queste misure si rivelano insufficienti per raggiungere un livello elevato di protezione della salute, si attiva il richiamo.

120 Titolo originale: Arrêté royal relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la

Qualsiasi operatore responsabile della vendita al dettaglio o della distribuzione dovrà, quindi, nei limiti delle proprie attività, impegnarsi a ritirare dal mercato tutti i prodotti che non soddisfano i requisiti.

Il 22 Gennaio 2004, con il Decreto ministeriale sulle modalità di notifica

obbligatoria nella catena alimentare121, sono stati quindi precisati i termini di questa notifica alle unità di controllo provinciali dell’Agenzia. Come riportato all’Articolo 1 del documento, il notificatore informa telefonicamente il Punto di contatto provinciale coinvolto, trasmettendogli il modulo di notifica debitamente compilato con i dati già in suo possesso (FASFC 2004b). Le condizioni di collaborazione rimangono le stesse del Regio-decreto del 2003, quindi l'operatore: deve immediatamente comunicare alla FASFC tutte le informazioni in suo possesso che ritenga necessarie, e deve partecipare, su richiesta dell’Agenzia, alle riunioni di consultazione.

Il 13 febbraio 2004, infine, sono state pubblicate le Linee guida nel quadro del

decreto ministeriale del 22 gennaio 2004 sulle modalità di notifica obbligatoria nella catena alimentare (FASFC 2004a). In attesa di un’armonizzazione

comunitaria sulle soglie oltre le quali si rende necessaria la notifica, il Belgio ha quindi fornito ai suoi operatori dei principi guida che li potessero aiutare nell’analisi del rischio di:

- contaminanti e tossine microbiologiche; - contaminanti chimici e OGM.

Ha reso quindi disponibili in allegato al documento gli elenchi di malattie e parassiti (sia animali che vegetali) per i quali la notifica si rende obbligatoria.