• Non ci sono risultati.

2. CAPITOLO SECONDO: IL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO

2.2 Applicazione negli Stati

2.2.5 Italia

L’Italia è una Repubblica parlamentare articolata in 20 Regioni: 15 a statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) e 5 a Statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, con le province autonome di Trento e Bolzano).

La maggior parte138 delle competenze in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute degli animali e benessere degli animali sono assegnate a livello nazionale al Ministero della salute, e in particolare a tre delle 12 direzioni generali in cui si articola il Ministero dopo la riorganizzazione dell’11 febbraio 2014139, ovvero (Commissione europea 2017e):

- Direzione generale per la salute animale e la medicina veterinaria (DGSA);

- Direzione generale per l'igiene alimentare, la sicurezza alimentare e la nutrizione (DGISAN);

- Direzione generale degli organismi consultivi per l'assistenza sanitaria (DGOCTS).

Ad eccezione di quelle questioni esplicitamente riservate al governo centrale, la responsabilità dei controlli è devoluta a livello regionale (Commissione europea 2017e). Infatti, come sancito all’Articolo 2 del Decreto legislativo

193/2007, le Autorità competenti del risk menagement sono “il Ministero della

salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze” (D.lgs 193/2007). L’Autorità competente per la valutazione del rischio è invece la Direzione generale degli organismi consultivi per l’assistenza sanitaria del Ministero. In

138 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è responsabile per la salute delle piante e per i controlli sulla qualità, l'etichettatura e la tracciabilità di alimenti, mangimi e alcuni aspetti nel campo dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (Commissione europea 2017e).

139 Con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 59 il Ministero è passato a un’organizzazione con Segretario generale e 12 Direzioni, ovvero: Direzione generale della prevenzione sanitaria, Direzione generale della programmazione sanitaria, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità, Direzione generale della vigilanza sugli enti e delle sicurezza delle cure, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica, Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali e Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio. A queste si aggiungono poi degli uffici periferici distinti in: Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di ispezione frontalieri (PIF), uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN).

particolare, mentre l’Ufficio 3 del DGOCTS garantisce la collaborazione con EFSA, l’Ufficio 2 coordina il risk assesment tramite:

“il raccordo con le Regioni e le Province autonome […], la segreteria del comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA)140, il raccordo con le direzioni generali competenti per la materia […], la rilevazione delle esigenze e la programmazione delle attività di comunicazione del rischio in collaborazione con la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali”.

(Sito Ministero della salute, Valutazione e comunicazione del rischio alimentare)

Per quanto concerne, più nello specifico, il funzionamento del Rapid Alert

System for Food and Feed, nel 2005 - con l’Intesa 2395 tra il Ministero della salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano - vengono definite

le Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti

destinati al consumo umano. Come stabilito al punto 5 del documento, nel

sistema sono coinvolti tre soggetti, “che devono individuare al proprio interno il relativo punto di contatto” (Conferenza permanente 2005, 3), ovvero: Servizi medici e/o veterinari del dipartimento di igiene e prevenzione delle ASL, Servizi medici e/o veterinari delle regioni o delle provincie autonome, e il Ministero della salute141. Per permettere una “gestione omogenea in ambito nazionale del sistema di allerta” (Conferenza permanente 2007, 2), il 18 aprile 2007, vengono poi definite delle Linee guida vincolanti per la gestione

operativa del sistema di allerta rapida per mangimi.

Il 13 novembre 2008 i due documenti appena citati vengono quindi integrati in un’unica Intesa. A partire da tale documento, infatti, il sistema di allerta viene definito come “una procedura codificata […] da adottare a seguito di riscontro di alimento o mangime che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore” (Conferenza permanente 2008, 2). Come nell’Intesa del 2005, i punti di contatto rimangono: Servizi medici e/o veterinari del dipartimento di igiene e prevenzione delle ASL, Servizi medici e/o veterinari delle regioni o

140 Organo tecnico-consultivo in materia di risk assesment.

141 Si noti che l’organizzazione del Ministero a cui fa riferimento l’intesa è precedente alla riorganizzazione del 2014 sopramenzionata. Nel 2017 - anno del caso fipronil - il punto di contatto del Ministero era l’Ufficio VIII della Direzione DGISAN.

delle provincie autonome e il Ministero della salute (articolato però in DGISAN e Uffici periferici).

Come previsto al punto 4 dell’Intesa, ogni Autorità regionale o di Provincia autonoma designa un nodo regionale ovvero un “punto di contatto per lo scambio delle informazioni rapide con gli altri componenti della rete (nodi regionali del Ministero) e gli organi di controllo del territorio (ASL e laboratori)” (Conferenza permanente 2008, 5).

Nel sistema così delineato, mentre le ASL si occupano del campionamento e della verifica del ritiro o richiamo dei prodotti (punto 6), i nodi regionali coordinano tutte le operazioni successive, dispongono altri eventuali provvedimenti, e stilano dei rapporti periodici sulle allerte (punto 7). Sono questi, quindi, a gestire i rapporti con gli organi adibiti alle attività di laboratorio come le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), l’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale (IZS), i Laboratori di Sanità Pubblica e l’Istituto Superiore di Sanità (IIS).

L’Ufficio VIII del DGISAN – PCN del sistema - invece: scambia le informazioni con i membri della rete, valuta le informazioni ricevute, valida la documentazione, comunica con la Commissione Europea e raccoglie le

follow-up (punto 8).

Come previsto dall’Intesa, l’attività di comunicazione verso il cittadino può rientrare sia nella competenza della Regione - o Provincia autonoma - sia in quella del PCN. Con la differenza che, nel primo caso, vengono usati mezzi d’informazione a diffusione regionale, mentre nel secondo mezzi a diffusione nazionale. Rientrano in questa categoria anche le informazioni pubblicate sul sito della Regione o del Ministero.

Per rendere operativo il Reg. 882/2004, infine, il 7 febbraio 2013 viene approvato l’accordo recante le Linee guida per il funzionamento e il

miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria (Conferenza permanente