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3. Il patrimonio dello Stato

3.2. Beni patrimoniali

I beni patrimoniali dello Stato sono individuati, in via residuale, in tutti gli altri beni che non hanno la caratteristica della demanialità.

La natura giuridica dei beni patrimoniali dello Stato non presenta differenze sostanziali rispetto alla natura privatistica dei beni di proprietà di ogni cittadino o azienda. In genere, si osserva che le alienazioni ed acquisizioni di tali beni, pur essendo sostanzialmente assimilabili agli atti di vendita e di acquisto posti in essere dai privati, sono regolamentate da norme del diritto pubblico. I beni patrimoniali dello Stato possono essere acquistati sia con le normali procedure che regolamentano i rapporti tra privati, sia con procedure speciali quali l’espropriazione, la requisizione, la confisca, etc.

I beni patrimoniali si distinguono in beni indisponibili e disponibili. I beni patrimoniali indisponibili possono essere tanto mobili che immobili, ed inoltre possono appartenere (salvo eccezioni) a qualsiasi ente pubblico, e non soltanto ad enti pubblici territoriali. L'art. 9 del Regolamento di contabilità generale dello Stato precisa che i beni

patrimoniali non disponibili sono quelli destinati, per le loro intrinseche caratteristiche, ad

tolti dal patrimonio dello Stato»49. Tali beni, quindi, non possono essere sottratti alla loro

destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li disciplinano; sono, dunque, alienabili a condizione che non muti la loro destinazione economica e pubblica. Non mancano, tuttavia, beni patrimoniali indisponibili che sono da ritenersi inalienabili in senso assoluto; essi sono definiti beni patrimoniali indisponibili per natura come: le miniere, le cave, le torbiere, le foreste, le cose di interesse storico ed artistico ed altri beni similari; questi beni possono esse oggetto di scambio purché ne venga espressamente autorizzata l'alienazione. I beni patrimoniali indisponibili sono altresì soggetti ad usucapione da parte di terzi soltanto nel caso in cui siano stati sottratti alla loro destinazione a non domino e pio trasferiti a terzo in buona fede, il quale potrà acquistarli per usucapione nei termini di legge, e insuscettibili di esecuzione forzata.

Tutti gli altri beni che non appartengono né alla categoria dei beni demaniali né a quella dei beni patrimoniali indisponibili costituiscono i cosiddetti beni patrimoniali

disponibili. Essi non sono beni pubblici, ma solo beni di proprietà di un ente pubblico. Si

distinguono da quelli indisponibili per i seguenti caratteri:

- carattere prevalentemente redditizio: i beni patrimoniali indisponibili sono impiegati dalla pubblica amministrazione per l’esercizio di pubblici servizi, assolvendo in tal modo una funzione di interesse pubblico (beni d’uso); i beni patrimoniali disponibili hanno un valore economico e sono usati dalla pubblica amministrazione perché producano reddito (beni economici);

- mancanza di destinazione attuale ad un pubblico servizio.

Il patrimonio disponibile comprende il patrimonio mobiliare, nel quale rientra il denaro privo di specifica destinazione, gli utensili, nonché i beni che derivano dalla partecipazione dello Stato al capitale azionario di società pubbliche ed imprese private, nonché il patrimonio fondiario ed edilizio. I beni patrimoniali disponibili sono beni privati a tutti gli effetti, con la conseguenza che sono soggetti esclusivamente alle regole del codice civile (salvo regole particolari contenute in alcune norme). Essi dunque sono alienabili (ma sempre nelle forme del diritto pubblico), usucapibili ed assoggettabili a diritti reali a favore di terzi.

Tutti i beni patrimoniali (disponibili ed indisponibili) possono essere oggetto di

49 Il principio di inalienabilità è altresì sancito dall’art. 828 c.c. del 1942, il quale ha stabilito che tali beni «non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano».

rapporti giuridici di diritto privato e possono essere oggetto di eventuali atti coattivi, servitù, ipoteca, etc.

La disponibilità o meno dei beni patrimoniali può essere considerata in base a: • la natura degli elementi;

l'appartenenza giuridica pubblica;

la destinazione economica e funzionale degli stessi beni (dotazione del Presidente della Repubblica, caserme, armamenti, beni destinati alla difesa, etc.).

La non disponibilità non significa totale inalienabilità, bensì l’opportunità di mantenere una certa utilizzazione di tali beni in quanto facilitano o migliorano la qualità dei servizi erogati dallo Stato. La configurazione complessiva del patrimonio dello Stato comporta una descrizione dei beni disponibili e non disponibili per la realizzazione di prestabiliti obiettivi erogativi.

L'insieme di questi beni rappresenta un sistema di valori configuranti gli elementi di natura finanziaria ed economica del capitale investito50. Quelli di natura finanziaria comprendono gli elementi attivi e passivi, espressi in moneta di conto nei documenti del patrimonio dello Stato. Tra gli elementi attivi è possibile individuare:

1. il denaro variamente disponibile presso la Tesoreria Centrale, la Banca d’Italia e le Tesorerie provinciali; altre disponibilità monetarie gestite da specifici organi incaricati a tal fine dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

2. i residui attivi, derivanti dalla gestione finanziaria delle entrate accertate e non versate oppure accertate e non riscosse;

3. i crediti di tesoreria, diversi dai residui attivi, che rappresentano rapporti di conto corrente tra lo Stato, la Banca d'Italia ed altri specifici Istituti di credito; 4. i crediti di finanziamento, che nascono da erogazioni finanziarie a terzi. In

questa voce sono riscontrabili, inoltre, le partecipazioni azionarie dello Stato in

50 Dalle norme di contabilità si ricava anche la distinzione tra beni fruttiferi ed infruttiferi: tra questi ultimi sono considerati anche tutti quei beni che indirettamente producono un'entrata, nel senso che evitano il sostenimento di spese; ad esempio qualora gli uffici od altre attività pubbliche sono collocate in edifici di proprietà dello Stato, si evita il costo d’affitto dei locali.

Alcuni autori, tuttavia, rilevano come tutti i beni, in quanto produttivi di utilità, debbano considerarsi fruttiferi. Ai fini della presente analisi tale precisazione, invero, risulta irrilevante in quanto tutti i beni dello Stato sono finalizzati al raggiungi mento delle finalità erogative ed istituzionali prestabilite.

aziende private.

Tra gli elementi patrimoniali passivi, nell'area delle componenti finanziarie, sono riscontrabili le voci dei:

1. residui passivi, sorti dalla gestione finanziaria delle spese;

2. debiti di tesoreria a breve, sorti dai rapporti di conto corrente tra lo Stato e la Banca d'Italia o altre banche, ivi compresi i Buoni Ordinari del Tesoro o altri titoli di credito (ad esempio i Certificati di Credito del Tesoro);

3. debiti di finanziamento o passività consolidate delle fonti finanziarie ricevute da terzi per periodi medio-lunghi (rendite, Buoni Poliennali del Tesoro, altre obbligazioni).

Gli altri elementi patrimoniali non di natura finanziaria sono: a) i beni immobili e mobili;

b) i beni d'uso durevole e temporaneo; c) i beni da reddito.

Essi descrivono l'insieme dei fattori patrimoniali disponibili e non disponibili della gestione. I beni non disponibili, precedentemente descritti, rappresentano i cosiddetti beni

d'uso durevole di prevalente natura immobiliare. Non mancano, però, anche i beni mobili

riguardanti gli arredi di uffici, caserme, case di interesse storico, etc.

La differenza valutativa tra componenti attivi e passivi dà origine al valore netto del

Patrimonio Netto o Deficit Patrimoniale dello Stato. La configurazione di questo fondo di

valori del Patrimonio indica la consistenza quantitativa del capitale disponibile per la produzione pubblica a favore della collettività nazionale.

Un’ulteriore possibile distinzione è quella fra patrimonio permanente e patrimonio

finanziario. Il primo è la parte stabile del patrimonio, costituito dai beni ed investimenti

necessari allo Stato per il raggiungimento delle proprie finalità; questi elementi possono ulteriormente essere suddivisi in attivi e passivi. Nella parte attiva sono inclusi gli edifici destinati a fini produttivi od occupati per il regolare esercizio delle funzioni istituzionali e pubbliche dello Stato; ugualmente si rilevano i fondi pubblici ed industriali, i mutui attivi ed ogni altro fattore impiegato permanentemente nel sistema erogativo della pubblica amministrazione. Nella parte passiva, invece, vengono compresi il valore capitale dei

trasferimenti delle spese, mutui passivi e dei debiti consolidati, che costituiscono le fonti patrimoniali riguardanti la gestione non transitoria. Il patrimonio finanziario invece, come detto in precedenza, viene rappresentato dall'insieme del danaro, dei crediti e debiti di funzionamento e dai residui attivi e passivi.