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Una breve comparazione delle restrizioni adottate da U.S.A e Unione Europea

L A CRISI IN U CRAINA

3.4 Una breve comparazione delle restrizioni adottate da U.S.A e Unione Europea

Gli scopi delle misure sinora prese in considerazione sono tutti simili tra loro. In particolare, nell’evoluzione che hanno conosciuto le sanzioni nella storia recente, si sono concentrate non sul carattere punitivo o di riparazione, ma come strumento per indurre la Federazione Russa a cessare il proprio comportamento illecito65. Altresì, secondo il profilo giuridico di diritto

internazionale, si persegue anche la riaffermazione della corretta interpretazione delle norme giuridiche violate, oltre a riaffermare l’importanza dei principi di carattere erga omnes che non sono stati rispettati.

Ciò che differenzia le sanzioni adottate dai vari Stati è l’impatto che esse hanno. L’Unione Europea ha posto il focus sulla riduzione dei contatti e delle azioni di individui interconnessi all’aggravarsi del conflitto in Ucraina e all’annessione “illegale” della Crimea e di Sebastopoli; questo è stato fatto attraverso limitazioni di viaggio, congelamento di fondi e capitali. Per questo,

64 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.htm (ultima consultazione 3 gennaio

2016).

65 Cfr. CIMIOTTA EMANUELE, La crisi in Ucraina. Le reazioni alla “sottrazione” della Crimea all’Ucraina. Quali garanzie

del diritto internazionale di fronte a gravi illeciti imputati a grandi potenze?, par. 4 in Diritti umani e diritto internazionale, vol.

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anche il numero di individui e il numero di individui appartenenti a determinate categorie posti sotto restrizioni differisce tra i vari Paesi66. Si

noti che il Giappone non ha posto in essere alcuna restrizione nei confronti di persone fisiche appartenenti alle schiere del Governo di Mosca, mentre Canada e Australia hanno sanzionato oltre 40 persone tra autorità e rappresentanti del Cremlino.

Riguardo a questo ultimo punto si può inoltre rilevare che Unione Europea e Stati Uniti hanno utilizzato diversi criteri di valutazione: l’UE, infatti, ha optato per restrizioni indirizzate a soggetti che hanno direttamente preso parte all’annessione della Crimea causando l'intensificarsi del conflitto in Ucraina, così come verso i collaboratori più stretti del presidente Putin, responsabili di forti influenze sulle decisioni e sulle politiche interne perseguite dalla Russia. In tal senso, come già notato nel Capitolo I esaminando le politiche sanzionatorie adottate da Washington e da Bruxelles,

[s]ometimes these discrepancies between the EU and US sanctions policies can be played to advantage, such as in the case of the sanctions imposed on Russia over Ukraine. The US has less economic interdependence with Russia and has applied wider and harsher sanctions than the EU. This can contribute to opening a bargaining space for the EU, as evidenced for example by the Minsk Process, since EU members have less extensive sanctions (and use less vehement rhetoric) than the US.67

In merito alle sanzioni imposte alle banche, alle imprese e alle regioni guidate dai separatisti, il divario tra Stati Uniti e Unione Europea si amplia notevolmente. Nel complesso, l’UE ha adottato provvedimenti punitivi nei confronti di tutti coloro che sono stati o sono in qualche modo ricollegabili con gli eventi ucraini, mentre gli Stati Uniti hanno preferito focalizzarsi su

66 Per un’analisi dei dati si veda Table 2, Numbers of people and entities covered by sanctions in

ĆWIEK-KARPOWICZ JAROSŁAW, DUDZIŃSKA KINGA IWONA, DYNER ANNA MARIA, KACA

ELŻBIETA, KOŚCIŃSKI PIOTR, PIOTROWSKI MARCIN ANDRZEJ RADZIEJOWSKA, MARIA, ROSTOWSKA MAYA, SECRIERU STANISLAV, SZYLAR MACIEJ, VOROBIOV IEVGEN, Russia and

sanctions, edited by ĆWIEK-KARPOWICZ JAROSŁAW, SECRIERU STANISLAV, The Polish Institute of International Affairs, Warsaw, 2015, pag. 40.

67 BIERSTEKER THOMAS AND PORTELA CLARA, EU sanctions in context: three types in Report of

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interventi di riduzione dei mezzi per gli affari economici. Per quanto riguarda le restrizioni imposte alle banche, per Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Norvegia e Svizzera le limitazioni sono sostanzialmente identiche, con l’unica eccezione, per quest’ultima, di una differente durata temporale delle concessioni di finanziamento; da sottolineare che, anche in questo caso, gli Stati Uniti, a differenza di altri Paesi, hanno preferito concentrare le restrizioni sul settore energetico.

Scelte diverse tra Stati Uniti e Unione Europea anche nel settore militare e degli armamenti: gli Stati europei hanno emanato un divieto di esportazione di armi con decorrenza dal luglio 201468 dal quale erano esentati i contratti

stipulati prima di quella data, mentre nel caso degli U.S.A., non essendo state esplicitate eventuali deroghe alle restrizioni, si deduce dalle linee generali che anche licenze concesse precedentemente potrebbero essere soggette a restrizioni nel caso in cui il Paese di destinazione delle armi risultasse essere la Russia. Altri Stati, infine, non hanno addirittura posto alcuna limitazione in materia. Analogamente, le restrizioni alle tecnologie a duplice uso esprimono posizioni differenti: gli Stati Uniti hanno scelto di utilizzare un “licensing system”, per cui non esistono soggetti che non possono chiedere l’approvazione di contratti in materia, ma viene compilata una lista di entità per le quali l’esito risulterà probabilmente negativo, mentre i Paesi dell’UE hanno applicato una generale proibizione sull’esportazione di tecnologie a duplice uso nella Federazione russa69, successivamente accompagnata da una

lista di società a cui viene imposto anche il divieto di importazione70.

68 Cfr. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive

in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 2. Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 4.

69Cfr. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive

in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 3. Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 2.

70 Decisione 2014/659/PESC del Consiglio dell'8 settembre 2014 che modifica la decisione 2014/512/PESC

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 1, comma 2. REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 1, comma 2.

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