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L A CRISI IN U CRAINA

2.2 Le violazioni del diritto internazionale

2.2.1 Carta delle Nazioni Unite

La prima accusa rivolta alla Russia è stata quella di aver violato il diritto alla salvaguardia della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, sancito dall’Art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, il quale al paragrafo 4 impone ai Paesi Membri l’astensione dall’uso della forza nelle relazioni internazionali e il divieto di mettere in atto comportamenti che costituiscano una minaccia all’integrità territoriale o all’indipendenza politica di qualsiasi Stato29. Alla Federazione Russa è stata inoltre imputata anche la violazione

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dell’Art. 1 che al paragrafo 2 cita, tra i fini delle Nazioni Unite, quello di

stabilire tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure a rafforzare la pace universale.30

Sono molti gli atti e gli accordi che contengono il richiamo ai principi di risoluzione pacifica delle controversie e di non interferenza sanciti dalla Carta e ribadiscono il divieto della minaccia o dell’uso della forza. A tale proposito, si richiama la Risoluzione dell’Assemblea Generale del 24 ottobre 1970 «relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite»31, dove si legge tra l’altro che

[t]he principles of the Charter which are embodied in this Declaration constitute basic principles of international law, and consequently appeals to all States to be guided by these principles in their international conduct and to develop their mutual relations on the basis of the strict observance of these principles.32

La Russia, inoltre, non ha rispettato il principio dell’astensione da un comportamento che non condizionasse le scelte politiche della Crimea; come sottolinea anche Elena Sciso, nella Risoluzione

il principio del non intervento viene declinato come comportante l’obbligo, per uno Stato, di astenersi dal porre in essere qualunque attività mirante a condizionare nel suo interesse le scelte e le condotte di politica interna ed internazionale di un altro Stato, non solo attraverso un ricorso, diretto o indiretto, all'uso o alla minaccia dell'uso della forza armata, ma anche mediante misure coercitive di ordine economico, politico o di altro genere.33

Ancora, il comportamento della Russia può essere ricondotto alla definizione

30 Ibidem, Art. 1, par. 2.

31 Testo completo in lingua inglese in http://www.un-documents.net/a25r2625.htm

A/RES/2625(XXV) (ultima consultazione 22 gennaio 2016).

32 Ibidem, General Part, point 3.

33 SCISO ELENA, La crisi ucraina e l’inter vento russo: profili di diritto inter naz ionale in Rivista di

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di aggressione secondo quanto stabilito nella Risoluzione n. 331434 adottata

dall’Assemblea Generale nella sessione del 14 dicembre 1974, in cui, all’Art. 3, sono elencate molte delle azioni compiute in Crimea, come l’invasione e l’occupazione militare del territorio. La Federazione ha, naturalmente, negato le violazioni che le sono state attribuite e difeso la piena legittimità dell’azione intrapresa, a suo dire, a tutela e difesa dei propri cittadini all’estero, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio (in questo caso, dei cittadini di nazionalità russa con residenza in Crimea).35

Si comprende così anche

why Russia, a member of the Security Council refuses to admit the presence of several thousand of its troops in Ukraine, which would inevitably lead to condemnation by the UN in virtue of the number of texts it has signed. But these precautions were not even enough for Crimea whose occupation will, in all likelihood, never been recognized by the UN, nor by most of its members.36

Nella giurisprudenza internazionale è molto dibattuto il tema della legittimità di un intervento a difesa dei propri cittadini all’estero, trattandosi di un atto che si configura come uso della forza al di fuori del proprio territorio. Sull’argomento si è espressa chiaramente la Commissione Venezia37 nei due

Pareri sul referendum tenutosi in Crimea e sul disegno di legge costituzionale

34 Testo completo in inglese in http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf ?OpenElement (ultima

consultazione 24 gennaio 2016).

35 A questo proposito cfr. SCISO ELENA, La crisi ucraina e l’inter vento russo: profili di diritto

inter naz ionale in Rivista di Diritto Inter naz ionale, fasc. 4, 2014, pp. 992 e seguenti, par. 8: “Le

ragioni a sostegno della pretesa liceità dell'inter vento in Crimea, illustrate da Putin davanti al Parlamento r usso, devono ritenersi sostanzialmente alla base, mutatis mutandis, dell'azione militare sviluppata successivamente dalla Russia a supporto dei separatisti filor ussi delle regioni orientali. In proposito, forse anche a motivo del rapido innalzamento del livello degli scontri che, come si è detto, hanno coinvolto direttamente sul territorio ucraino tr uppe regolari r usse e non solo gr uppi paramilitari o « volontari », il Governo r usso non ha fornito giustificazioni, limitandosi a smentire un coinvolgimento diretto nel conflitto, anche quando inequivocabilmente dimostrabile (77) e presentando l'azione a supporto degli indipendentisti del Donbass alla stregua di un intervento umanitario in favore delle popolazioni civili delle città orientali, vittime degli attacchi br utali ed indiscriminati dell'esercito ucraino (78)”.

36 JEAN-DOMINIQUE GIULIANI, Russia, Ukraine and International Law, pag. 2, in European issues N. 344, 17th

February 2015 edited by Fondation Robert Shuman.

37 La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione Venezia, è stata

istituita nel 1990 come organo consultivo del Consiglio d’Europa. In questo frangente, il rapporto è stato redatto sulla base dei commenti dei quattro esperti Sergio Bartole (membro sostituto, Italia), Veronika Bilkova (membro, Repubblica Ceca), Anne Peters (membro sostituto, Germania) e Ben Vermeulen (membro, Olanda).

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per l’ammissione della Crimea nella Federazione Russa, riguardo ai quali il gruppo di lavoro della Commissione ha evidenziato come si tratti di chiare violazioni del principio di integrità territoriale ed ha escluso, anche sulla base dell’analisi della prassi e della dottrina, che la protezione dei cittadini all’estero possa legittimare di per sé l’uso della forza ai sensi della Carta ONU e del diritto internazionale consuetudinario. Si legge infatti nel rapporto che la proposta di legge conferisce impropriamente alla Federazione Russa l’autorità di giudicare quell’inefficienza del governo che legittimerebbe un intervento a protezione dei propri cittadini all’estero; analogamente, non può essere attribuito alla stessa Federazione il potere di ratificare l’esito del

referendum38. Alla luce di queste considerazioni, quindi, si conclude che

the Draft Law, under the pretext to protect the citizens of the foreign state (or at least some them), de facto promotes attempts to change the borders of the foreign state, giving the opportunity to certain political parties or movements within the foreign state to have recourse to the Draft Law (once adopted) in order to attempt a secession disregarding the state’s constitutional order and powers and is likely to aggravate the situation of political and constitutional crisis of the foreign state. 39

E di conseguenza si evince che per la Commissione la decisione del Cremlino costituisce una violazione del principio di non intervento negli affari interni di un altro Stato, di integrità territoriale e della sovranità degli Stati.