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Oltre all’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche altri organismi internazionali hanno fatto la scelta di adottare contromisure applicando, in seguito a violazioni di norme internazionali, regimi sanzionatori definibili come “sanzioni” nel caso in cui, analogamente a quanto accade per quelle adottate dal Consiglio di sicurezza ai sensi dell’Art. 41 della Carta ONU, si configurino come reazioni ad una minaccia alla pace o ad un atto di aggressione, oppure “contromisure” quando si tratti di azioni decentralizzate, quali, ad esempio, le misure unilaterali prese da uno stato leso nei confronti di un altro stato responsabile della violazione internazionale che lo abbia danneggiato71. Le organizzazioni internazionali, così come gli Stati, hanno il

potere di usare contromisure ai sensi del diritto internazionale in risposta ad atti che, in contrasto con esso, le abbiano direttamente danneggiate72. Tra le

altre, una delle organizzazioni che già in passato, e in numero sempre crescente tra il 1990 e il 2000, ha adottato misure restrittive è stata l’Unione Europea. Talvolta si tratta, o si è trattato, di atti unilaterali che tuttavia, essendo l’Unione una collettività di Stati, non possono essere definiti tali, ma

70 Cfr. ivi, pag. 123.

71 Cfr. GIOIA ANDREA, Diritto Internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pag. 143.

72 Cfr. ALEXANDER KERN, Economic Sanctions. Law and public policy, Palgrave Macmillan,

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semplicemente contromisure. In altri casi sono state adottate misure restrittive finalizzate all’implementazione di sanzioni vincolanti già precedentemente imposte dal Consiglio di Sicurezza73. Le contromisure

decise dall’Unione Europea sono state molto diverse da quelle adottate dall’ONU negli anni ’90; si è generalmente trattato, infatti, di smart sanctions e, quindi, di blocchi di prodotti o divieti di viaggio indirizzati a società o individui particolari. Come già visto, essendo le contromisure di per sé provvedimenti non conformi al diritto internazionale, ma legittimati come risposte a violazioni altrui, spetta all’Unione fornire un’adeguata giustificazione alla loro adozione.

In molte occasioni l’UE è intervenuta sanzionando Stati terzi in cui erano state denunciate violazioni di interesse generale, come ad esempio violazioni dei diritti umani74. In questo caso si parla di contromisure applicate da

soggetti di diritto internazionale non direttamente colpiti da atti commessi in violazione di obblighi erga omnes, ma che possono intervenire ai sensi della Carta ONU75.

L’utilizzo delle sanzioni UE può contribuire al raggiungimento di numerosi obiettivi nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune76:

dalla gestione di conflitti in corso alla promozione della democrazia e dei diritti umani, dal consolidamento delle istituzioni in situazioni post-belliche alla non proliferazione di armi nucleari, dalla lotta internazionale al terrorismo alla salvaguardia della sovranità e integrità territoriale, come è avvenuto nel caso russo del 2014.

Si possono distinguere sostanzialmente tre tipologie di sanzioni applicate dall’Unione Europea in stretta connessione con i regimi

73 TZANAKOPOULOS ANTONIOS, Sanctions Imposed Unilaterallyby the European Union: Implications for the European

Union’s International Responsibility in MAROSSI ALI Z.,BASSET MARISA R., Economic Sanctions under International Law,

Springer, 2015, pag. 148.

74 Cfr. BARTOLONI M. EUGENIA, Sulla natura della competenza della comunità ad adottare misure

restrittive nei confronti di stati terz i in Diritto Unione Europea., fasc.2, 2007, pag. 271.

75 Cfr. Carta delle Nazioni Unite, Capitolo VII, Art. 51.

26 sanzionatori delle Nazioni Unite77.

Una prima tipologia, come già detto, è costituita da quelle finalizzate a rafforzare le misure restrittive adottate dal Consiglio di Sicurezza e che gli Stati membri dell’ONU sono vincolati ad applicare78. Ciò fa sì che esse

entrino a far parte delle sanzioni applicabili secondo i criteri delle Nazioni Unite e come tali siano legittimate. Una seconda categoria è rappresentata dalle sanzioni applicate autonomamente dall’Unione che vanno al di là di quelle decise dal Consiglio di Sicurezza e costituiscono pertanto una sorta di superamento dei regimi ONU79. Spesso si riferiscono a particolari richieste

da parte del Consiglio agli Stati membri delle Nazioni Unite e possono essere pertanto definite “supplementari”. Tali sanzioni sono talora concomitanti ai mandati attuatori delle Nazioni Unite, ma possono essere adottate anche dopo anni dall’attuazione delle misure dell’ONU. Può accadere inoltre che sanzioni dell’UE vengano applicate a destinatari già soggetti a restrizioni da parte delle Nazioni Unite, come spesso è avvenuto in caso di crisi aggravatesi in un momento successivo all’adozione delle misure restrittive del Consiglio di Sicurezza. Il terzo tipo di sanzioni adottate dall’Unione è rappresentato dalle misure restrittive assunte in assenza di altri provvedimenti decretati dall’ONU; sono spesso inerenti a controversie sulle quali il Consiglio di Sicurezza non riesce a prendere provvedimenti a causa di un mancato accordo per l’opposizione di almeno uno dei suoi membri permanenti e sono diventate uno degli strumenti di politica estera ultimamente più utilizzati dall’UE

with a view to expressing concern about what is believed to be unacceptable behaviour and to reaffirming EU values on the international scene.80

Spesso tali sanzioni possono aggiungersi alle misure restrittive applicate da altri soggetti verso uno stesso destinatario, così da integrarsi con esse,

77 Cfr. BIERSTEKER THOMAS AND PORTELA CLARA, EU sanctions in context: three types in Report

of the European Union Institute for Security Studies, July 2015, pag. 1.

78 Cfr. Ibidem. 79 Cfr. ibidem. 80 Ibidem.

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rafforzandole81. Nella prassi, più volte le sanzioni UE hanno fatto seguito a

provvedimenti presi da Washington, anche se non sempre si è trattato di misure esattamente coincidenti. Infatti

the transatlantic partners are not always on the same page when it comes to sanctions policy. […] The same is true for the objectives pursued by sanctions: while Washington often advocates regime change, the EU tends to demand compliance from the target, however adversarial the relationship. Finally, Washington and Brussels differ
in their approaches
to the termination of
sanctions. While the
EU is often ready to cease sanctions after
the target has taken
credible steps towards
compliance, the US
is reluctant to modify
sanctions regimes before full compliance has been achieved.82

Infine, in passato è accaduto che le sanzioni imposte dall’UE fossero preludio di misure restrittive prese successivamente dalle Nazioni Unite.

Le basi giuridiche del diritto dell’Unione Europea legittimanti il ricorso a misure restrittive verranno esaminate nel Capitolo III, nel quale si approfondiranno le sanzioni applicate alla Federazione Russa in seguito alle violazioni commesse contro l’Ucraina.

Si procederà ora a tracciare un breve profilo storiografico dei fatti verificatisi in Ucraina che hanno portato all’adozione di misure restrittive nei confronti di soggetti della Federazione Russa.

81 A tale riguardo si veda il rapporto di cooperazione con Washington, spesso molto frequente,

in BIERSTEKER THOMAS AND PORTELA CLARA, EU sanctions in context: three types in Report of

the European Union Institute for Security Studies, July 2015, pag. 3.

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CAPITOLO II