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BREVE RASSEGNA DELLA «GAZZETTA UFFICIALE»»

D. L. 10 aprile 1948, n. 661 (« G. U. » n. 136). — Abro-gazione del D. L. 17 maggio 1945, n. 306, che reca norme per le operazioni finanziarie con l'estero e pei la riorganizzazione del controllo dei cambi e ' modificazione dell'art. 13 del D. L. 17 maggio 1945, n. 331, per la costituzione dell'Ufficio Italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto Nazionale dei cambi con l'estero.

Il D- L. 17-5-1945, n. 306, recante norme per le opera-zioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi, è abrogato. Il diritto conferito al Ministro per il Tesoro dall'art. 13, secondo comma, del D. L. L. 17-5*1945, n. 331, è esercitato senza di bisogno di parere della Commissione interministeriale ivi indicata e soppressa per effetto deijla disposizione contenuta nell'ar-ticolo precedente.

D. L. 15 aprile 1948, n. 664 (« G. U. » n. 136). — Auto-rizzazione di spesa per concessione di contributi per le spese di impianti di enopoli e di cantine sociali.

Per la ricostruzione e sistemazione di enopoli e cantine sociali .distrutti o danneggiati dalla guerra nelle zone de-terminate ai sensi dell'art. 1 secondo c o m m a del D. L. p. 22-6-46, n. 33, p u ò essere concesso in aggiunta al contributo di cui all'art. 33 della legge 10*61937, n. 1266, il c o n -corso di cui all'art. 2 del citato D. L. P. 22-6-1946, n. 33, c o n la osservanza delle condizioni ivi stabilite e fermo rimanendo, per il complesso delle d u e f o r m e di inter-vento ragguagliato il secondo in capitale, il limite massi-mo del 60 % .

D. L. 20 marzo 1948, n. 674 (« G. U. » n. 137). — Siste-mazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi.

E' istituito presso il Ministero idei tesoro un Commis-sariato, per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra n o n ancora definiti all'entrata in vigore del pre-sente decreto e per ili «recupero dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzione, potenzia-mento, migliorapotenzia-mento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione ai c o n -tratti di guerra. Agli effetti del presente decreto ,la denominazione « contratti di guerra » comprende oltre i c o n -tratti stipulati ed approvati anche quelli soltanto stipulati, nonché gli impegni sommari, le ordinazioni, i p r o v -vedimenti di autorità e siimJii, comunque attinenti alle forniture, opere, lavori e prestazioni preordinati alla pre-stazione ed alla condotta di .guerra, ferme restando le di-sposizioni di legge sulle requisizioni. Alla sistemazione ed alla liquidazione dei contratti di guerra il commissario provvede su proposta delle Amministrazioni c o m -petenti o su richiesta degli interessati. E' esclusa la 11-quoidazione del danno di guerra c h e sarà liquidato nelle f o r m e ordinarie, nonché qualsiasi pretesa fondata sul ri-tardo della liquidazione, tenuto conto tuttavia della quota di mancato ammortamento che si sarebbe realizzata con la esecuzione del contratto rescisso, ridotto o trasformato, anche per il periodo successivo alla interruzione della prestazione degli liimipianti e delle attrezzature non altri-menti utilizzabili. E' in ogni caso esclusa la liquidazione del mancato utile. Con le stesse facoltà sono sistemati e liquidati dal commissario i contratti di guerra, da ese-guirsi fuori dei territorio metropolitano e quelli relativi a contraenti stranieri ohe siano regolati dalle leggi ita-diane. -La deliberazione del commissario è notificata all'in-teressato, il quale potrà impugnarla Innanzi ali Consiglio di Stato per illegittimità entro il termine di sessanta giorni dalia notifica.

Nel termine 'di centottanta giorni dalla data, di entrata in vigore del presente decreto tutti i contratti di guerra non ancora definiti alla data su indicata dovranno essere denunciati al commissario dagli interessati. La denuncia corredata da un elenco idei documenti allegati, deve es-sere presentata, alila segreteria del commissariato in tni-plicei esemplare, uno dei quali è restituito alla ditta c o m e ricevuta. La denuncia può essere presentata all'Ammini-strazione, qualora vi abbia interesse, anche dopo sca-duto il termine di centottanta giorni. Decorso questo termine i diritti, le azioni e le ragioni c h e potevano c o m -petere a'1 privato in relazione ai contratti di guerra non denunciati, si ritengono decaduti. Chi provi di non aver potuto provvedere alla denuncia nei termini per assoluta impossibilità derivata dalla guerra, p u ò presentare istan-za di essere rimesso in termine fino a tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione deilla denuncia. I diritti, le -azioni e le ragioni derivanti dal contratto non denunciato sono in ogni caso e in tutte le parti, colpiti da decadenza decorsi cinque anni dalla entrata in vigore del presente decreto. La denuncia è trasmessa a cura della Segreteria del Commissariato all'Aimmlnistràizione interessata perchè ne completi la d o -cumentazione e senza ritardo la restituisca con le proposte di sipropostemazione e di liquidazione. Qualora ila d o c u -mentazione sia andata In tutto o in parte smarrita o di-strutta per fatti di guerra o per cause connesse allo stato di guerra, in commissario decide se, in base al documenti prodotti ed a ogni altro documento che ritenga

necessa-rio caso per caso di richiedere, possa considerarsi rag-giunta la p r o v a della obbligazione, in questo caso la de-cisione del commissario sostituisce il parere della Com-missione prevista dall'art. 9 del D. L. L. 8-5-1946, n 428 Le deliberazioni del commissario che definiscono i rap-porti contemplati nel presente decreto sono registrate con tassa fissa di registro o ipotecaria,, gli atti costitutivi di garanzia reale o personale e le iscrizioni ipotecarie di-pendenti dai debiti accertati verso lo Stato.

I documenti a corredo delle denuncio e dei ricorsi sono esenti dallle tasse di bollo. Quando risulti provata la im-possibilità di far fronte agli impegni improrogabili di ge-stione, il Ministero per il tesoro p u ò concedere anticipa-zioni provvisorie in misura non superiore al 50 % dei crediti vantati di cui si riconosca evidente la effettiva sussistenza. La domanda di anticipazione deve essere presentata all'Amministrazione competente, la quale ove ravvisi le condizioni di cui al c o m m a precedente,' for-mula le sue proposte al commissario. Il commissario esprime il suo parere e io comunica al Ministro e può di-sporre la costìtuzione di garanzie reali o personali anche di terzi. La concessione delle anticipazioni non pregiu-dica la deliberazione definitiva del commissario. In caso da mancato riconoscimento del credito le anticipazioni che non siano recuperabili isu elitre forniture in corso sono recuperate c o n le norme del testo unico 14-4-wio' n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali delio Stato. I giudizi ordinari ed arbitrari relativi ai contratti di guerra di cui alla presente legge, ned quali non sia intervenuta sentenza, isono estinti. ,T1 giudice della causa ne darà atto con ordinanza dalla cui data decorre 11 ter-m i n e di centQ'ttanta giorni per la denuncia al coter-mter-missa- commissa-rio. Gli atti del giudizio saranno- legati alla documenta-zione a cura delle parti o a richiesta del commissario Le spese di parte relativi ai giudizi estinti si intendono compensate. Le spese e gli onorari arbitrari da liquidarsi ai sensi dell'art. 814 del Codice civile sono a carico soli-dale delle parti, salvo rivalsa ida proporre con le altre istanze avanti al coimmissario. Nei casi in cui sia inter-venuta 'Sentenza anche parziale, il procedimento seguirà il suoi corso avanti il giudice competente. In tali casi cessa 1 Obbligo ideila denuncia restando le relative liquidazioni escluse dalla competenza degli organi istituiti col pre-sente decreto.

D. L. 3 maggio 1948, n. 679 (« G. U. » n. 137). — Prov-videnze per l'assistenza antitubercolare.

A carico del bilancio dello Stato è stanziato un secondo f o n d o di lire un miliardo, d a destinarsi alle esecuzioni di lavori di ripristino ed alii'integrazAo'ne dell'attrezzatura tecnica degli istituti assistenziali per tubercolotici, isti-tuiti da enti pubblici e danneggiati a seguito di eventi

, m deroga alle disposizioni contenute nella legge 26 ottobre .1940, n. 1543, e ella creazione di nuovi istituti del genere, in quei centri ove si ravvisi la necessità.

D. L. 24 aprile 1948, n. 689 (« G. U. » n. 138). — Modi-ficazioni al D. L. 30 settembre 1947, n. 1031, ri-guardante la conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati in con-seguenza della seconda guerra mondiale.

La, disposizione dell'art. 2 del D. L. 30-9-1947, n 1031 è modificata come segue: « Sono prorogati al 30 giugno 1948 1 termini ,di priorità previsti dalle n o r m e vigenti per la protezione dei diritti di proprietà industriale a seguito del deposito di una domanda di brevetto presso gli uffici competenti di altro stato, se il relativo diritto non era ancora estinto il 3 settembre 1939, o è sorto nel periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e SI giorno dell'entrata in vigore del presente decreto ». Le disposizioni dell'ar-ticolo 4 -del D. L. predetto è sostituita dalla seguente: « La rinnovazione dei brevetti per marche d'impresa per i quali, all'entrata In vigore de! presente decreto, sono de-corsi 1 termini stabiliti dall'art. 82 del R. D 2H-6-a942 n

9 2 9- h a effetto dalla scadenza del precedente periodo di validità, a condizione che il deposito della domanda di concezione del brevetto di rinnovazione risulti eseguito entro il 30 giugno 1948 ». Le disposizioni del decreto legi-slativo 30 settembre 1947, n. 1031, si applicano quand'anche anteriormente alla sua data di entrata in vigore sia stata pronunciata la -decadenza dal diritto o la estinzione dello S uGiStSO.

D. !L. 16 aprile 1948, n. 788 (« G. U. » n. 148). — Norme in materia di cessione dei titoli di possesso ita-liano esclusi dalla sistemazione e conversione pre-vista per i prestiti prebellici italiani emessi negli Stati Uniti d'America dal D. L. 8 settembre 1947. num. 921.

1 titola delle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione ai sensi del D. L. 8 settembre 1947 n 921 soggetti a cessione a norma degli art. 1 e 2 del R D l ' 28 agosto 1935 n. 1014, e degli art. il e 2 del R D L 7 agosto 1936 n. 1631, saranno acquistati dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello stato, mediante pagamento in contanti, al prezzo da de-terminarsi nei m o d i previsti dal primo comma dell'art 3 della legge 27 novembre 11939 n. ¡1890, e sulla base del cambio medio di cui all'art. 1 del D. L. 28 novembre 1947

n. -1347, in vigore alla date del regolamento. Nel determinare 11 prezzo del titolo dovrà tenersi conto delle c e -dole mancanti ohe verranno computate proporzionalmente

alla quota di acquisto presa a base per la liquidazione del titolo stesso. Per quanto riguarda l'acconto corrisposto sulle cedole del prestito R e g n o d'Italia sette per cento 1951, di etti al R. D. L. 24 luglio 1942 n. 894, l'accordo stesso dovrà considerarsi — avuto miguardo al valore del dollaro in quell'epoca — c o m e pagamento integrale della metà della cedola. I titoli delle emissioni sopra c o n -template, appartenenti alle persone o comprese nelle attività idi cui all'art. 4 del R. D. L. 28 d i c e m b r e 1936

n. 2197, convertito nella l e g g e 7 ¡giugno ¡1937 n. 973, e c o m e tali considerati circolanti all'estero, sono egualmente sog-getti a cessione alle medesime condizioni di cui sopra, qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non, saranno stati presentati per la c o n -versionei ài sensi del D. L. 8 settembre 1947, n. 921. Fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente d e -creto, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi del titoli delle emissioni di otti soprai, estingue l'inira-zione di omessa ¡denunzia o cessal'inira-zione dei titoli stessi, prevista dalle n o r m e di legge vigenti in materna. I ti-toli che formano oggetto del presente decreto, attual-mente posseduti dalla liquidazione dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, ¡saranno ceduti allo Stato alle condizioni che saranno determinate dal Ministero per il tesoro, sentito l'Ufficio italiano ¡dei c a m b i liquidatore.

D. L. 3 maggio 1948, n. 799 (« G. U. » li. 149). — Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sul-l'entrata.

NORME GENERALI. — P e r gli atti economici relativi al c o m m e r c i o dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'en-trata è ¡dovuta nella misura ¡del 5 % dell'ensull'en-trata imponi-bile:

vini spumanti;

liquori ed aperitivi a base d'i alcole;

macchine fotografiche c o n o senza obbiettivo; obbiet-tivi per macchine fotografiche;

pelllicole e lastre sensibilizzate per fotografia e c i n e -matografia;

essenze, estratti, acque, polveri, escluse quelle f a b b r i -cate col solo impiego di talco ed acido borico, pomate, creme, vaseline, e smalti p e r toeletta, p r o f u m i e c o s m e -tici di ogni genere, tinture, pomate; petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza ed articolo, usati o applicati per toeletta;

pelli d a pellicceria, grezze o c o m u n q u e lavorate e confezionate; confezioni in pellicceria;

pietre preziose, comprese le pietre sintetiche o scien-tifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso in-dustriale, perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo d i e lavorate;

lavori in o r o e in platino, esclusi d lavori per uso in-dustriale e laboratorio; articoli con parte o guarnizioni d i oro, o d i platino, compresi gli orologi c o n cassa in oro o in platino, ed escluse le penne stilografiche c o n il solo pennino di oro, prodotti o lavori fatti esclusiva-mente in ¡argento o nei .quali l'argento costituisce l'ele-mento di prezzo prevalente;

antichità di ogni genere; curiosità, libri antichi, o g -getti di collezione, compresi i francobolli, pitture, acque-relli, pastelli, disegni, sculture originali ad incisioni di artisti o d autori non viventi;

¡grammofoni e fonografi, compresi i complessi f o n o g r a -fici che non hanno funzionamento autonomo, dischi, esclusi quelli a scopo ¡didattico; fisarmoniche; piani m e c -canici;

carte da g i u o c o ; ¡servizi articoli ed accessori per giuoco.

La stessa aliquota si applica per la importazione dal-l'estero dei prodotti sopra indicati. Per il c o m m e r c i o dei detti prodotti, c o m e pure per la l o r o importazione dall'estero, non è ¡dovuta, l'addizionale straordinaria sta-bilita dal D.L.d.C.P.d.S. 25 n o v e m b r e 1947 n. 1283. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L.d.C.P.d.S 27 dicembre 1946 n. 469. Per gli atti economici relativi ai commercio ¡delle carni bovine in iscatola, semplicemente lessate, l'imposta sull'entrata è dovuta in misura del 2 % dell'entrata imponibile, la stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero del detti prodotti. Per il c o m m e r -cio dei menzionati prodotti n o n è ¡dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal D.L.d.C.P.d.S. 25 n o v e m b r e 1947 n. 1283.

L'imposta sull'entrata del 7 % dovuta una volta tanto per il c o m m e r c i o del bestiame bovino, ovino e suino, a norma ideile disposizioni staibilite dall'art. 14 della legge 19 giugno ¡1940 n. 762, dall'art. 7 del R.iD.L. 3 giugno 1943 n. 452, e dall'art. 7 del D.L.d.C.P.id.S. 27 dicembre -1946 n. 469 è comprensiva ancihe per quella c h e sarebbe dovuta per il commercio delle pelli non conciate ancorché salate, escluse in ogni caso l e pelli o v i n e destinate ad usi di pel-licceria, m a n o n assorbe il tributo afferente la vendita al minuto delle carni macellate, delle salumerie e dei grassi.

L'imposta del 6 % dovuta una volta tanto a norma delle disposizioni sopra citate per le importazioni dall'estero delle carni mace'lute bovine, ovine e suine, comprese le salumerie e i grassi ailo steto naturale, non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto dei detti prodotti. Per la importazione dall'estero di pelli o v i n e e bovine non conciate ancorcliè salate, escluse le pelli ovine d e -stinate ad uso di pellicceria, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % del valore determinato a n o r ma dell'art. 18 della legge ¡19 giugno 1940, n. 762, ed è c o m

-prensiva .di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli. Resta ferma la corresponsione dell'addizio-nale straordinaria dell'I % dovuta a norma del D L.d C.'P.d.iS. 25 n o v e m b r e 1947, n. 1283.

L'imposta sull'entrata del 6 % dovuta una volta tanto per il c o m m e r c i o delle carni equine a norma dell'art 3 del D.L.id.iC.P.d.iS. 27 dicembre 1946, n. 469, è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per l'acquisto nello Stato del 'bestiame equino allo scopo di diretta ed immediata macellazione d a parte dell'acquirente e per :i c o m -mercio. delle pelli non conciate, ancorché salate, ma non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto dei detti prodotti. Per la importazione dall'estero di pelli equine non conciate, ancorché salate, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940 n. 762, ed è comprensiva d i quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli. Resta ferma la corresponsione dell'ad-dizionale straordinaria dell'I % dovuta, a norma del D.L.d.C.P.d.S. 25 novembre 1947, n. 1283.

L'imposta sull'entrata dovuta c o m e sopra è detto per le vendite al minuto ¡delle carni macellate bovine ovine suine ed equine, comprese le salumerie ed i grassi allò stato naturale, è determinata nella misura del 2 % dell'en-trata imponibile. Per tali vendite si rende altresì applica-bile l'addizionale straordinaria di L. 0,50 % dell'entrata imponibile stabilita d a Dl.L.d.C.P.d.S. 25 n o v e m b r e 1947

n. 1283. ' Sono tenuti all'apertura del conto corrente postale a

norma dell'art. 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762 gli industriali, commercianti ed esercenti, compresi gli eser-centi arti è mestieri, cihe risultino iscritti nei ruoli d'im-posta Idi RJM. per un reddito d i categoria B non inferiore a L. 150.000. Il deposito vincolato a ¡favore dell'Ammini-strazione finanziaria, ¡da ¡effettuarsi all'atto di apertura del contai corrente postale, è ¡determinato in L. 20 000 I correntisti postali, che vengono a trovarsi nella condi-zione .prevista dal precedente comma, debbono provve-dere ad integrare il deposito già costituito entro i tre mesi dalla ¡data idi entrata in v i g o r e del presente decreto. Possono essere ammessi al pagamento dell'imposta sul-l'entrata c o n postagiro settimanale a norma degli arti-coli 75 e seguenti del regolamento approvato c o n R D 26 gennaio '1940, n. ilo, i commercianti, industriali ed eser-centi c h e siano iscritti nei ruoli dell'imposta di R.M. per un reddito di categoria B non inferiore a L. 200.000. R e -stano ferme le autorizzazioni già « i n c e s s e alla data di entrata, in vigore ¡del ¡presente decreto.

L'imposta sull'entrata compresa l'addizionale straondl-nariia stabilita dal D.L.d.C.P.d.S. 25 dicembre 1947 n 1283 da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme di cui al regolamento approvato c o n ¡R.D. 26 gennaio 1940 n. 10:

a) quando l'ammontare complessivo .del tributo per ogni entrata, non supera L. 100, esclusivamente mediante apposizione di marche;

b) quando in detto ammontare, per ogni entrata, su-pera IL. Iioo e non L. 2.000: facoltativamente ,a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali; e) quando il detto ammontare per ogni entrata su-pera L. 2.000; esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Nei casi di cui l'imposta a norma delle disposizioni in vigore si corrisponde esclusivamente a mezzo di marche è in Ifacoltà del contribuente idi assolvere il tributo, per gli importi superiori alle L. 100 per ogni entrata, anethe a mezzo del servizio dei conti correnti postali. E' abro-gato l'art. 17 del R D.iL. 3 giugno 1943 n. 452.

La competenza a consentire dilazioni a norma del-l'art. 46 ¡della legge 19 giugno 1940 n. 762, e dall'art 117 del regolamento approvato con R.D. 26 ¡gennaio 1940 n. 10 e dovuta all'Intendenza di Finanza, quando l'importo non ¡supera L. 300.000, al Ministero delle Finanze negli altri casi.

La disposizione dell'art. 13, p r i m o comma, del R D L 3 giugno 1943 n. 452, concernente la assoggettabilità al-l'ampasta sull'entrata dei passaggi tra una ditta produt-trice ed i ¡proprii negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, s'intende applicabile anche quando i detti ne-gozi e spacci ¡siano dai produttori .gestiti a mezzo di in-termediari. La norma di cui al richiamato art. 13 n o n si applica in caso d i laboratorio direttamente comunicante col negozio di vendita al pubblico, quando la ditta ge» stisca un unico laboratorio e d un solo negozio c o n esso direttamente, comunicante, ed il laboratorio fornisca il solo suddetto negozio. Non verificandosi anche una sola delle dette condizioni, trova integrale applicazione la di-sposizione del citato a r t 13.

Per gli atti economici relativi al commercio dei libri usati esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è d o -vuta una volta tanto nella misura del 4 % e si corri-sponde in occasione ¡della loro vendita, al pubblico, giusta le n o r m e vigenti per le vendite al minuto

Per il c o m m e r c i o di ¡detti libri non è dovuto l'addizionale straordinaria stabilita, dal D.L.djC.P.d.S. 25 n o v e m -b r e 1947 n. 1283.

Sono soggette all'imposta sull'entrata le vendite nello Stato aventi per oggetto m e r c i di origine estera esistenti ali estero, o depositate in luoghi ¡soggetti] a vigilanza doga-nale o d anche in transito attraverso il territorio nazio-nale, indipendentemente dalla imposta dovuta per la eventuale successiva importazione delle merci stesse. Sono abrogate le disposizioni idi cui al penultimo ed ultimo c o m m a dell'art. (17 della legge 19 giugno 1940 ,n 762

e successive modificazioni, s'intendono soggetti all'impo-sta sull'entrata i pagamenti in denaro o in natura che, nelle associazioni in partecipazione od in altre associa-zioni similari, di latto o di diritto, hanno luogo nei rap-porti fra assodanti e associati o comunique aderenti al-l'associazione, a titolo di corrispettivi, cointeressenze, compartecipazioni e simili, anche se di diritto alla loro percezione sorge al momento stesso in cui vengano rea-lizzati gli introiti relativi all'impresa associativa.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata non corrisposta, compresa l'addizionale straordinaria, delle sopratasse e delle pene pecuniarie, dovute a norma della legge 19 giugno 1940 n. 762, e successive modificazioni, sono obbli-gati in solido entrambi i soggetti dall'atto economico. Peraltro a tale pagamento è tenuto esclusiivamene colui a cui ¡favore si verifica l'entrata, quando l'atto economico, nei riflessi ¡di ohi esegue il versamento dei compensi e corrispettivi costituenti l'entrata medesima, non sia c o -munque connesso ad una sua attività industriale o com-merciale. In tali sensi restano modificate le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 24 del R.D.L. 3 giugno 1943 n. 452.

Il 40 % delle pene pecuniarie e delle ammende riscosse in dipendenza di accertamenti per violazioni alle dispo-sizioni contenute nella legge 19 giugno 1940 n. 762 e

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