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1.4 Il quadro normativo e legislativo

1.4.2 Brevi cenni normativi e istituzionali

Il primo intervento contributivo dello Stato italiano risale al 1921, quan- do decide di sostenere (con criteri definiti anno per anno) tutto il teatro italiano, senza scelte programmatiche o interventi forti, come avrebbe po- tuto essere la costituzione di un Teatro di Stato. Inizia, poi, nel secondo dopoguerra ,“l’era delle circolari”111

, a testimonianza del fatto che in Italia non si `e mai riusciti a legiferare in maniera chiara e definitiva sulla “que- stione culturale”.

Sino agli anni Sessanta-Settanta, i tempi necessari per definire un sistema normativo che si adattasse alla realt`a dello spettacolo sono lunghissimi. Ne- gli ultimi anni, invece, i tempi si sono accorciati notevolmente e oggi un decreto, dopo pochi anni, pu`o risultare superato112

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Il primo grande e significativo intervento legislativo lo si incontra nel 1985, con l’istituzione del Fondo Unico per lo Spettacolo, ovvero il FUS, tramite la legge n. 163 del 30 aprile 1985 su base triennale. Lo Stato Italiano, per la prima volta, sancisce quali criteri siano necessari per poter chiedere l’accesso

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Gallina, Organizzare teatro pag. 33 e 34.

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Ivi pag. 34.

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alle sovvenzioni pubbliche da parte delle istituzioni teatrali, in qualsiasi set- tore queste operino. Lo stanziamento del FUS in questi anni di operativit`a `e paragonabile a una giostra, non solo per l’inflazione che `e cresciuta sem- pre pi`u, ma soprattutto per l’altalena di incrementi e decrementi intervenuti negli anni e con i diversi governi, che porta i professionisti del mondo dello spettacolo a manifestare forti perplessit`a. `E una situazione che prefigura due realt`a di fatto nel sistema dello spettacolo italiano:

a) L’assenza, al riguardo, di una prospettiva strategica di medio-lungo periodo da parte dello Stato, identificabile in un concreto disimpegno; b) La necessit`a di una totale ridefinizione degli attori istituzionali e delle competenze a supporto e sostegno dello spettacolo da parte dei sogget- ti, con conseguente ridisegno dell’effettiva geografia dello spettacolo in Italia113

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Negli anni Novanta inizia una profonda riorganizzazione della Pubblica Am- ministrazione che riguarda i rapporti tra quest’ultima e i cittadini, tra Stato e amministrazioni periferiche (Comuni, Province e Regioni)114

. La legge n◦

59 del 1997, che ha messo fine a un lungo e difficoltoso percorso legislativo, `e nota come Legge Bassanini e attua il principio di sussidiariet`a secondo il quale l’apparato centrale deve delegare alcune funzioni agli organi periferici che sono pi`u vicini al cittadino, ovvero le Regioni, le Province e i Comuni. Figlia della Bassanini `e la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001) dove si stabiliscono le materie di competenza esclusiva dello Stato o delle Regioni, e le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Proprio quest’ultimo contenuto legislativo `e in discussione (Agosto 2014) per una revisione che modificher`a l’assetto delle competenze.

In particolare, l’art. 3 della legge Costituzionale individua al momento quali siano le materie di legislazione concorrente per il teatro:

sono materia di legislazione concorrente la valorizzazione di beni cul- turali e ambientali e la promozione e organizzazione delle attivit`a cul- turali.

(. . . ) Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la po- test`a legislativa, salvo per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.

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Argano, L’impresa di spettacolo dal vivo pag. 135.

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Il testo non nomina esplicitamente lo spettacolo; questo `e all’origine di una serie di tensioni tra Stato e Regioni sulle rispettive competenze, ovvero su cosa sia compreso tra le attivit`a culturali. A porre fine a questa spinosa questione pensa la Corte Costituzionale nel 2004 con le sentenze 255 e 256, dove si stabilisce che lo spettacolo rientra nella “promozione ed organiz- zazione delle attivit`a culturali” e che il terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, attribuisce la potest`a legislativa concorrente a Stato e Regio- ni115

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Queste ultime si sono sentite chiamate a darsi un’organizzazione unitaria per quanto riguarda l’argomento in questione: infatti, il Coordinamento interre- gionale in materia Spettacolo ha presentato una proposta di legge pubblicata sul Giornale dello Spettacolo il 9 Luglio 2004 n. 21. L’intenzione `e quel- la di razionalizzare il panorama legislativo, dettare i principi fondamentali che orientano l’azione legislativa delle Regioni e allo stesso tempo definire le funzioni dello Stato e degli enti locali. Punto comune `e quello di considerare lo spettacolo come attivit`a culturale di interesse pubblico da organizzare e valorizzare, garantendo libert`a di espressione e pari opportunit`a116

. Un’al- tra grande “era di riforme” parte nel 1998, con l’istituzione del Ministero dei Beni e delle Attivit`a Culturali - MIBAC - (D.Lgs. n 368 del 20 ottobre 1998): il neonato Ministero ha, tra le sue competenze, la tutela, la gestione, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione delle attivit`a culturali, garantendone il pluralismo e un equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori. Per quanto riguarda invece, nello specifico, il settore dello spettacolo, la struttura istituzionale si comple- ta con il D.L. n 112 del 31 marzo 1998: esso conferisce funzioni e competenze amministrative dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della L. n 59/1999. Inoltre il D.Lgs n. 492/1998 stabilisce il livello dei contributi per il teatro, la musica e la danza, per un periodo triennale, sulla base di un programma di attivit`a definito per lo stesso arco temporale; per di pi`u, nel settore teatrale il livello delle sovvenzioni deve tenere conto del maggior livello qualitativo connesso con la creazione contemporanea. Di particolare rilevanza `e l’Osservatorio dello Spettacolo, parte integrante del Ministero, che ha il compito di raccogliere e aggiornare notizie e dati statistici relativi all’andamento dello spettacolo a livello statale, regionale e locale; esso dia-

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Gallina, Organizzare teatro pag. 51.

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loga con gli Osservatori regionali sulla cultura e sullo spettacolo, organismi sorti recentemente allo scopo di costruire un quadro informativo sui princi- pali indicatori in materia di cultura (domanda, offerta, spesa)117

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Per completare le innovazioni relative all’assetto finanziario del settore spet- tacolo, va nominata la L. 288/1998. Questa d`a il via alla revisione della disci- plina relativa “all’imposta sugli spettacoli”, delegando il governo a emanare entro sei mesi un provvedimento che abolisce l’imposta specifica creata nel 1972, assoggettando le imprese di spettacolo al solo pagamento ordinario dell’IVA.

Un importate sostegno alla domanda e offerta di spettacolo avviene, sempre nel 1998, quando si interviene per sostenere la dotazione di infrastrutture sia teatrali sia cinematografiche.

L’anno successivo con il D.L. 470/1999 vengono stabiliti i criteri per l’e- rogazione dei contributi teatrali. Gli elementi che caratterizzano questa regolamentazione sono molteplici come, ad esempio, la triennalit`a di pro- grammazione, che prevede tre agende non pi`u diverse per stagione, ma per anno solare.

Entrando negli anni 2000, la “grande Riforma del Titolo V della Costituzio- ne”, genera la legge delega n. 137 del 6 luglio 2002, con la quale si conferisce al governo il potere di regolamentare, con uno o pi`u decreti, il riassetto dei settori di cinematografia, danza, teatro e musica, ovvero tutto il mondo dello spettacolo118

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Per quanto riguarda il Veneto, nel 2001 la Giunta emana una legge regionale che conferma quanto richiesto dalla Bassanini: la Regione, unitamente allo Stato e agli enti locali, programma e promuove lo sviluppo delle attivit`a di spettacolo sul territorio, perseguendo anche il riequilibrio dell’offerta. Com- piti particolari della Regione sono il coordinamento con - e tra - gli enti locali, la sperimentazione, il sostegno alle imprese di spettacolo per favorire l’accesso al credito, la diffusione del teatro nella scuola e nell’Universit`a119

. Competono, inoltre, alla Giunta regionale la promozione, lo sviluppo e la diffusione delle attivit`a di spettacolo di rilevanza regionale. Anche per il Veneto, quindi, si conferma, come in altre regioni, il principio della “concen-

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Argano, L’impresa di spettacolo dal vivo pag. 138.

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Sciarelli, La gestione del teatro pag. da 57 a 60.

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Di particolare rilevanza nel Comune di Venezia `e l’iniziativa Giovani a Teatro, una

card che permette al possessore, al di sotto dei 30 anni, di accedere a teatro a prezzo

trazione” tra soggetti istituzionali diversi (compreso lo Stato), per la politica dello spettacolo sul territorio120

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