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Brevi considerazioni sulle conseguenze dei due Trattati WIPO/OMPI

Nel documento Diritto d'autore in musica (pagine 31-34)

3. Prime convenzioni internazionali

3.4. WIPO/OMPI: Trattai WCT e WPPT

3.4.3. Brevi considerazioni sulle conseguenze dei due Trattati WIPO/OMPI

È necessario sottolineare come questi due Trattati siano stati di fondamentale rilevanza a livello internazionale, sia per l’ampia adesione ottenuta, sia per aver dato delle puntuali risposte alle esigenze tecnologiche, sociali ed economiche ed aver, allo stesso tempo, cercato di fornire delle direttive al fine di ottenere una forma di tutela, nell’ambito del diritto d’autore, più che mai uniforme e coerente.

Entrambi i Trattati sono stati approvati e ratificati dall’allora CE, oggi UE, il 16 marzo 2002 con la Decisione del Consiglio dell’Unione Europea63

. Successivamente il Parlamento Europeo insieme al Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva 2001/29/CE sull’”armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società

dell’informazione” al fine di adeguare la normativa europea ai due Trattati WIPO.

È importante notare che gli Stati Uniti sono divenuti membri della WIPO soltanto nel 2002.

Resta comunque da dire che entrambi i Trattati presentano dei limiti per quanto concerne il disciplinare la materia della trasmissione digitale, per la quale in fase di redazione dei Trattati non si è riusciti a giungere ad un compromesso efficace e approvato da tutti gli Stati membri. Questa pertanto, nonostante i notevoli sforzi compiuti dal testo dei due Trattati, rimane una lacuna che lascia l’argomento sprovvisto di un preciso diritto a cui far riferimento.

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PARTE SECONDA

PROFILI INTERNI ED EUROPEI

SOMMARIO: 1. Sguardo alle principali direttive europee in tema di diritto d’autore – 1.1. Direttiva 92/100/CEE – 1.2. Direttiva 2001/29/CE – 1.3. Direttiva 2004/48/CE – 1.4. Direttiva 2006/116/CE – 2. Normativa nazionale: focus sulla tutela delle opere musicali – 2.1. La tutela dei diritti spettanti all’autore – 2.2. La tutela dei diritti connessi – 2.2.1. Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori – 2.2.2. Diritti del produttore di fonogrammi – 3. Conseguenze della digitalizzazione in campo musicale – 3.1. sistemi peer to peer: file sharing – 3.2.Responsabilità degli Internet Provider – 3.3. La ricerca di un compromesso tra la tutela del diritto d’autore e la privacy – 3.3.1. Caso Napster – 3.3.2. Giurisprudenza europea: caso Scarlet vs. Sabam – 3.3.3. Caso Peppermint Jam Records GmbH vs Wind Telecomunicazioni S.p.A. – 3.4. Procedimenti ed iniziative volte a limitare la pirateria musicale online – 4. Enti di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – 4.1. Società Italiana degli Autori e degli Editori: natura e funzioni dell’ente in ambito musicale – 4.2. Le collecting societies dei produttori di fonogrammi – 4.2.1. Associazione Fonografici Italiani – 4.2.2. Federazione Industria Musicale Italiana – 4.2.3. Società Consortile Fonografici – 4.3. Gestione dei diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori – 4.3.1. Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori – 4.3.2. Conseguenze della liberalizzazione della gestione dei diritti degli AIE – 5. Prospettive per il futuro: Direttiva europea n. 26 del 2014 – 6. MIDJ: Un caso pratico – 6.1. Natura e finalità dell’Associazione – 6.2. Incontro con i vertici SIAE – 7. Conclusioni

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1. SGUARDOALLE PRINCIPALI DIRETTIVE EUROPEE64 IN TEMA DI DIRITTO

D’AUTORE

Prima che la Commissione Europea intervenisse a tutelare il diritto d’autore e i diritti connessi mediante l’adozionedi Direttive specifiche, in Europa vigevano le singole normative nazionali che, come tali, circoscrivevano la tutela ai propri confini territoriali.

Questo costituiva un’ergersi di barriere naturali che contrastavano con la volontà di creare un mercato unico europeo, che permettesse una liberalizzazione nella circolazione dei beni e dei servizi. C’era inoltre da considerare il fatto che questi ostacoli, sotto certi aspetti, limitavano anche la condivisione e l’accesso alla cultura e al progresso scientifico e tecnologico.

Il fine, dunque, della Commissione era duplice: da un lato l’armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri, giungendo quindi ad un mercato unico dove le merci potessero circolare liberamente e al tempo stesso fossero sottoposte a protezione; dall’altro il raggiungimento di un comune riconoscimento dei diritti, con conseguente adozione di misure efficaci di tutela.

Questa situazione determinò la decisione, da parte della Commissione, di redigere il cosiddetto “Green Paper”65

sul diritto d’autore e le sfide tecnologiche. Esso aveva preso in esame diversi fattori contingenti che richiedevano di essere perseguiti e bilanciati. In particolar modo questi fattori erano: la protezione degli interessi economici degli autori e altri creatori, la promozione di un facile accesso all’informazione e il perseguimento degli obiettivi culturali. Il tutto giaceva su di uno sfondo dominato dal continuo sviluppo tecnologico che generava la costante necessità di revisione delle leggi vigenti.

64 “Lo strumento della direttiva esprime un modo di funzionamento delle competenze comunitarie articolato su di una ripartizione di quel potere tra la Comunità e gli Stati membri”. La direttiva è uno strumento vincolante per gli Stati membri per quanto concerne il risultato da raggiungere, fatta salva la competenza degli organi nazionali in merito alle forme e ai mezzi da adottare. “L’attuazione delle direttive nell’ordinamento interno è quindi oggetto di un preciso obbligo che gli Stati membri sono tenuti ad adempiere mediante l’emanazione, entro il termine che ciascuna direttiva imperativamente stabilisce, di un atto di recepimento della stessa”. R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, G. Giappichelli, Torino, 2008.

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Green Paper on copyright and the challenge of technology – Copyright issues requiring immediate

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La difficoltà constava nel dar vita ad una disciplina che non entrasse in conflitto né con il contenuto normativo delle precedenti Convenzioni internazionali, né con quello degli ordinamenti degli Stati membri66.

Dal Green Paper sono poi derivate numerose Direttive aventi come fine quello di uniformare le normative degli Stati membri sulle questioni inerenti la proprietà intellettuale. L’importanza del Libro Verde è stata proprio quella di aver dato adito a riflessioni che successivamente hanno determinato l’emanazione di Direttive a tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi.

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