3. Prime convenzioni internazionali
1.1. Direttiva 92/100/CEE
Per far fronte alle differenze, in materia di tutela giuridica, del diritto d’autore e dei diritti connessi tra gli Stati membri, visto e considerato che tali differenze comportano inevitabilmente il sorgere di barriere commerciali che compromettono il buon funzionamento del mercato interno67, il Consiglio delle Comunità Europee, in data 19 novembre 1992, ha emanato una specifica Direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito68.
Le esigenze che sottendono la formulazione di questa Direttiva sono svariate. Da un lato i Considerando 1 e 3 specificano che la diversità normativa tra gli Stati membri compromette sia la libera concorrenza, sia uno degli obiettivi cardine del Trattato di istituzione della Comunità economica europea, ossia l’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne. Dall’altro69, vi è una presa di coscienza dell’importanza crescente che il noleggio e il prestito di opere protette dal diritto d’autore e dai diritti connessi sta avendo nel mercato e soprattutto il contingente sviluppo e la diffusione della pirateria in quest’ambito.
Viene inoltre evidenziata l’importanza di una tutela adeguata nei confronti dei soggetti in considerazione poiché questa rappresenta una colonna portante dello sviluppo economico e
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Cfr. Considerando n. 10, Direttiva 92/100/CEE 67
Cfr. Considerando n. 1, Direttiva 92/100/CEE
68 Direttiva 92/100/CEE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in G.U.C.E. n. L 346, 27.11.92
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culturale della Comunità70; ma non solo, il legislatore afferma che un’adeguata tutela è anche l’unico mezzo per garantire livelli di reddito adeguati per i titolari dei diritti71
. A tal proposito la Direttiva ammette la necessità di “introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti
interpreti o esecutori ricevano un’irrinunciabile equa remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva […]72”.
L’oggetto della Direttiva viene espresso all’articolo primo, esso consiste nel riconoscimento, da parte degli Stato membri, del diritto di autorizzare o proibire il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore. Sempre nel medesimo articolo il legislatore definisce il concetto di “noleggio” e di “prestito”. Per “noleggio” deve intendersi “la
cessione in uso per un periodo limitato di tempo ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”73
, mentre per “prestito”, analogamente al noleggio, si intende
sempre la cessione in uso per un periodo limitato di tempo ma in questo caso viene a mancare la componente lucrativa “quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico”74
. Successivamente vengono elencati quali siano i soggetti titolari del diritto di noleggio e di prestito, identificando, tra gli altri, l’autore per quanto concerne l’originale e le copie della propria opera, gli AIE relativamente alle fissazioni delle proprie prestazioni, e il produttore di fonogrammi per i propri fonogrammi. Il legislatore a tal proposito esclude dal suddetto diritto i progetti o i disegni di edifici o le opere inerenti l’arte applicata75.
Per quanto concerne la cessione del diritto il legislatore stabilisce che i diritti di noleggio e prestito possano essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a licenze contrattuali76.
Allo stesso tempo però stabilisce77 anche che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio della propria opera, quest’ultimo diritto, infatti, gli spetta per legge anche in caso di avvenuta cessione o trasferimento78. La presente Direttiva ammette la possibilità che il diritto all’equa remunerazione venga gestito da società di gestione collettiva che rappresentino gli interessi degli autori e artisti interpreti o esecutori.
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Cfr. Considerando n. 5, Direttiva 92/100/CEE 71
Cfr. Considerando n. 7, Direttiva 92/100/CEE 72 Cfr. Considerando n. 15, Direttiva 92/100/CEE 73
Art. 1, Co. 2, Direttiva 92/100/CEE 74
Art. 1, Co. 3, Direttiva 92/100/CEE 75 Art. 2, Co. 3, Direttiva 92/100/CEE 76
Art. 2, Co. 4, Direttiva 92/100/CEE 77
Alll’Art. 4, Direttiva 92/100/CEE 78
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Il Capo II della Direttiva analizza i diritti connessi al diritto d’autore, considerandone quattro fattispecie.
La prima79 riguardante il diritto di fissazione che è un diritto esclusivo spettante ai soli artisti interpreti o esecutori, esso garantisce la possibilità di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.
La seconda80 tratta il diritto di riproduzione che spetta sia agli AIE sia ai produttori di fonogrammi, relativamente alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e ai loro fonogrammi. La terza81 concernente la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico che, come nel caso della fissazione, spetta soltanto agli artisti interpreti o esecutori. Questo diritto permette agli AIE di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche.
Infine, l’articolo 9 stabilisce sia agli AIE che ai PdF il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo, delle loro opere.
La presente Direttiva inoltre contempla, all’articolo 10, specifici casi in cui gli Stati membri possano prevedere delle eccezioni ai diritti stabiliti dalla Direttiva.
Il Capo III tratta la durata della protezione e distingue, seguendo le principali direttive in merito, la durata dei diritti d’autore da quella dei diritti connessi. Nel primo caso82
dispone che essa non sia inferiore alla durata stabilita dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie. Nel secondo caso83 dispone che essa non sia inferiore a quanto stabilito dalla Convenzione di Roma del 1961.