• Non ci sono risultati.

Direttiva 2001/29/CE

Nel documento Diritto d'autore in musica (pagine 36-39)

3. Prime convenzioni internazionali

1.2. Direttiva 2001/29/CE

Uno degli obiettivi principali del Trattato istitutivo della Comunità europea era di dar vita ad un mercato interno libero da frontiere, dotato di un sistema che limitasse le distorsioni della

79

Art. 6, Direttiva 92/100/CEE 80 Art. 7, Direttiva 92/100/CEE 81

Art. 8, Direttiva 92/100/CEE 82

Art. 11, Direttiva 92/100/CEE. 83

33

concorrenza causate per lo più dalla presenza di normative differenti all’interno del territorio comunitario. Per poter raggiungere e concretizzare questo obiettivo risultava necessario cercare di armonizzare le legislazioni degli Stati membri sul tema. Per perseguire questo scopo il Parlamento Europeo insieme al Consiglio emanarono, il 22 maggio 2001, una Direttiva “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società

dell’informazione”84

.

Ulteriore funzione della Direttiva, non secondaria a quanto finora detto, è stata quella di aver definito le linee guida per l’adozione dei due Trattati WIPO/OMPI85, da parte delle legislazioni dei singoli Stati membri86.

La presente Direttiva è costituita da quindici articoli divisi in quattro capi.

Il primo Capo consta di un solo articolo inerente l’obiettivo e il campo di applicazione della Direttiva che, com’è espresso dal titolo della stessa, riguarda il diritto d’autore e i diritti connessi con particolare riferimento alla società dell’informazione. Come campo di applicazione quest’articolo identifica una serie di direttive che non vengono pregiudicate dal testo della Direttiva in esame.

Il secondo Capo invece tratta i diritti e le eccezioni ad essi ammesse. Il legislatore europeo identifica tre tipologie di diritti sottoposti a tutela.

Il primo87 è il diritto di riproduzione, garantito agli autori, agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi in relazione, rispettivamente, alle loro opere, alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e alle loro riproduzioni di fonogrammi. Trattasi di un diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualunque tipo di riproduzione. Infatti la norma in oggetto cita sia la riproduzione diretta, intendendo come tale quei tipi di riproduzioni immediate effettuate su qualunque tipologia di supporto; sia indiretta, ossia realizzata mediante più steps88. Con il richiamo al carattere della “temporaneità” il legislatore voleva, inoltre, comprendere anche quelle registrazioni che giacciono, come copie, nella memoria del computer. La successiva specifica “[…] in qualunque modo o forma” denota la presa di coscienza da parte della Commissione dell’importanza di considerare come nuovi oggetti di tutela anche quelli derivanti

84

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, in G.U.C.E. n. L167, 22.6.2001.

85 Trattasi del Trattato WCT, v. supra paragrafo 3.4.1. e del Trattato WPPT, v. supra paragrafo 3.4.2. 86

Considerando n. 15, Direttiva 2001/29/CE. 87

Art. 2, Direttiva 2001/29/CE.

34

dalle forme di tecnologia digitalizzata. Il secondo89 è il diritto di comunicazione al pubblico. Con questa norma il legislatore fa una lieve distinzione, dovuta all’oggetto tutelato, tra il diritto esclusivo spettante agli autori e quello spettante agli altri soggetti considerati dalla Direttiva. Infatti, quando al primo comma parla del diritto in capo agli autori, tratta della “comunicazione al pubblico”, la quale era stata precedentemente definita come “concernente tutte le

comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine”90. Mentre al secondo comma, parla di diritto esclusivo di autorizzare o vietare la “messa a disposizione del pubblico”, comprendendo “tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico

non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti […]”91. È importante notare che la specifica “su filo o senza filo” indica la comprensione degli atti di trasmissione via Web, che vengono quindi coperti dalla tutela giudiziaria prevista dalla Direttiva in commento. L’ultimo comma dispone che tale diritto non si esaurisca con alcun atto di messa a disposizione del pubblico o di comunicazione al pubblico92.

L’articolo 4 enuncia l’ultimo diritto esclusivo presente nel testo: il diritto di distribuzione, spettante soltanto agli autori relativamente all’autorizzazione o al divieto di qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o delle copie, attraverso la vendita o in altro modo.

Per quanto concerne le eccezioni e le limitazioni consentite, l’articolo cinque ne fa un’elencazione tassativa sebbene queste siano facoltative, in modo da consentire agli Stati membri di scegliere liberamente se adottarle o meno, ma non consentendogli di prevederne di nuove oltre a quelle indicate.

L’unica eccezione obbligatoria a tutti gli Stati membri riguarda gli atti di riproduzione temporanea che, proprio grazie alle loro caratteristiche insite, come l’irrilevanza economica e il carattere accessorio e temporaneo, sono da ritenersi esclusi dal diritto di riproduzione93.

Il secondo paragrafo del medesimo articolo analizza in dettaglio tutte le possibilità cui gli Stati membri possono disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione, individuando cinque casi specifici, tra i quali le riproduzioni per uso privato e le riproduzioni a fini di istruzione o effettuate da istituzioni sociali pubbliche.

89

Art. 3, Direttiva 2001/29/CE.

90 Considerando n. 23, Direttiva 2001/29/CE. 91

Considerando n. 24, Direttiva 2001/29/CE. 92

Art. 3, Co. 3, Direttiva 2001/29/CE. 93

35

Il terzo paragrafo determina la possibilità che gli Stati membri dispongano altre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione o di comunicazione al pubblico, individuando, anche in questo caso, una serie di ipotesi possibili e determinate.

Il Capo III tratta la tutela delle misure tecnologiche e delle informazioni sul regime dei diritti, con forte richiamo alle misure stabilite dai Trattati WIPO94. Tra gli obblighi presenti in questa sezione assume una notevole rilevanza la previsione di un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche95

. Al fine di rendere chiara ed univoca la risposta degli Stati aderenti, la Direttiva dà una definizione di cosa si debba intendere per “misure tecnologiche”: “tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso

del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso.”96

A conferma dell’importanza dell’adozione di misure di protezione contro illeciti, l’articolo otto prevede, tra le disposizioni comuni, sanzioni e mezzi di ricorso, per i quali è prevista la rispondenza a tre caratteristiche essenziali: l’efficacia, la proporzionalità e la dissuasione.

Nel documento Diritto d'autore in musica (pagine 36-39)