3. Conseguenze della digitalizzazione in campo musicale
3.4. Procedimenti ed iniziative volte a limitare la pirateria musicale online
Abbiamo visto, in precedenza, come l’avvento della digitalizzazione abbia consentito lo svilupparsi di sempre nuove forme di elusione delle normative, ampliando continuamente la parte sommersa del mercato musicale. Per far fronte a queste dinamiche non è bastato implementare la normativa sui diritti esclusivi spettanti agli autori e ai detentori di diritti connessi, bensì si è ritenuto necessario un intervento più prettamente tecnico che agisse direttamente sulle opere e sui dispositivi atti a contenerle. Pertanto se da un lato questi fattori sono stati resi necessari dall’incessante avanzata tecnologica, dall’altro per limitarli si è ricorsi all’ausilio della tecnologia stessa.
Al fine di fronteggiare le richieste, avanzate dai titolari dei diritti, di controllo sulle opere ex post, ovverosia nel momento in cui queste si trovino nelle mani dell’utente finale, sono stati ideati dei sistemi di gestione dei diritti digitali, noti come “Digital Right Management242”. Questi “non tutelano solo il prodotto intellettuale, ma estendono la loro protezione anche agli
strumenti informatici posti a difesa della creazione243”. Tali strumenti di gestione dei diritti
digitali vengono generalmente distinti in due categorie.
La prima concerne le misure tecnologiche di protezione244. Tale distinzione si presenta per la prima volta nei Trattati internazionali WIPO/OMPI del 1996. Infatti, l’articolo 11 del Tratto WCT, dispone un obbligo generale in capo alle Parti contraenti di prevedere un’adeguata tutela giuridica e di disporre efficaci mezzi di ricorso contro l’elusione delle misure tecnologiche adottate dagli autori nell’esercizio dei loro diritti, al fine di impedire il compimento di atti illeciti. La medesima previsione è presente anche nel testo del Trattato WPPT245 in capo ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti e agli artisti esecutori.
242
Abbreviato DRM.
243 Da D. D’AGOSTINI, A. PIVA, Diritto d’autore tra Digital Right Management e Creative Commons, in D. D’AGOSTINI, A. PIVA (a cura di), ICT e diritto, Mondo Digitale, n. 1, Marzo 2007, in part. p. 72.
244
Abbreviato MTP. 245
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Trattasi di obblighi generali al fine di permettere poi, ai singoli Stati aderenti, la previsione di norme più attinenti alle proprie legislazioni interne.
Nel contesto europeo la Direttiva che ha apportato un contributo maggiormente significativo all’ambito analizzato, è stata quella sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione246
. In particolare essa tratta degli obblighi relativi alle misure di sicurezza, imponendo agli Stati membri la previsione di un’adeguata tutela giuridica contro “l’elusione di efficaci misure tecnologiche” e contro “la
fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi” che abbiano
come finalità quella di eludere le misure di protezione dei diritti spettanti all’autore o ai titolari dei diritti connessi247.
A livello nazionale il D. Lgs. di attuazione della Direttiva 2001/29/CE248 ha consentito l’aggiunta, nella legge speciale sul diritto d’autore, dell’articolo 102-quarter concernente le misure tecnologiche di protezione, la cui formulazione ricalca pedissequamente quanto disposto, in merito, dalla corrispondente direttiva.
Si è dibattuto molto, in dottrina, sulla sussistenza di un’ incompatibilità tra il sistema previsto di protezione delle opere attraverso l’adozione di misure tecnologiche249
e la normativa stabilita per la copia privata250. Infatti, il potere concesso ai titolari dei diritti di controllare e decidere le misure tecnologiche di protezione da applicare alle proprie opere può potenzialmente ostare con il diritto, in capo ai consumatori finali, di riprodurre, per uso personale e senza finalità lucrative, l’opera legittimamente acquistata. Il comma quarto dell’articolo sulla riproduzione privata per uso personale prevede che “i titolari dei diritti sono
tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art. 102- quarter, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, […] possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”.
Nonostante questa previsione, permane il dubbio sull’effettiva coordinazione delle suddette normative, se infatti, per quanto attiene alle opere aventi un supporto materiale la legge
246
Direttiva 2001/29/CE.
247 Cfr. Art. 6, Direttiva 2001/29/CE. 248 D. Lgs. 68/2003. 249 Art. 102-quarter, L. 633/1941. 250 Art. 71-sexies, L. 633/1941.
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garantisce la possibilità di dar vita ad almeno una duplicazione analogica, il medesimo principio non è applicabile alle opere in formato digitale.
Da un punto di vista più tecnico le misure in analisi si possono distinguere in due categorie a seconda dell’oggetto controllato. La prima concerne il “controllo dell’accesso all’opera”, riscontro che avviene per mezzo di programmi che limitano specifiche utilizzazioni dell’opera assoggettandole al requisito del possesso di determinate credenziali di autenticazione251. Esemplificativa di questa categoria è l’uso della crittografia, la quale consente di proteggere il contenuto dell’opera rendendolo incomprensibile o inaccessibile fino al momento della decodificazione252, che solitamente corrisponde all’inserimento di ID e
password. La seconda categoria riguarda il “controllo dell’uso dell’opera”. Rientrano in questa
classe quelle misure atte a impedire o limitare la possibilità di copia, esistono infatti sistemi tecnologici che intervengono sia sui dispositivi che sui supporti consentendo una sola copia digitale ad uso personale delle opere protette legalmente acquistate. Esemplificativo di questo sistema è SCMS253 che viene incorporato sia sui CD vergini che sui dispositivi di masterizzazione dei CD. Esso contiene un software il cui scopo è di controllo delle informazioni contenute sul CD al fine di accettare o meno il supporto, in base alla sua provenienza254. Rientrano anch’essi in tale categoria, quei sistemi che impediscono l’azione di ripping al fine di trasformare le tracce di un CD audio in formato MP3.
La seconda macroclasse, all’interno del DRM, è costituita dalla tutela delle informazioni sul regime dei diritti. Anche in questo caso, come per le misure tecnologiche di protezione, le prime forme di tutela risalgono al 1996 in sede dei Trattati internazionali WIPO/OMPI255.
In particolare il Trattato WCT definisce cosa si debba intendere per “informazioni sulla gestione dei diritti” comprendendo le informazioni che identificano l’opera e il suo autore, i titolari di qualsiasi diritto sull’opera e anche le informazioni che ineriscono le condizioni di utilizzazione dell’opera. Inoltre al primo comma stabilisce l’obbligo, in capo agli Stati aderenti, di prevedere delle misure sanzionatorie qualora si sia in presenza di atti di soppressione o modificazione di qualsiasi informazione elettronica, nonché ciò avvenga anche nelle fasi di
251
D. DE ANGELIS, Op. Cit., in part. pp. 195 ss. 252
P. CERINA, Protezione tecnologica delle opere e sistemi di gestione dei diritti d’autore nell’era digitale: domande e risposte, Il Diritto Industriale, n. 1, 2002, in part. p. 85.
253
Acronimo di Serial Copy Management System. 254
D. DE ANGELIS, Op. Cit., in part. pp. 195-196. 255
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distribuzione, importazione, radiodiffusione etc256. Analogamente a quanto disposto nel testo del WCT si ritrova anche nel testo del Trattato WPPT257.
In ambito europeo, similmente a quanto disposto per le misure tecnologiche di protezione, rileva la Direttiva 2001/29/CE, che all’articolo settimo stabilisce, in capo agli Stati membri, l’obbligo di prevedere “un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia
consapevolmente senza averne diritto” atti di rimozione o alterazione delle informazioni
elettroniche contenute nelle opere d’ingegno o distribuisca, importi, diffonda per radio o televisione, comunichi o metta a disposizione opere dalle quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche. È importante notare la presenza dell’elemento della consapevolezza. Questi sistemi infatti, non agiscono sull’opera, ma informano colui che la usa in modo tale da non poter ritenere in buona fede colui che ne fa un uso illecito, poiché preventivamente informato.
In ambito nazionale la normativa segue le disposizioni europee, in particolare il testo dell’articolo 102 quinquies258
, introdotto con il D. Lgs. 68/2003, è equivalente a quanto stabilito dal settimo articolo della Direttiva 2001/29/CE.
L’esempio più classico di sistemi di informazioni sui diritti d’autore è il watermark259
,
che consiste in un procedimento stenografico mediante il quale le informazioni vengono inserite elettronicamente all’interno dell’opera, rendendola in tal modo sempre riconoscibile. Ciò che trasmette è da un lato, la fonte del contenuto, ossia l’autore, i titolari dei diritti sull’opera etc., e dall’altro, il regime della licenza. Questi sistemi consentono all’opera di essere sempre riconosciuta, sia essa su di un supporto tangibile, sia distribuita in Rete.
La differenza tra le misure tecnologiche di protezione e le informazioni sul regime dei diritti consta nella diversa finalità: le prime di controllo, mentre le seconde di identificazione. Molto spesso, nella pratica, vengono utilizzati dei sistemi ibridi tra queste due macrocategorie, che consentano sia di fungere da controllo sia di trasmettere le informazioni volute.
256 Art. 12, Trattato WCT. 257
In part. all’Art. 19, Trattato WPPT. 258
Della L. 633/1941. 259
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4. ENTI DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE E DEI DIRITTI