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39 403 a cagione delle difficoltà legate all’individuazione dell’esatto valore di alcuni strumenti finanziari non azionari – ed in particolare quelli

illiquidi difficilmente valutabili - detenuti in portafoglio

404

. Sennonché

and German law is to generate fair value so that the rights of the collateral provider and his other creditors not be prejudiced. In all cases, there is a mechanism in place that guarantees a more or less objective price, such as a public auction, the permission of a judge or an agreement after the moment of default. These mechanisms guarantee a level of objectivity, and prevent abuse by the security taker” (KEIJSER, op. cit., 281).

403 Il principio contabile internazionale IAS 39 è stato adottato con Regolamento CE n. 2086 del 19 novembre 2004 (in GU L 363 del 9 dicembre 2004).

404 Il prezzo, invero, di fatto esprime il giusto valore di un bene in condizioni di mercato normali; quando il mercato è turbato da circostanze anomale il prezzo sconta una sottovalutazione o sopravvalutazione degli asset rispetto al valore indicato in bilancio. Come ha osservato DE ANGELIS L., op. cit., 119 ss. “talvolta […] i prezzi di mercato sono poco significativi per l’individuazione del valore corrente di determinati strumenti finanziari, come accade ad esempio quando un mercato è poco attivo o non ben consolidato, ovvero i volumi trattati sono scarsi in relazione alla quantità degli strumenti da valutare; e talaltra, infine, un

market value non è proprio disponibile, come quando gli strumenti da valutare non sono

negoziati in alcun mercato organizzato – o regolamentato, o ufficiale – e per i prezzi dei medesimi non esiste alcuna rilevazione sistematica, per quanto ufficiosa. In tali ipotesi dovrà dunque farsi ricorso – per individuare con grado apprezzabile di approssimazione il fair value – ad altre tecniche valutative, che possono consistere, a seconda della varietà degli strumenti anzidetti, nell’analisi dei flussi finanziari attualizzati, in altri metodi di determinazione del prezzo delle opzioni o di diversi prodotti strutturati articolati in funzione di procedimenti di matematica finanziaria o di parametri desunti dall’applicazione di formule di finanza aziendale, od anche nell’astrazione di una fascia di valori entro cui possa ragionevolmente stimarsi ricadere il valore corrente dello strumento finanziario in esame”. Come viene ricordato (GNES P., Regole contabili, la credibilità al test della crisi, in Il Sole 24 Ore, 24 novembre 2008, 27), a seguito del crollo delle quotazioni degli strumenti finanziari avutosi nella crisi dell’autunno 2008 - dipeso anche da fattori eccezionali che hanno fatto venir meno il regolare funzionamento dei mercati – il 13 ottobre 2008 lo IASB (International accounting standards board) sulla falsariga di quanto già deliberato dal FASB (Financial accounting standards board, standard setter USA) d’accordo con la Security and Exchange Commission il 10 ottobre 2008 (v. comunicato stampa reperibile sul sito www.tasb.org) ha autorizzato – con un emendamento del principio contabile IAS 39 immediatamente recepito dalla Commissione Europea con il Regolamento 15 ottobre 2008, n. 1004 – le imprese che adottano gli Ias a riclassificare le obbligazioni e altri titoli di debito, quotati in mercati divenuti “non attivi” e/o illiquidi, tra i titoli immobilizzati, valutabili al costo

storico anziché a prezzi di mercato: in particolare non vi è più l’obbligo di utilizzare il riferimento ai prezzi di mercato anche per i titoli negoziati potendosi invece fare riferimento al valore al 1° luglio 2008, cioè prima del grande crollo dei mercati finanziari e quindi ad un “costo cristallizzato” (la “sospensione” del mark-to-market era stata auspicata già da ZINGALES L., Mark-to market, quella regola da sospendere, in Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2008, in

www.ilsole24ore.it; v. pure ID., I nodi del mark-to-market e le modifiche agli accordi di Basilea, in Il Sole 24

Ore, 15 ottobre 2008, in www.ilsole24ore.it e la relativa facoltà, in relazione al FAS 157, era stata

espressamente attribuita alla SEC dalla § 132 dell’Emergency Economic Stabilization Act del 2008). Pertanto, nel caso in cui l’entità che redige il bilancio in base agli ISFR attualmente in vigore debba valutare taluni strumenti finanziari al fair value, devono essere considerate le particolari condizioni di tensione del mercato finanziario di riferimento al momento della valutazione. Le norme IFRS richiedono infatti che il fair value, ove possibile, sia pari al prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto di valutazione, ma specificano pure che col termine fair value si fa riferimento a un valore “equo” che deriva da normali e ordinate negoziazioni di mercato e non in condizioni di liquidazione forzata o di particolare stress per gli operatori, né tanto meno quando il mercato per i singoli strumenti o nel suo complesso è “illiquido” e/o “inattivo”, come osservato negli ultimi mesi soprattutto sui mercati statunitensi (v. pure MEZZABOTTA C.,

Novità IASB sulla riclassificazione degli strumenti finanziari, in Amm. e fin., 2, 2009, 22). Ciò non

significa, però, che anche in condizioni di particolare stress dei mercati finanziari non esistano negoziazioni “normali”, che possono regolarmente essere prese a riferimento per le valutazioni al fair value degli strumenti finanziari (MEZZABOTTA C., op. cit., 22). Secondo il FASB e lo IASB, ora allineati nelle loro posizioni, quando non esistono “normali negoziazioni di mercato” e ciò non permette di utilizzare le quotazioni di mercato come fair value nella redazione dei bilanci, appare accettabile la determinazione del “valore equo” degli strumenti in portafoglio sulla base di ipotesi formulate direttamente dall’entità che redige il bilancio sui flussi finanziari futuri ricavabili da tali strumenti e sulla rischiosità degli stessi, utilizzando quindi modelli valutativi che facciano perno solo (o in gran parte) su tali ipotesi, invece che unicamente (o prevalentemente) su input ricavabili dal mercato (MEZZABOTTA C., op. cit., 22-23 la quale auspica al riguardo che venga chiarito, possibilmente con esempi di situazioni specifiche, se e quando si possa considerare, in Italia, l’esistenza di un “mercato inattivo e/o illiquido”, tenendo conto delle peculiarità degli scambi di Borsa del nostro Paese in termini di volumi e prezzi; ciò al fine di determinare se e in quali condizioni le norme concernenti l’utilizzo di modelli valutativi interni all’entità che redige il bilancio siano applicabili alla valutazione al fair

value degli strumenti finanziari quotati sui mercati italiani). In relazione a tale ultima ipotesi

viene tuttavia rimarcato come, nel dibattito attuale, pur non essendo in discussione l’utilizzo del fair value, sia stato avviato un ripensamento su come applicare i principi rimuovendo le esasperazioni e le forzature: infatti, ripudiando il criterio del mark to model, con un’applicazione “ragionata” del fair value che tenga conto del valore fondamentale dello strumento finanziario (fundamental value), è possibile consentire una corretta rappresentazione delle voci di bilancio anche in situazioni esasperate di mercato (MEAZZA M. – ROCCA E., op. cit., 4; ID., Fair value

congelato dal terzo trimestre, in Il Sole 24 Ore, 8 ottobre 2008, 2; ID., L’Europa stringe sul “fair

value”-Strada complessa per il fair value, in Il Sole 24 Ore, 9 ottobre 2008, 13). E’, ad es., il caso di quanto

avvenuto in occasione della fusione per incorporazione di Wachovia in Wells Fargo ove, approfittando delle nuove disposizioni della Security and Exchange Commission è stato rivisto al ribasso il valore dei prestiti sofferenti non secondo l’interpretazione più stringente del

mark-to-market ma secondo la logica del fair value, cioè guardando al valore intrinseco degli asset anziché

a quanto i mercati sono disposti a pagarli in fasi di grandi incertezze (POGGI C., Crisi: Wells

inoltre quanto proposto da Riccardo Banchetti consulente di PriceWaterhouseCooper, nell’intervista contenuta nell’articolo di LONGO M., <<Il Tier 1 resta solo un’illusione>>, in Il Sole

24 Ore, 17 marzo 2009, 39 il quale auspica la creazione di bad bank per gli attivi “problematici”

(che non definisce “tossici”): “la bad bank deve essere come un fondo chiuso, con l’obiettivo di massimizzare il valore di vendita in un’ottica di lungo periodo: 10 o anche 20 anni. Per questo gli attivi devono essere ceduti non al prezzo di mercato attuale, ma al cosiddetto “fair value”: cioè ad un valore che tenga conto di un mercato normalizzato e delle possibili rivalutazioni future […] Il fair value dovrebbe essere valutato sulla base di alcuni stress-test, i più oggettivi e quantitativi possibile. Insomma si prende un portafoglio di attivi problematici e lo si “stressa”, ipotizzando vari scenari, per vedere come va in futuro. Così si fissa il prezzo”. L’esigenza di privilegiare il “valore recuperabile” emerge da un Convegno tenutosi all’Università Bocconi di Milano il 25 febbraio 2009 di cui dà notizia MEAZZA M., Test prudenti

sulle perdite, in Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 2009, 27; v. pure BINI M.-GUATRI L., op. cit., 27 i quali sottolineano l’esigenza di, “nei limiti consentiti dalle complicate norme che costituiscono gli Ias/Ifrs, immaginare altre vie che sappiano evitare gli scogli sui quali le scelte “ordinarie” andrebbero inesorabilmente a infrangersi, con conseguenti sopra o sotto valutazioni”): in tale direzione sembra essersi mossa anche la Security and Exchange Commission (ROCCA E., La Sec in

campo per <<salvare>> il mark-to-market, in Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2009, 3 relativamente al SEC

REPORT TO CONGRESS ON MARK-TO-MARKET ACCOUNTING, DELIVERED, DEC. 30, 2008, in

http://www.sec.gov/news/studies/2008/marktomarket123008.pdf con cui la stessa in attuazione del §

133 dell’Emergency Economic Stabilization Act del 2008 ha deciso di non sospendere il

mark-to-market.)

Sul punto è intervenuto anche il presidente della Federal Reserve Bernanke per il quale il

mark-to-market non va sospeso ma “aggiornato”: “si tratta della tecnica che attribuisce valori teorici di

mercato a titoli in portafoglio delle banche, aggiornandoli con i movimenti a breve del valore teorico del titolo; la tecnica ha due obiettivi, garantire la trasparenza dei portafogli e tenere sotto controllo la posizione di liquidità della banca: se un titolo registrato a cento con scadenza a dieci anni vale 50 al quinto anno, la sua valutazione – teorica – perché la banca non intende venderlo, peggiora la posizione di liquidità dell’istituto. E finisce per fare da volano negativo nel momento in cui i mercati passano un momento di instabilità strutturale come l’attuale” (PLATERO M., Crisi, il mea culpa di Bernanke, in Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2009, 2).

Per le più recenti iniziative del FASB, v. RIOLFI W., Via il mark to market? La Borsa spicca il volo, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2009, 6.

Sempre sull’emendamento al principio dello IAS 39, v. ROCCA E., Nuovo IAS 39: il sigillo UE lo

rende più docile, in Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2009, inserto Norme e tributi, 13-14 il quale riferisce

pure che gli emendamenti non si occupano della determinazione del fair value nei casi in cui un mercato non sia più attivo e che in proposito occorre fare riferimento al documento IASB EXPORT ADVISORY PANEL, Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets

that are no longer active emanato nel mese di ottobre 2008 dagli esperti Iasb (analogo a quello

emanato dal Fasb il 10 ottobre 2008) reperibile sul sito Internet www.iasb.org; v. pure IASB,

Using judgement to measure the fair value of financial instruments when markets are no longer active. An IASB Staff Summary, ottobre 2008, reperibile anch’esso sul sito Internet www.iasb.org. QUAGLIO A., Illiquide oppure insolventi?, in Plus24, Il Sole 24 Ore, 7 marzo 2009, 15 ricorda come “Blackstone, secondo Bloomberg, ha abbattuto al 100% il valore di <<alcuni miliardi di dollari di debito acquistati l’anno scorso da Deutsche Bank>>. Il megafondo ha applicato rigorosamente il mark-to-market e non si è avventurato in stile di <<valori recuperabili>> per i suoi attivi distrutti”.

vi è una tendenza a considerare come sinonimi l’”illiquidità” del titolo e