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APP� CAGLIARI 23 maggio

Nel documento Il diritto d'autore in ambito universitario (pagine 98-101)

L’UTILIZZAZIONE DI OPERE DELL’INGEGNO IN AMBITO ACCADEMICO: IPOTESI TIPICHE E INDICAZION

APP� CAGLIARI 23 maggio

L’attività di controllo e di sorve- glianza del docenterelatore non inficia, escludendola, la compiu- tezza espressiva, l’originalità di forma e di contenuto della tesi di laurea, i cui diritti d’autore sono attribuiti in via esclusiva all’auto- relaureando.

relazione ai quali non è sempre facile individuare una precisa linea di demarcazione.

In linea di massima, tuttavia, possiamo osservare che la parafrasi – ovvero la riproposizione di un testo con parole diverse da quelle utilizzate dall’autore originario – si configura spesso come un “pla- gio mascherato”, e deve pertanto considerarsi un’attività illecita quando il soggetto che la effettua, pur modificando la forma ester- na dell’opera parafrasata, ne riproduca la forma interna per lunghi tratti (o comunque per tratti tali da violare una parte dell’opera altrui avente carattere creativo). Essa, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta [→ 171], può peraltro condurre a conseguenze molto gravi per lo studente (come la nullità del titolo di laurea), ed è pertanto fondamentale distinguerla dalla rielabo- razione.

Quest’ultima, infatti, diversamente dalla parafrasi, è attività pie- namente lecita, almeno nella misura in cui consista nella ripropo- sizione con una forma espressiva autonoma e originale delle idee espresse da altri soggetti: in questo caso, infatti, lo studente utilizza esclusivamente quegli elementi (ideali) di un’opera altrui che non sono protetti dal diritto d’autore e che sono, pertanto, liberamente utilizzabili da parte di chiunque.

La liceità di una rielaborazione creativa del pensiero altrui e la cor- relativa illiceità della parafrasi non escludono tuttavia che sia in ogni caso preclusa la possibilità di riprodurre testualmente, all’in- terno di una tesi di laurea o di un qualsiasi altro elaborato, il pen- siero altrui: un’attività del genere, tuttavia, sarà lecita solo nei limiti propri della “citazione” [→ 70] la quale:

(i) da un punto di vista quantitativo deve essere limitata a quel tan- to di parole che siano giustificate dallo scopo di critica o di disser- tazione, e

(ii) da un punto di vista qualitativo dovrà inserirsi funzionalmen- te all’interno del più generale discorso condotto dall’autore, come elemento che valga ad avallare o contrastare le tesi ivi sostenute.

La citazione, dunque, non deve mai essere interpretata come uno strumento atto a surrogare il lavoro di analisi critica, ma deve es- sere correttamente inteso come uno strumento funzionale a corro- borare tale analisi.

Anche per questa ragione, è fondamentale che la citazione sia sem- pre accompagnata, come prevede la nostra legge [→ 70.3], “dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figu- rino sull’opera riprodotta”.

3�2 Diritto d’autore e attività di ricerca

Le precisazioni fatte nel precedente par. 3.1 sulla distinzione tra pa- rafrasi, rielaborazione e citazione di un’opera possono considerarsi linee guida valide per la redazione di qualunque testo, ed è quindi opportuno tenerle a mente anche con riferimento allo svolgimento dell’attività di ricerca, per lo meno in tutti i casi in cui questa, come normalmente avviene, abbia come esito la redazione di un elabora- to scientifico di qualunque natura.

In molti casi, tuttavia, nella redazione di un testo non ci si limita alla sola citazione di opere o parti di opere letterarie, ma sorge anche la necessità di utilizzare altrui opere di natura diversa, come fotogra- fie o altre immagini reperite offline e online.

In relazione a quest’ultimo tipo di materiali è peraltro doveroso ri- cordare (cfr. par. 2.4) come vi siano tutt’ora molti dubbi sulla possi- bilità di ricorrere alla norma che consente di effettuare liberamente il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o parti di opera per finalità di insegnamento o di ricerca scientifica [→ 70].

È infatti opinabile che tali atti possano essere esercitati anche ri- spetto ad opere dell’ingegno diverse da quelle letterarie, come appunto quelle fotografiche o quelle dell’arte figurativa, senza che queste ne risultino in qualche modo snaturate.

Se questo è vero, dobbiamo però osservare che non tutte le immagini sono qualificabili come “opere fotografiche”. La nostra legge distingue in- fatti tra:

(i) le “opere fotografiche” in senso stretto, ovvero quelle che raggiungono un gradiente di creatività minimo, le quali sono tutelate come ogni altra opera dell’ingegno [→ 2]; (ii) le cosiddette “semplici fo- tografie” – ovvero le “imma- gini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita na- turale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, ivi comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche” [→ 87.1] – le quali sono tutelate mediante l’attribuzione al fotografo, per 20 anni, di un diritto connesso sulla riproduzione, la diffusione e lo spaccio del- la fotografia stessa [→ 88];

(iii) le cosiddette “mere riproduzioni fotografiche” – ovvero “le fo- tografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, dise- gni tecnici e prodotti simili” [→ 87.2] – le quali non ricevono dalla legge sul diritto d’autore alcuna specifica tutela.

Pertanto, ove si voglia riprodurre un’immagine all’interno di un ela- borato scientifico, sarà necessario in primo luogo valutare a quale delle tre categorie sopra indicate essa appartenga, così che: (i) ove si tratti di “opera fotografica”, sarà normalmente necessario richiedere il consenso dell’autore;

(ii) ove si tratti di “mera riproduzione fotografica”, sarà possibile utilizzarla liberamente, senza necessità di acquisire alcun consenso;

TRIB� BARI

Nel documento Il diritto d'autore in ambito universitario (pagine 98-101)