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PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL’OPERA

Nel documento Il diritto d'autore in ambito universitario (pagine 113-120)

CAPO II SOGGETTI DEL DIRITTO

PROTEZIONE DELLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL’OPERA

Art. 12

1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

2. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di eser- cizio del diritto di utilizzazione.

Art. 12-bis

1. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elabora- tore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’ese- cuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 12-ter

1. Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione eco- nomica dell’opera.

Art. 13

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonogra- fia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.

Art. 14

1. Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.

Art. 15

1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pub- blico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recita- zione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinemato- grafica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.

2. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effet- tuata a scopo di lucro.

Art. 15-bis

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. 2. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed edi- tori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consi- glio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell’interno. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione delle circostanze soggetti- ve ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della dispo- sizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l’accertamento dell’iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l’identificazione della sede dei soggetti e per l’ac- certamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documenta- bile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusiva- mente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell’esplicazione di finalità di volontaria- to.

Art. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera ha per oggetto l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pub- blico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di co- municazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizio- ne del pubblico

Art. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione

di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l’atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione ope- rante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi de- stinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comu- nicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via sa- tellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:

1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comu- nicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;

2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non si- tuata in uno Stato membro dell’Unione europea, ma la comunica- zione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l’organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono eser- citati nei confronti del soggetto che gestisce l’organismo di radio- diffusione;

c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da

un altro Stato membro dell’Unione europea e destinata alla ricezio- ne del pubblico.

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in com- mercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari. 2. Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comu- nità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso. 3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a dispo- sizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell’opera. 4. Ai fini dell’esaurimento di cui al comma 2, non costituisce eser- cizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini pro- mozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 18

1. Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di mo- dificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4.

2. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. 3. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi mo- dificazione.

Art. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del con- seguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o in- diretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L’autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il pre- stito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L’autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovi- sive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ot- tenere un’equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di ac- cordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall’articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all’articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 19

1. I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclu- sivo di ciascuno degli altri diritti.

2. Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

SEZIONE II

PROTEZIONE DEI DIRITTI SULL’OPERA A DIFESA DELLA

Nel documento Il diritto d'autore in ambito universitario (pagine 113-120)