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4.1 – CAMBIAMENTI NORMATIVI NEL TEMPO

“LA VOLUNTARY DISCLOSURE”

4.1 – CAMBIAMENTI NORMATIVI NEL TEMPO

Proposta dell’Onorevole Capezzone; 4.4 – Proposta dell’Onorevole Causi; 4.5 – Conseguenze della nuova proposta di legge;

4.1 – CAMBIAMENTI NORMATIVI NEL TEMPO

La “Voluntary Disclosure”, detta anche Collaborazione Volontaria, è una misura volta a promuovere il contrasto dei fenomeni di sottrazione dei redditi dall’imposizione realizzata mediante l’allocazione fittizia all’estero della residenza fiscale e l’illecito trasferimento e/o la detenzione all’estero di attività produttive. Si tratta pertanto di una disciplina diretta al contrasto di illeciti fiscali internazionali, istituita allo scopo principale di dare attuazione a quanto auspicato già nel 2010 dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e, più recentemente nell’aprile 2013, dalla relazione della Commissione per lo studio sull’Autoriciclaggio (Commissione Greco).

L’introduzione della Voluntary Disclosure in Italia, deriva infatti, oltre che dalla raccomandazione dell’OCSE del settembre 2010, nella quale vengono analizzati gli offshore disclosure programmes previsti da 39 paesi, anche da richiami emessi dalla

Commissione Europea nelle sue Comunicazioni al Parlamento e al Consiglio n. 722 del 6 dicembre 2012, volti ad incentivare l’adeguamento dello Stato. Gli altri stati hanno acconsentito in tempi relativamente brevi, a quanto dichiarato dall’OCSE, ponendo in essere, fin da subito, delle politiche agevolative finalizzate alla raccolta di capitali e, contemporaneamente, al contrasto all’evasione.

Negli Stati Uniti, per esempio, chi acconsente alla Voluntary Disclosure per i redditi non dichiarati derivanti da conti correnti esteri non subiscono la reclusione per evasione fiscale, ma deve versare per intero le imposte evase, oltre agli interessi. Le sanzioni tributarie vengono ridotte dal 50% (aliquota normalmente applicata) al 20% delle imposte evase.

In Germania, invece, inizialmente era possibile aderire ai programmi di Voluntary Disclosure, anche solo parzialmente; successivamente, dal 2011 in poi, tale possibilità è stata eliminata, imponendo il consenso totale alla procedura di Collaborazione Volontaria mediante la comunicazione di qualunque reddito detenuto all’estero. In tale Stato non si prevede l’applicazione di alcuna sanzione tributaria; nel caso del superamento della soglia penalmente rilevante, ovvero di 50.000 euro, il contribuente ha la possibilità di evitare procedimenti penali pagando un ulteriore sanzione del 5%.

In Belgio, invece il contribuente che aderisce alla procedura deve pagare un importo forfetario del 35% calcolato sul capitale detenuto negli anni non più accertabili, mentre per gli anni ancora accertabili deve sottostare ad un’ulteriore sanzione del 15% sui capitali non dichiarati (ordinariamente tali sanzioni vanno dal 10 al 200%) e non viene applicata alcuna sanzione penale.

In Francia viene applicata una sanzione tributaria che normalmente si attesta attorno al 40%, ma per tali casi viene ridotta dal 15% al 30% delle imposte evase; si prevede inoltre, la non applicazione di sanzioni penali e un’ulteriore sanzione che varia tra l’1,5% e il 3% del capitale detenuto illegittimamente all’estero senza obbligo di rimpatrio.

Infine, per quanto riguarda l’Italia, si conferma che il programma di Voluntary Discosure ha riscontrato sin dai suoi albori parere positivo; infatti la Commissione Greco, affermava che “uno strumento di grande utilità per la rilevazione di capitali illecitamente esportati e il conseguente incremento dei recuperi a tassazione

potrebbe rilevarsi l’introduzione di meccanismi di premialità in favore dei

contribuenti che si autodenuncino. […] Non esistono, invero, nell’attuale

ordinamento, particolari meccanismi di premialità, peraltro già molto diffusi

all’estero soprattutto nei paesi anglosassoni, che favoriscono comportamenti

collaborativi.49”. Dello stesso parere è pure l’Agenzia delle Entrate, la quale affida

all’UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali) il compito di “sperimentare l’azione di contrasto nello specifico settore (all’omessa dichiarazione

di redditi di provenienza estera) anche attraverso lo sviluppi di attività volte alla

49

Ministero della Giustizia, 3.5 Gli strumenti di premialità, in “Commissione Greco –

volontaria disclosure di attività economiche e finanziarie illecitamente detenute

all’estero da contribuenti nazionali50”.

L’iter giurisprudenziale della Collaborazione Volontaria in Italia, prende avvio con l’introduzione della “Legge di Stabilità 2014” che, mediante il Decreto Legge numero 4 del 28 gennaio 2014, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”,

prevede l’inserimento degli articoli 5-quater e 5-septies nel corpo normativo del Decreto Legge numero 167 del 28 giugno 1990, convertito con la Legge numero 227 del 9 agosto 1990, sul “Monitoraggio fiscale”.

Successivamente, si comprende che tale Decreto Legislativo denota un elevato grado di complessità, degli alti costi per l’adesione, una serie di aspetti disciplinati dalla norma non chiari, e delle possibili conseguenze negative in capo ai soggetti terzi coinvolti nella procedura, e pertanto si genera un fallimento di tale provvedimento. Per tali motivi la parte del Decreto Legge inerente la procedura di regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti oltre confine, non è stata convertito in Legge, mediante la conversione del 28 marzo 2014, numero 50. Si resta quindi in attesa di un nuovo provvedimento normativo recante delle agevolazioni, per chi intende far emergere i capitali e i beni detenuti all’estero in violazione della normativa sul riciclaggio.

Pertanto, il 1° aprile 2014 la VI Commissione Finanze ha avviato l’esame delle proposte di legge A. C. 2247 Causi e A. C. 2248 Capezzone, in materia di Voluntary Disclosure. Le proposte di legge intendono riproporre il contenuto dell’articolo 1 del Decreto Legge 4/2014 soppresso durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ossia di introdurre procedure atte a permettere al contribuente una sorta di collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria, al fine di garantire l’emersione e il rientro dei capitali all’estero. La discussione di tali proposte do legge è stata rimandata al mese di Settembre 2014.