L’ art. 27 del D.Lgs. 285/1992 ha previsto la possibilità di istituire negli Enti Locali il c.d. Canone non Ricognitorio. Tale canone si configura come una entrata patrimoniale che grava sui soggetti concessionari che utilizzano il suolo/sottosuolo pubblico pertinente alle strade di proprietà di Enti Locali per scopi commerciali.
Il canone non ricognitorio ha la funzione di corrispettivo, di vera e propria controprestazione per l’uso particolare del suolo pubblico e può essere determinato dall’Ente locale, con cadenza annuale (cfr. Circolare Ministero delle Finanze del 20/02/1996, n. 43).
In particolare, i commi 7 e 8 della citata circolare, prevedono il pagamento di una somma che, come affermato da costante giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez.
V., sentenze 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914), possa essere pretesa dall’Ente anche nel caso in cui per la stessa occupazione venga già pagata la TOSAP o il COSAP (con deduzione di quanto corrisposto a tale titolo).
A partire dal 01.01.2013 tale canone è stato introdotto nel ns. Comune, applicando le tariffe previste nell’apposito regolamento adottato e successivamente modificato dal Consiglio Comunale, al quale si rinvia per la consultazione. La vigente normativa che ha previsto la non applicazione del canone per le aziende di telefonia (art. 12 c. 3 Dlgs 33/2016), le numerose sentenze dei TAR, in prevalenza negative per gli Enti Locali che hanno annullato i regolamenti comunali con evidenti ripercussioni sui bilanci e, da ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato n. 1926/2016 - n.03921/2016 e n.
04130/2016 che hanno stabilito la non debenza del canone concessorio se l’occupazione dei servizi a rete da parte delle aziende non impedisce in tutto od in parte la fruizione della strada, hanno di fatto affossato definitivamente i regolamenti comunali istitutivi dello stesso. Per il triennio 2017 – 2019 non viene prevista dunque alcuna previsione di incasso.
Entro la fine dell’esercizio 2016 o entro il più ampio termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio, su indicazione dell’Amministrazione, si provvederà eventualmente alla predisposizione di specifica Deliberazione Consiliare di annullamento/modifica del Regolamento istitutivo del Canone Concessorio.
Si precisa comunque che l’ente, già nell’esercizio 2016, ha prudenzialmente accantonato al FCDE la corrispondente somma prevista in bilancio al fine di non alterarne gli equilibri in caso di mancato incasso, stante appunto l’incertezza normativa in materia, mentre negli esercizi 2017 – 2018 – 2019 non è stata prevista alcuna somma.
Strategia generale:
Si cercherà in generale di mantenere l’invarianza delle tariffe dei diversi tributi e imposte fatta salva la speciale disciplina relativa alla Tari e quanto già previsto nei documenti programmatici approvati. Ciò comunque è strettamente connesso alla manovra di bilancio sia interna che esterna. Al riguardo occorre comunque sottolineare come il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) stabilisca, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, ad eccezione della TARI.
Nel testo della Legge di Bilancio per l’anno 2017 varata dal Governo in data 15.10.2016 viene confermato anche per il 2017 il blocco totale delle aliquote dei tributi locali, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
Al momento della stesura del presente documento non si hanno indicazioni in merito ad altri possibili correttivi alla vigente normativa da prevedersi nella Legge di Stabilità per l’anno 2017, con eventuale maggiore compensazione da parte dello Stato del gettito che verra’ a mancare nelle casse comunali. Si tratta di una situazione di notevole incertezza che potrà essere chiarita solo con l’approvazione della citata legge di stabilità, che come tutti sanno entrerà in vigore il 1 gennaio del 2017.
Le tariffe dei servizi:
Per l’anno 2017
Le tariffe relative ai diversi servizi restano invariate rispetto all’esercizio 2016 fatta eccezione per le seguenti modifiche:
- servizio di trasporto scolastico e servizio pubblico di mense scolastiche.
Per entrambi i servizi, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, con l’applicazione del “Regolamento ISEE sulla disciplina e le modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e socio-educativi dei Comuni dell’ambito territoriale e dell’azienda SO.LE.”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.4.2016, entrerà in vigore una forma di tariffazione basata sulla progressione lineare, con la definizione di range reddituali e tariffari entro i quali ogni ente può stabilire le proprie rette.
- diritti di segreteria per gli atti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e sportello unico attività produttive: si è stabilito di assoggettare il permesso di costruire gratuito alla tariffa minima prevista per tutti i permessi di costruire.
Anche per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale, le stesse risultano invariate rispetto all’esercizio 2016 fatte salve le seguenti:
- servizio assistenza domiciliare anziani, servizio pasti a domicilio e asilo nido.
Per i servizi assistenza domiciliare anziani e pasti a domicilio, a partire dall’anno 2017, e per l’asilo nido, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, con l’applicazione del “Regolamento ISEE sulla disciplina e le modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali e socio-educativi dei Comuni dell’ambito territoriale e dell’azienda SO.LE.”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.4.2016, entrerà in vigore una forma di tariffazione basata sulla progressione lineare, con la definizione di range reddituali e tariffari entro i quali ogni ente può stabilire le proprie rette.
- corsi extra scolastici: a partire dall’anno scolastico 2017/2018, le tariffe subiranno variazioni rispetto all’anno scolastico precedente in considerazione dell’aumento dei costi dei servizi derivanti dal nuovo appalto.
Per un dettaglio delle tariffe si rinvia agli appositi atti deliberativi accompagnatori dello schema di bilancio 2017/2019.
Per gli anni successivi si rinvia a quanto indicato nella sezione strategica sulla strategia generale adottata per la previsione delle diverse entrate e recuperi.