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Capo 8° Aree per servizi ed attrezzature (F)

Nel documento Città di Valdagno Provincia di Vicenza (pagine 72-76)

Art. 119 Le zone territoriali omogenee F

1. Le zone territoriali omogenee F sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. Nelle zone F sono ammessi gli interventi da parte degli enti competenti per la realizzazione delle diverse attrezzature. E’ altresì ammesso l’intervento di soggetti privati, subordinato alla stipula di una convenzione.

2. La convenzione di cui al comma 1. stabilisce le forme ed i tempi di realizzazione delle strutture e le modalità della loro gestione, e in genere, gli aspetti di interesse pubblico. A garanzia della funzione pubblica delle strutture, è previsto l’uso gratuito delle stesse da parte del Comune nel caso che il proprietario non rispetti la convenzione. Le zone territoriali F per le quali è ammessa l’attuazione anche su iniziativa privata non costituiscono vincolo preordinato all’esproprio.

3. Nella cartografia del PI le zone territoriali omogenee F sono distinte in:

- F1 – zone per l’istruzione;

- F2 – Zone per attrezzature di interesse comune;

- F3 – Zone per attrezzature a verde, parco, gioco e sport - F4 – Zone per parcheggi

Per ciascuna zona è indicato con uno specifico codice la tipologia di attrezzatura. Tale codice ha valore indicativo, la modifica della tipologia all’interno dello stesso gruppo non costituisce variante al 4. La definizione delle destinazioni particolari contenute negli elaborati di P.I. può essere modificata ai PI.

sensi di legge, in sede di progettazione attuativa, secondo le seguenti prescrizioni:

a) è comunque rispettata la quantità prevista dalla legge per ciascun tipo di attrezzatura;

b) eventuali opere o destinazioni diverse da quelle previste negli elaborati di P.I., oppure realizzazioni in deroga alle norme del presente capo sono adeguatamente motivate, sia in rapporto al tipo di attrezzatura sia al suo inserimento nel contesto circostante con particolare riguardo ai problemi connessi con la mobilità e l’utilizzo della struttura stessa.

5. Le indicazioni progettuali riportate sugli elaborati di P.I. non sono da ritenersi vincolanti e possono essere modificate con l’approvazione del relativo progetto di opera pubblica sia in riferimento alla destinazione d’uso dell’area che al disegno progettuale proposto.

6. A salvaguardia della proprietà privata è ammessa la sola realizzazione di recinzioni prive di muratura.

Art. 120 F1 -Zone per Istruzione

1. Nella zona per l’istruzione sono ammesse le destinazioni d’uso inerenti l’istruzione, quali quelle a scuole, asili, centri culturali e simili.

2. Le nuove costruzioni rispettano i seguenti parametri:

a) il rapporto di copertura non può essere superiore a 0,50 mq/mq;

b) la distanza dalla strada non può essere inferiore a 5,00 m, eccezione fatta per i casi di allineamento su preesistenze;

c) la distanza dai confini non può essere inferiore a 5,00 m e comunque non può essere inferiore alla metà dell’altezza del fronte di progetto;

d) la distanza dagli altri fabbricati non può essere inferiore a 10,00 m.

3. Per le costruzioni esistenti, qualora non siano più funzionali all’uso originario, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire il loro recupero e le nuove funzioni compatibili, senza che ciò costituisca variante al P.I.

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Art. 121 F2 - Zone per attrezzature di interesse comune

1. Le zone per interesse comune, comprese le aree e gli impianti di pertinenza sia pubblici che privati, sono destinate alla realizzazione dei fabbricati e degli impianti, sia pubblici che privati, di cui al comma 2 e rispettano le specifiche normative nazionali e regionali vigenti.

2. Nelle presenti zone è ammessa la costruzione di edifici:

a) da riservare ai pubblici servizi, quali edifici comunali, poste, e simili;

b) di carattere culturale, sociale, assistenziale e sanitario;

c) di carattere tecnologico, quali depuratori, inceneritori, centro raccolta differenziata e simili.

3. Le nuove costruzioni rispettano i seguenti parametri:

a) il rapporto di copertura non può essere superiore a 0,5 mq/mq;

b) la distanza dalla strada non può essere inferiore a 5,00 m, ad eccezione dei casi di allineamento su preesistenze;

c) la distanza dai confini non può essere inferiore a 5,00 m e comunque non inferiore alla metà dell’altezza del fronte (Hf) di progetto;

d) la distanza dagli altri fabbricati non può essere inferiore a 10,00 m.

Art. 122 F2 - Zone per istituzioni religiose

1. Nella zona per istituzioni religiose è ammessa la costruzione di edifici inerenti al culto ed attività sociali, ricreative e culturali ad esse connesse.

2. Sono ammessi con intervento diretto se rispettati gli indici ed i parametri dell’Art. 121 . Art. 123 F3 - Zone per attrezzature a parco e gioco

1. Le aree a verde pubblico (identificate con la tipologia di riferimento n° 82, 83, 86, 92, 94) sono destinate a giardini pubblici, parchi ed attrezzature per la sosta ed il gioco all’aperto.

2. La vegetazione di nuovo impianto va scelta tra le specie autoctone specifiche del luogo.

3. Nelle zone a verde pubblico sono ammesse le strutture e infrastrutture quali chioschi, vialetti, strade di servizio, panchine, fontane, illuminazione, necessarie e funzionali alla destinazione specifica.

4. Per la realizzazione di corpi di fabbrica vanno comunque rispettati i seguenti indici:

a) la distanza dai confini non è inferiore a metri 5,00;

b) la distanza tra fabbricati non è inferiore a metri 10,00.

5. Sono curati, in particolare, l’inserimento del corpo di fabbrica nell’ambiente, il suo orientamento e la sua forma, la pendenza della falda di copertura ed il tipo di forature, con particolare attenzione ai materiali compatibili con l’area, al colore e, in generale, all’aspetto esterno.

Art. 124 F3 - Zone per attrezzature sportive

1. Nelle aree per impianti sportivi (identificate con la tipologia di riferimento n° 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93) sono ammesse esclusivamente le installazioni di impianti sportivi e delle costruzioni ad essi connesse, tra le quali è compresa la predisposizione di un’area di sosta per il transito dei camper. Il dimensionamento dei relativi edifici viene stabilito di volta in volta sulla base delle esigenze della migliore funzionalità, o secondo eventuali prescrizioni delle autorità competenti in materia.

2. Nel caso di realizzazione da parte di privati, sono ugualmente rispettate le norme vigenti per le analoghe opere pubbliche di medesime caratteristiche e funzioni.

3. E’ prevista un’adeguata dotazione di parcheggi, anche in relazione alle specifiche normative vigenti.

4. Oltre agli impianti sportivi e alle attrezzature a loro connesse, è ammessa la realizzazione di pubblici esercizi nella misura necessaria all’utenza prevista dall’impianto sportivo.

5. Le costruzioni non superano comunque i seguenti parametri:

a) il rapporto di copertura è di 0,50 mq/mq;

b) la distanza dalla strada non può essere inferiore a 5,00 m, eccezione fatta per i casi di allineamento su preesistenze;

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c) la distanza dai confini non è inferiore a 5,00 m e comunque non può essere inferiore alla metà dell’altezza del fronte di progetto;

d) la distanza dagli altri fabbricati non può essere inferiore a 10,00 m.

6. Nella zona destinata a impianti sportivi (individuata con le numerazioni F3/84,85 n. 44 e F3/84,85 n:

53) sita in località La Favorita è ammessa la realizzazione di una Cittadella dello Sport intesa come struttura destinata ad ospitare attività sportive al coperto e all’aperto di carattere agonistico e/o amatoriale. Sono ammesse anche attività di esercizi di vicinato, pubblici esercizi da intendersi come funzioni collaterali rispetto alla funzione sportiva.

Art. 125 F3 - Orti urbani

1. Il PI consente l’utilizzo per orti urbani delle aree di cui all’Art. 123 , con esclusione delle aree verdi di cui all’Art. 154 , nelle aree destinate a verde privato (VPr) e nelle zone agricole limitrofe al tessuto urbanizzato e alle contrade, sempre che tale uso non comprometta ambiti di valore paesaggistico o ambientale.

2. Gli orti urbani possono essere sia pubblici che privati.

3. Le finalità che il Pi persegue con tale norma sono:

- incrementare l’uso degli spazi pubblici a verde attraverso la realizzazione di strutture di servizio e socializzazione integrata, favorendo, con il presidio, la sicurezza dei parchi urbani.

- considerare gli Orti come realtà sociale, urbanistica e storica di primaria importanza;

- favorire la conoscenza e la diffusione della cultura degli orti su tutto il territorio comunale;

- valorizzare la qualità delle varie attività riconducibili agli orti;

- favorire la socialità e la partecipazione dei cittadini e le relative possibilità di aggregazione;

- favorire il recupero della manualità.

4. Gli orti realizzati negli spazi pubblici saranno destinati prioritariamente a soggetti in condizione di disagio sociale ed economico (pensionati, disoccupati, famiglie a basso reddito, ecc.), che esercitano l’attività di conduzione con finalità produttive non professionali, con obiettivi plurimi quali l’autoconsumo familiare, l’uso ricreativo, didattico, e finalità aggregative tra gruppi attivi che condividono valori di sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale.

5. In singoli orti di dimensione pari o superiore a mq. 50, è consentita la realizzazione di manufatti adibiti a deposito degli attrezzi e dei prodotti dell'orto che soddisfi le seguenti condizioni:

- superficie massima di mq 0,04 per mq. di orto fino al massimo di mq.10;

- i manufatti sono realizzati in legno con altezza massima in gronda di ml 2,10;

- assenza di impianti collegati all'acquedotto pubblico nonché di impianti di illuminazione esterna;

- divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e impianti elettrici aerei; eventuale illuminazione interna potrà essere alimentata con impianto fotovoltaico;

- divieto di realizzare recinzioni non schermate da essenze vegetali e di abbattere alberi;

- la realizzazione dei manufatti è vincolata al mantenimento dell'attività ortiva. Al termine dell'attività ortiva o in caso di abbandono della stessa, i manufatti dovranno essere rimossi;

- la realizzazione dei manufatti per il deposito degli attrezzi e dei prodotti dell'orto è subordinata alla preventiva verifica dell'assenza di altri manufatti;

- il richiedente deve, preliminarmente alla realizzazione, fornire atto d'obbligo a garanzia della rimozione del manufatto al momento della cessazione dell'attività ortiva.

6. Sono consentite vasche di raccolta accumulo idrico purché interrate e comunque dovranno essere evitati ristagni d'acqua a cielo aperto.

Art. 126 F4 - Zone per parcheggi

1. Nella cartografia di PI sono individuate le zone per parcheggi, distinguendo i parcheggi pubblici (P) e i parcheggi privati ad uso pubblico (p.).

2. Nelle zone per parcheggi sono concesse edificazioni di manufatti ed opere di interesse pubblico, sia in superficie che nel sottosuolo, relative al deposito degli autoveicoli.

3. Gli edifici destinati ad ospitare parcheggi rispettano le seguenti distanze minime:

a) dalla strada 5,00 m o su allineamento preesistente;

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b) dai confini 5,00 m e comunque non inferiore alla metà dell’altezza del fronte di progetto;

c) dagli altri fabbricati 10,00 m o in aderenza.

4. I parcheggi all’aperto, non poggianti su solai, sono progettati e realizzati in modo da definire esattamente le superfici destinate alla sosta e quelle per le corsie di distribuzione, anche utilizzando materiali diversi. E’

posta attenzione per garantire la massima permeabilità della superficie complessiva.

5. Quando previsto dal PI è ammessa anche la realizzazione di parcheggi privati ad uso pubblico per i quali l’utilizzo è sottoposto a convenzione.

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Nel documento Città di Valdagno Provincia di Vicenza (pagine 72-76)

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