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Capo 11° Tutele

Nel documento Città di Valdagno Provincia di Vicenza (pagine 87-95)

TUTELE DI NATURA STORICO MONUMENTALE

Art. 152 Norme generali

1. Nel rispetto dei contenuti del piano regionale territoriale di coordinamento l’attività dei soggetti pubblici e privati, per gli interventi di trasformazione del territorio e per il suo uso e gestione, si uniforma, anche in relazione alla salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali, alle prescrizioni, ai vincoli e alle direttive della normativa vigente in materia ambientale.

2. L’importanza del posizionamento dei fabbricati in riferimento ai segni ordinatori presenti sul territorio, ossia ai percorsi matrice e di impianto, alle vallecole, agli impluvi, ai fossi e alle sponde, alle curve di livello, ai crinali, con l’obiettivo della salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, deve essere sempre riconosciuta. Il progettista indica quale tra i seguenti elementi sono stati valutati:

a) l’orientamento spaziale;

b) il sistema viario;

c) i fossati;

d) l’orditura della campagna e della vegetazione lineare;

e) gli altri fabbricati circostanti.

Art. 153 Contesti figurativi dei complessi monumentali

1. Il PI recepisce dal PTCP (art.46) e dal PATI i contesti figurativi delle ville di particolare interesse provinciale.

L’obiettivo è quello di salvaguardare, oltre al manufatto architettonico, anche il contesto o l’ambito di riferimento.

2. All’interno di tali contesti devono essere garantiti:

- la conservazione dei coni ottici privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori atti a valorizzare la visibilità d’assieme degli stessi;

- il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti naturali del territorio storico-agrario circostante;

- la visibilità complessiva e i limiti del contesto figurativo, con schermature arboree per mascherare situazioni insediative esterne incongrue con l’oggetto della tutela.

3. All’interno dei contesti figurativi è ammessa l’edificazione nel rispetto degli art. 44 e 45 della Lr 11/04 prevedendo per gli elementi di degrado l’applicazione dei crediti edilizi. Devono essere eliminate la cartellonistica pubblicitaria e prevista la sostituzione di eventuali guard-rail con altre tipologie di protezione stradale consone ai luoghi per aspetti paesaggistici e storici.

4. Per gli edifici esistenti compresi nei contesti figurativi sono ammessi gli interventi che non comportano aumenti di volume. Sono fatti salvi eventuali accorpamenti di fabbricati condonati senza sopraelevazione, laddove l’intervento edilizio comporta un miglioramento dell’impatto visivo dei fabbricati compresi nei contesti figurativi.

Art. 154 Parchi, giardini e aree verdi da tutelare e da strutturare

1. Negli elaborati di P.I. è individuato il verde pubblico di pregio costituito da Parchi e Giardini. In tali zone non è ammessa la sostituzione e/o l’integrazione con specie vegetali non pertinenti e vanno mantenuti in efficienza gli elementi e le strutture presenti quali: viali, pavimentazioni, serre, gazebo e simili.

Sono ambiti di pregio: il parco La Favorita, il parco Villa Marzotto/villa Margherita, il parco di Villa Serena, il giardino di Casa Carlotto, il giardino di casa Gaianigo, il parco di Villa Valle Marzotto ora Biblioteca e Crocco, il giardino Convento delle Grazie.

In tali ambiti:

- devono essere tutelate le alberature e il verde di pregio, prevedendo anche la sostituzione delle conifere non di elevato interesse naturalistico con essenza caducifoglie di pregio;

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- deve essere ripristinata l’integrità figurativa originaria prevedendo la rimozione degli eventuali elementi detrattori;

- devono essere contenuti i movimenti terra.

2. Il PI riconosce agli ambiti denominati Campagna Festari, Grumo e alle aree in fregio all’Agno, in applicazione dell’art. 32 del PATI, le potenzialità per divenire parti del sistema dei parchi urbani e, a tal fine, le preserva dall’edificabilità e le inserisce all’interno di ambiti di perequazione o di lottizzazione nei quali è prevista la cessione a titolo perequativo.

Art. 155 Viali alberati ed esemplari arborei

1. Per i viali alberati (vegetazione lineare importante) individuata con apposita grafia sugli elaborati grafici di P.I., valgono le seguenti norme:

a) L’abbattimento di alberi è comunicato al Comune che entro 30 giorni può negarne l’autorizzazione;

b) le piante abbattute sono sostituite con altrettanti esemplari della stessa specie.

2. La vegetazione lineare importante è soggetta a vincolo ambientale per una fascia di 3,00 metri di profondità a partire dall’asse alberato.

3. Sono alberi di elevato interesse naturalistico quelli con circonferenza superiore a 3,00 metri, misurata ad un metro da terra, anche se non specificatamente individuati negli elaborati di P.I.. L’abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia sui detti alberi sono comunicati al Comune che entro 45 giorni può negarne l’autorizzazione. Le piante tagliate o quelle di cui si sia causata la morte, sono sostituite con esemplari di specie analoga, con le dimensioni minime di cm 30 di circonferenza all’altezza di metri 1,00 da terra.

4. Per le formazioni arboree lineari quali piantate, alberate, siepi e simili vanno impiegate le specie vegetali indigene e naturalizzate.

5. Il PI recepisce dal PATI l’individuazione dei seguenti grandi alberi:

- Faggio località Croce dei Popi - Castagno località Barchetto - Castagno località Giani

- Platano Ibrido giardino Villa Valle Corso Italia Si applicano le seguenti disposizioni:

- l’abbattimento, la potatura e gli interventi di dendrochirurgia su tali piante dovranno essere autorizzati, su precisa richiesta contenente relazione tecnica giustificativa, a firma di tecnico agronomo o forestale;

- per una corretta integrità dell’esemplare non è permesso porre cartelli, chiodature, fasciature, verniciature o altro che li deturpi o danneggi.

Art. 156 Manufatti di interesse storico - testimoniale - Viabilità minore - Sentieri - Percorsi pedonali

1. Sono degni di tutela i manufatti (situati entro e fuori terra) legati alla infrastrutturazione del territorio causata dall’evolversi dell’industria locale o dalle vicende belliche quali, ad esempio: pozzo di accesso miniera Monte Pulli, Ponte Briscola, Ponte Austriaco in località Campotamaso, Ponte “Delle Vasche”, Ponte “Del Tessitore”, ponti della città sociale e rifugi antiaerei della 2° guerra mondiale, seconda linea difensiva Monte Civillina (1°

guerra mondiale). Gli elementi di pregio legati alla storia produttiva e bellica individuati puntualmente sugli elaborati grafici di P.I., sono tutelati in tutta la loro estensione fisica. E’ prescritta la conservazione dei caratteri fisici originali (dimensioni, aspetto, relazioni con il contesto immediato) e l’utilizzo di tecniche e materiali appropriati nella predisposizione di interventi di manutenzione e restauro conservativo.

2. L’Amministrazione Comunale valorizza i percorsi minori, le ippovie e le strutture di supporto ed accessorie, formulando proposte di recupero, utilizzo funzionale, inserimento in circuiti culturali attrezzati e dettando norme per la loro salvaguardia, anche al fine di favorire l’incentivazione di attività agrituristiche e del tempo libero. Restano aperti al pubblico transito tutti i sentieri e i percorsi pedonali storicamente utilizzati, anche se non specificatamente indicati negli elaborati di P.I..

3. Sono da evitare gli interventi di impermeabilizzazione e di asfaltatura delle strade interpoderali; le modifiche alla tipologia dei materiali di pavimentazione e finitura di dette strade sono preventivamente soggette a titolo abilitativo.

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4. Nei tratti della viabilità minore con pendenza superiore al 18% possono essere realizzati brevi tratti in calcestruzzo, accompagnando gli interventi da misure di mitigazione ambientale, quali il posizionamento di adeguate schermature arboreo-arbustive.

5. Le eventuali recinzioni sui lati dei sentieri sono realizzate con elementi naturali quali siepi, staccionate in legno e simili.

TUTELE DI NATURA PAESAGGISTICA

Art. 157 Tratti di viabilità panoramica, coni visuali e punti panoramici

1. I tratti di viabilità panoramica, i coni visuali e i punti panoramici, evidenziati negli elaborati di P.I. sono volti ad individuare la percezione diretta degli spazi con valenza panoramica ad essi sottesi ed ogni intervento dovrà essere previsto nel rispetto di tale valenza.

2. Le costruzioni esistenti, poste entro le fasce di tutela stradale e panoramica, sono soggette, ove sia consentito, a interventi di ampliamento e sopraelevazione purché non interferiscano negativamente con le condizioni di visibilità preesistenti dal tratto stradale prospiciente.

3. Le domande di intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo sono corredate da sezione quotata che dimostri la situazione delle quote della strada e dell’edificio.

Art. 158 Invarianti di natura paesaggistica del territorio aperto

1. Il PI recepisce dal PATI le invarianti di natura paesaggistica legate al territorio aperto (prati/pascoli, sommità collinari, crinali, corridoi ecologici, versanti collinari e montani, malghe, formazioni arboree vegetali su territorio aperto quali principali filari e siepi, esemplari arborei). In questi ambiti non sono ammesse quelle particolari attività e interventi che alterano negativamente l’assetto e la percezione dei luoghi e/o possono modificare significativamente le caratteristiche di naturalità e biodiversità quali ad esempio, discariche di inerti, depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi genere, in particolare lungo i corsi d’acqua, scavi e movimenti di terra suscettibili di alterare in modo significativo l’andamento del terreno. Limitate sistemazioni colturali e l’apertura di nuove strade, sono possibili se a servizio all’attività agro-silvo-pastorale, e realizzate in coerenza con le specificità paesaggistiche da tutelare.

2. Nel caso di nuove costruzioni legate a tali ambiti per localizzazione o sotto il profilo percettivo, dovrà essere prevista la formazione di barriere verdi atte a mitigare l’impatto delle nuove costruzioni mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive tipiche della flora locale.

3. In particolare nel territorio di Valdagno il PATI ha segnalato:

4. il Versante con prati di Castelvecchio quale testimonianza dei tradizionali usi agrari del territorio;

5. la Campagna Fluviale di Maglio /Menovre quale testimonianza della campagna fluviale tipica del fondovalle riconoscendo un ruolo di connessione, da valorizzare utilizzandone le potenzialità turistico-ricettive, nel rispetto del paesaggio di pianura e delle valenze naturalistiche della stessa, pertanto le trasformazioni dovranno salvaguardare il ruolo di tale ambito nel sistema delle aree verdi connesse all’asta dell’Agno, con il fine di valorizzarne l’immagine e la fruizione.

6. È sempre consentito l’ammodernamento e l’ampliamento delle malghe, anche a fini agrituristici, ricettivi e per favorire le attività didattico-culturali, nel rispetto dei caratteri tipologici originari. Va incentivata la conservazione e la manutenzione dei pascoli, anche quale forma di contenimento del bosco, ed il recupero delle pozze d’abbeveraggio. Va rafforzata la pratica della monticazione nel periodo estivo.

Art. 159 Osservatori astronomici

1. Il territorio di Valdagno rientra all’interno dell’area di tutela derivante dalla presenza degli osservatori astronomici professionali di Asiago e di quelli non professionali di Busa Novegno e di Marana di Crespadoro.

2. In fase di adeguamento del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PCIL) dovranno essere recepite le disposizioni della LR 17/2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e

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dell’attività svolta dagli osservatori astronomici” in materia di tutela dell’attività degli osservatori astronomici professionali e non professionali e relative fasce di rispetto.

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TUTELE DI NATURA AMBIENTALE E RETE ECOLOGICA

Art. 160 Aree di mitigazione ambientale

1. Il PI individua gli ambiti di mitigazione tra usi diversi del territorio con l’obiettivo di ridurre le situazioni di conflitto dovute a fattori di inquinamento e di ridurre l’impatto di alcune trasformazioni rispetto al contesto.

L’esatta dimensione verrà definita in sede di progetto edilizio e/o di PUA.

2. La sistemazione a verde di tali zone è finalizzata alla mitigazione dei contrasti tra i diversi elementi presenti:

campagna, aree industriali, aree edificate, sede stradale, parcheggi, eventuali piste ciclabili.

3. Tali ambiti mantengono la destinazione della zona adiacente, ma non sono edificabili pur contribuendo all’indice di zona. Possono essere destinati alla fruizione delle attività ricreative e del tempo libero all’aperto.

Devono essere previsti in relazione al contesto:

- sistemi fono-assorbenti preferibilmente tramite la realizzazione di ampie fasce arborate da utilizzare a bordi-strada, a contorno delle aree industriali;

- fasce tampone;

- dispositivi di filtro (forestazione di pianura) tra la zona produttiva e gli insediamenti residenziali;

- riqualificazione e potenziamento della rete ecologica;

- ampliamento delle fasce di rispetto.

4. Nella realizzazione di nuovi insediamenti produttivi ovvero di nuova intensa edificazione sono realizzate fasce verdi di mascheramento e di integrazione paesaggistica, almeno sui lati che fronteggiano la campagna aperta o siti di particolare valenza paesaggistica, oppure su aree individuate dagli elaborati di P.I..

5. Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni di piano che hanno richiesto tali mitigazioni.

Art. 161 Rete ecologica locale

1. La rete ecologica, così com’è definita anche negli Atti di Indirizzo della Regione Veneto (art.24, comma 2.a e comma 4 del PTRC), è l’insieme delle aree e fasce a vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.

2. Il P.I. recepisce la rete ecologica individuata nel PATI rendendo operative le strategie di intervento per la riqualificazione del territorio e dei processi naturali che lo caratterizzano. La creazione del progetto di rete ecologica si ispira ai principi di naturalità e biodiversità, dove il grado di naturalità rappresenta il criterio operativo di valutazione degli ecosistemi; la biodiversità viene valutata in termini di distribuzione e grado di minaccia delle specie e degli ecosistemi.

3. Gli interventi non devono interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e devono mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie arboree segnalate all’interno dei siti di cui al presente articolo.

4. La rete ecologica è costituita dai seguenti ambiti:

- aree nucleo: aree che presentano i maggiori valori di biodiversità.

- aree di connessione naturalistica che comprendono le aree di completamento e le fasce tampone hanno la funzione di evitare situazioni critiche che possono crearsi in caso di contatto diretto con fattori significativi di pressione antropica quali i centri abitati. Fanno parte di questa categoria le aree a zone umide, corsi d’acqua e contesti agricoli.

- corridoio ecologico principale e secondario: elemento lineare a struttura naturale atto a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi.

- stepping zone: isole ad elevata naturalità

5. In attuazione delle indicazioni strategiche del PATI, il P.I. persegue i seguenti obiettivi:

- il mantenimento dell’attività agricola tradizionale e l’incentivazione di tutte le attività compatibili;

- lo sviluppo di funzioni sia ecologiche che fruitive (greenways utilizzabili per la mobilità non motorizzata) e paesaggistiche (interruzione delle conurbazioni continue con salvaguardia dell’identità dei singoli

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nuclei, conservazione di orizzonti naturali fruibili dai diversi insediamenti, tutela degli ambiti di pertinenza degli edifici di valenza ambientale,

- la salvaguardia degli ambiti agricoli con valenze storico-colturali);

- la tutela e la crescita del patrimonio agro–forestale e la rinaturazione dei corsi d’acqua.

A tale fine:

- gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo gli appezzamenti agricoli, i corsi d’acqua e a delimitazione di infrastrutture lineari vanno per quanto possibile conservati; nel caso di trasformazione gli stessi dovranno essere adeguatamente compensati nella misura di 1 a 2;

- gli ambiti boscati vanno per quanto possibile conservati quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agro ecosistemi e per la conservazione del paesaggio locale;

- nell’ambito di elementi del sistema ecorelazionale adiacenti al sistema infrastrutturale e insediativo, gli interventi eventualmente ammessi, dovranno garantire adeguate misure mitigative degli impatti potenziali.

- i progetti di trasformazione che ricadano parzialmente, integralmente in tali aree o nelle immediate vicinanze dovranno evidenziare, mediante uno specifico elaborato tecnico-specialistico se gli stessi sono in grado di interferire sulla permeabilità ecosistemica;

- le modalità operative per il raggiungimento di una maggiore permeabilità ecologica sono costituite principalmente da siepi, filari di alberi, naturalizzazione delle rete scolante e della viabilità campestre, connessioni lineari con il paesaggio rurale, aree arboreo arbustive lineari.

- i progetti di trasformazione dovranno prevedere il mantenimento e la ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali, integrando i soggetti morti con altri della stessa specie e avendo cura di mantenere o ricreare una composizione tipica. Per le siepi di nuova costituzione si dovranno perseguire, analogamente, modelli strutturali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d’intervento umano.

6. All’interno della rete ecologica non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati ai luoghi e al paesaggio.

7. All’interno delle aree nucleo, dei corridoi ecologici principali e delle stepping zone è fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari, da assoggettare comunque a valutazione d’incidenza con esito positivo, di:

- illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;

- formare nuovi sentieri;

- realizzare nuove edificazioni sparse.

Dovranno, inoltre, essere impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri.

8. Al fine di garantire l’efficacia della rete ecologica, nei casi in cui sia stato specificatamente valutato che le proposte progettuali (opere di nuova realizzazione, sia edilizia che infrastrutturale), generino effetti negativi significativi sulla rete ecologica, si dovranno prevedere interventi contestuali e/o preventivi di mitigazione e compensazione in modo tale che, al termine di tutte le operazioni, la funzionalità ecologica complessiva risulti compensata o accresciuta. In particolare la viabilità dovrà essere dotata, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime di 50x50 cm, da adeguare in funzione della specie), con pendenza di almeno 1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul alto superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con i suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata.

9. Ai sensi della DGR 1400 del 29/08/2017 tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 sono soggetti alla verifica di necessità della VINCA che deve essere redatta da soggetto proponente.

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Non sono soggetti alle procedure sopra citate i progetti elencati al punto 2.2 dell’Allegato A (DGR nr. 1400 del 29 agosto 2017). Inoltre, in applicazione dell’art.9 delle NT del PATI, per la sola edilizia residenziale attuabile con intervento edilizio diretto è sempre possibile dichiarare la non assoggettabilità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono soggetti a VINCA i piani, i progetti e gli interventi all’interno o in prossimità delle aree nucleo e delle fasce di connessione naturalistica di completamento a prescindere dall’essere o meno compresi nella rete ecologica; sono soggetti a selezione preliminare gli interventi che sono all’interno o in prossimità degli altri ambiti della rete ecologica.

La necessità della procedura di VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento.

Art. 162 La tutela dall’inquinamento acustico

1. In applicazione alla zonizzazione acustica di cui alla normativa vigente, il P.I. recepisce le indicazioni e le determinazioni del piano comunale di classificazione del territorio in zone acustiche vigente.

TUTELE DI NATURA GEOLOGICA

Art. 163 Attività estrattive

1. Le direttive in materia di attività estrattiva, cave e miniere, sono previste nel piano territoriale regionale di coordinamento e nella legislazione vigente.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, anche in materia di miglioramenti fondiari con utilizzazione dei materiali di risulta, ogni progetto di escavazione va valutato anche dal punto di vista del recupero ambientale. Tra i criteri di selezione delle autorizzazioni di nuove attività estrattive è considerata in modo particolare la possibilità di poter sistemare o meno morfologicamente le cave una volta esaurite e di poter realizzare con esse opere di pubblica utilità.

3. Vanno favoriti gli interventi sulle aree già oggetto di escavazione, purché finalizzati ad un ripristino ambientale complessivo, previa analisi geologica ed idrogeologica approfondita e con la progettazione dell’intervento di ripristino ambientale.

4. Nel progetto di ripristino ambientale, a firma di un tecnico abilitato, si tiene conto dei seguenti principi:

a) ripristino di un paesaggio naturaliforme, con valutazione della qualità ecosistemica dell’intorno non antropizzato, che riporti l’area verso un pari livello di stabilità;

b) rimodellazioni morfologiche con pendenze di sicurezza; se il progetto prevede un recupero naturalistico del sito è adottata una pendenza irregolare, con alternanza di zone più ripide con ambiti di piano;

c) attenzione agli equilibri idrologici, soprattutto a riguardo della regimazione delle acque meteoriche, con una rete di canalette e fossati di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali;

d) garanzia della buona riuscita della copertura vegetale attraverso opere di ingegneria naturalistica,

d) garanzia della buona riuscita della copertura vegetale attraverso opere di ingegneria naturalistica,

Nel documento Città di Valdagno Provincia di Vicenza (pagine 87-95)

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