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Capo 10° Vincoli e fasce di rispetto

Nel documento Città di Valdagno Provincia di Vicenza (pagine 79-87)

Art. 132 Idrografia: aree Fluviali

1. Negli elaborati di P.I. sono individuate le aree fluviali composte dall’asse fluviale e dal relativo ambito di pertinenza.

2. Le opere inerenti la regolazione dei corsi d’acqua naturali e la creazione o sistemazione di corsi e specchi d’acqua artificiali sono realizzate nel rispetto delle leggi vigenti.

3. Nelle aree fluviali sono ammessi interventi finalizzati alla sistemazione idraulica e ambientale. Nelle aree fluviali non è ammessa nuova edificazione. Per le costruzioni legittime ricadenti in dette aree è ammessa solamente la manutenzione ordinaria e straordinaria o demolizione con ricostruzione secondo quanto previsto all’Art. 25 .

4. Gli interventi, entro la fascia di rispetto di 10,00 metri dai corsi d’acqua, misurati dall’argine del torrente, dovranno essere subordinati al nulla dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.

5. Il PI individua inoltre le fasce di tutela dei corsi d’acqua corrispondenti ad una ampiezza di 10 metri in ambito diverso dalle zone agricole così come delimitate nella cartografia di PI e di 30 metri in zona agricola. All’interno di tali zone sono ammessi esclusivamente:

a. interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all’art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonchè l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purchè legittimi;

b. copertura di scale esterne;

c. gli interventi previsti dal titolo V° della LR. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V.

n.3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall’art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell’annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;

d. ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;

e. opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela.

Art. 133 Vincolo paesaggistico: corsi d’acqua

1. Riguarda i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, inseriti nell’elenco contenuto nella Delibera di Consiglio Regionale del Veneto 27 giugno 2001, n. 23 e s.m.i., e sottoposti a tutela paesaggistica quali aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. . 2. Sono sottoposti alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui alle Parti Terza, Quarta e Quinta del D. Lgs. n.

42/2004 i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua di cui sopra e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

3. Gli elaborati di P.I. individuano le acque pubbliche vincolate ai fini della legislazione ambientale, ossia i corsi d’acqua così denominati:

a) Torrente Agno (idronomo: Fiume Frassine, Nuovo Guà e Agno) b) Valle Grossa;

c) Valle del Grangaro e Valle del Boia;

d) Torrente Torrazzo;

e) Valle di Lure;

f) Torrente Rossia.

4. Il vincolo paesaggistico di cui alla normativa ambientale, con la relativa procedura autorizzativa, sono automaticamente adeguati ai successivi aggiornamenti dell’elenco regionale delle acque pubbliche.

Art. 134 Vincolo paesaggistico: immobili ed aree di notevole interesse pubblico 1. Riguarda aree ed immobili sottoposti a tutela paesaggistica per il loro notevole interesse pubblico a seguito

di specifici Decreti emessi, negli scorsi decenni, dall’allora competente Ministero per la Pubblica Istruzione,

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oggi sostituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e che hanno inteso tutelare particolari categorie di beni paesaggistici identificati dall’art. 136, comma 1 del D. Lgs. 42/2204 tra le quali vanno evidenziate, in quanto riferite ai provvedimenti operanti sul territorio comunale, le seguenti:

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

2. L’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia è soggetta al rispetto delle norme specifiche di cui al D.Lgs.

42/04 ed è soggetta ad Autorizzazione paesaggistica.

Art. 135 Fasce di rispetto stradali

1. Sui lotti liberi che ricadono all’interno delle aree di rispetto delle strade esistenti o di progetto non è ammessa nuova edificazione.

2. Per le costruzioni non oggetto di tutela ubicate nelle fasce di rispetto delle strade, come definite sulla base delle vigenti disposizioni statali, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni, con esclusione della demolizione con ricostruzione in loco. Sono inoltre consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei medesimi fabbricati purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario

3. I terreni che ricadono all’interno delle aree di rispetto mantengono la capacità edificatoria definita dal P.I.; la volumetria può essere utilizzata per incrementare l’edificabilità delle aree finitime ricadenti all’esterno delle dette aree di rispetto.

4. Le aree individuate nel P.I. soggette a “vincolo stradale” rappresentano aree sulle quali è vietata ogni nuova costruzione anche interrata, ad esclusione delle opere necessarie alla delimitazione della proprietà privata o finalizzate alla sicurezza degli edifici esistenti; il vincolo stradale determina la distanza minima alla quale devono sottostare le nuove costruzioni e gli ampliamenti.

5. Nel caso manchino indicazioni grafiche, le aree di rispetto delle strade esistenti fuori dal perimetro dei centri abitati sono determinate ai sensi di legge e misurate dal limite stradale. Per stabilire la misura delle aree di rispetto si fa riferimento alla classificazione in applicazione del Codice della Strada.

Art. 136 Limite all’edificazione

1. Gli allineamenti indicati nel P.I. “limite di edificazione” individuano la distanza minima dalle strade per i nuovi edifici e gli ampliamenti. Sono ammesse nuove costruzioni o ampliamenti in allineamento ad edifici preesistenti anche a distanze inferiori a quelle previste dalle presenti norme, previa presentazione di un planivolumetrico.

Art. 137 Fasce di rispetto elettrodotti

1. Le fasce di rispetto degli elettrodotti, individuate negli elaborati di PRG, sono da considerarsi indicative in quanto l’estensione reale del vincolo è determinata dall’ente gestore ai sensi della vigente normativa.

All’interno di tali aree sono osservate le specifiche prescrizioni previste dalle leggi vigenti e sono vietate nuove costruzioni. Sono consentite, per gli edifici esistenti, opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione; in ogni caso non è consentita la demolizione con ricostruzione, né l’aumento del numero delle unità immobiliari esclusi gli accessori. E’ peraltro consentita la costruzione di edifici non residenziali destinati a non abituale e prolungata permanenza di persone, nei limiti vigenti della normativa di zona.

All’interno delle aree di rispetto degli elettrodotti è ammessa la costruzione di magazzini e depositi di materiali funzionali all’attività. È escluso qualsiasi tipo di lavorazione o stazionamento di persone.

2. I nuovi elettrodotti, o il potenziamento di quelli esistenti, che interessano aree residenziali o aree con presenza prolungata di persone, devono essere interrati.

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Art. 138 Fasce di rispetto dei metanodotti

1. Il D.M. 24/11/1984 e s.m.i. stabilisce le dimensioni delle fasce di rispetto dei metanodotti presenti nel territorio comunale.

2. Tutti gli interventi edilizi che ricadono in prossimità di metanodotti disciplinati dal DM 24/11/1984 e s.m.i. sono soggetti alla puntuale verifica ed individuazione dell’effettiva entità della fascia di rispetto generata dal metanodotto a cura dell’ente gestore.

3. All'interno delle fasce di rispetto dei metanodotti si applica la specifica disciplina di zona per quanto compatibile con le disposizioni del D.M. 24/11/1984 e relativo allegato A, oltre che in conformità ai provvedimenti di costituzione di servitù di metanodotto laddove presenti.

4. La modifica o l’eliminazione del metanodotto comporta la contemporanea modifica o eliminazione della fascia di rispetto in ottemperanza alla legislazione vigente.

Art. 139 Fasce di rispetto dei cimiteri

1. Ai sensi del R.D. 1265/1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”, articolo 338, da ultimo modificato dalla L. 166/2002, nel raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale è vietato costruire nuovi edifici.

2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 338, per dare esecuzione ad un’opera pubblica o attuazione ad un intervento urbanistico “il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi di ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

3. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 338 all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.

4. L’art. 41 della Lr 11/04 stabilisce che Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del R.D. l’attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell’interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.

5. Negli elaborati del P.I. sono riportati i perimetri dei cimiteri e delle fasce di rispetto ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 9 marzo 2015.

Art. 140 Manufatti ad uso tecnologico

1. Per i manufatti ad uso tecnologico, quali gli impianti di captazione, deposito e depurazione acque, le cabine e le centrali elettriche, telefoniche e simili, sono consentiti tutti gli interventi atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione dei pubblici servizi. E’ valutato, in ogni caso, l’impatto sul paesaggio e sono adottati tutti gli interventi di mitigazione dello stesso.

2. Nel caso di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, entro gli ambiti che risultano interessati da campi elettromagnetici eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 ed alle disposizioni regionali di attuazione, generati da sorgenti fisse legittimamente assentite, si applicano le limitazioni contenute nei dispositivi di legge stessi.

3. I bomboloni per gpl sono di norma interrati e in caso di oggettivi impedimenti possono essere realizzati fuori terra se opportunamente schermati con arbusti o siepi.

4. Fatto salvo il rispetto del vincolo idrogeologico, gli impianti tecnologici a servizio di un solo edificio, quali reti fognarie, idriche, del gas e simili, sono considerati attività libera a condizione che siano completamente interrati e mantengano invariato lo stato dei luoghi.

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Art. 141 Cave e miniere

1. Trattasi di aree di sedime di cave autorizzate e relative aree di rispetto. Alle cave attive ed all’edificazione in prossimità delle stesse si applicano le fasce di rispetto previste dalla Legge Regionale n.13/2018.

2. La disciplina relativa alle attività di cava, compresa la determinazione delle fasce di rispetto, la compatibilità con le ZTO del PI e gli interventi ammessi sugli edifici esistenti è contenuta nel dispositivo de Legge richiamato al comma 1 e nel Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC) vigente al momento dell’intervento.

Art. 142 Terreni ad uso civico

1. Il PI riporta l’area denominata come ex cava loc. Castello, via Fioretta (DGRV 2844/2000) come terreno soggetto ad uso civico, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 142, lettera h, del DLgs 42/2004.

2. In tale ambito è consentito quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare:

a) I beni ad uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvopastorale;

il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

b) L'inalienabilità ed il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 8 della LR 31/1994 e dell’art. 12 della Legge 1766/1927, per le finalità agroforestali richiamate dall’articolo 41 del R.D. n. 332/1928.

c) Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

Art. 143 Tutela e utilizzazione delle risorse idropotabili

1. Ai sensi della vigente normativa in materia ambientale per la tutela delle risorse idropotabili il P.I. individua delle aree vincolate per la presenza di sorgenti ed altre per la presenza di pozzi.

2. Per le aree di cui al comma 1 vige una fascia di rispetto a tutela assoluta con una estensione non inferiore a 10 m rispetto al punto di captazione dell’acqua.

3. Nelle aree “vincolo sorgenti” devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo;

b) le lottizzazioni residenziali devono prevedere la dispersione delle acque meteoriche sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo e l’allacciamento alla rete pubblica di fognatura per le acque nere;

c) le lottizzazioni produttive devono prevedere fognature separate, con dispersione delle acque meteoriche dei tetti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ed il trattamento depurativo delle acque domestiche e produttive.

4. Nelle zone di tutela e di rispetto è vietato lo spargimento di liquami zootecnici.

5. Nelle aree di ricarica della falda si applicano le disposizioni contenute nelle NT del PATI.

Art. 144 Aree con procedura di bonifica

1. Il PI recepisce dal PATI il perimetro di un’area degradata per presenza storica di rifiuti.

2. Il PI rileva, inoltre la presenza di altre aree bonificate o in corso di bonifica.

3. Per quanto riguarda le aree bonificate, il PI recepisce e conferma le prescrizioni impartite dagli Organi competenti per ogni area.

Art. 145 Interventi di sistemazione idraulica, di difesa del suolo, di bonifica ed irrigazione

1. Per il miglioramento della rete idrografica sono necessari gli interventi di regimazione delle valli e degli impluvi naturali, mediante opere classiche di sistemazione forestale, quali briglie, presidi di sponda, casse di colmata per il trasporto solido, recupero e stabilizzazione di modeste frane in pendio, e simili.

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2. In sede di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, vanno conservati i caratteri di naturalità connessi alla rete idrografica, utilizzando le idonee tecniche di ingegneria naturalistica ed adottando in ogni caso soluzioni tali da limitare al massimo le modifiche ai sistemi ambientali ed ecologici.

3. Sono tutelate le sistemazioni idraulico-agrarie ed incentivate le fasce boscate di vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua, al fine di migliorare il consolidamento idrogeologico e contenere l’apporto di prodotti chimici residui della produzione agricola.

4. Tutti gli interventi che coinvolgono terreno agricolo sono rivolti al mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni esistenti prevedendo in ogni caso il ripristino della loro funzionalità; è vietato interrompere o impedire il deflusso superficiale di fossi o canali nelle zone agricole senza prevedere un nuovo recapito per le acque di scorrimento eventualmente intercettate.

5. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all’interramento dei fossi in assenza di uno specifico progetto che garantisca un alternativo percorso a giorno delle acque e del loro nuovo recapito.

6. Lo spargimento dei liquami su suolo agricolo é regolamentato dalla normativa vigente.

7. Nella cartografia del PI sono indicate, ai sensi dell’art. 29 del PTCP, le aree di ricarica della falda come desunte dal PTCP stesso. In tali aree valgono le limitazioni di cui al citato art. 29 del PTCP.

Art. 146 Aree con vincolo di zone boscate e aree boscate

1. Negli elaborati di P.I. “Tavola della Zonizzazione e dei Vincoli” sono riportate le aree boscate, ai sensi del DLgs 42/2004, parte terza, art.134 recepite dal PATI.

2. Si considerano “boscate” le superfici che rispondono ai requisiti espressi dalla L.R. 52/1978, art.14, dal D.Lgs.

227/2001, art.2, e dalla D.G.R. n°1319 del 23 luglio 2013 - Allegato A.

3. Negli elaborati di P.I. “Zonizzazione e vincoli” è riportata la perimetrazione delle superfici boscate rilevata all’anno 2017: data la natura stessa del bosco, oggetto di dinamismi naturali ed antropici sia in senso espansivo che restrittivo, tale elaborato ha carattere meramente indicativo e ricognitivo e necessiterà di volta in volta una valutazione specifica da parte del tecnico proponente il progetto potenzialmente ricadente all’interno degli ambiti boscati, con particolare riferimento ai casi di dubbia interpretazione ai sensi dei criteri di cui al comma 2. Una volta acquisiti i pareri degli Enti competenti, qualora necessario, tale individuazione sostituisce quella descritta al punto 1 e assume valore conformativo.

4. Qualora venga avanzata un’istanza ricadente in un ambito identificato quale “boscato”, ma il proponente ritenga che, alla luce dell’analisi di dettaglio condotta e/o dell’evoluzione naturale, l’area d’intervento non possegga più i requisiti di cui al comma 2, dovrà darne esplicita e motivata indicazione, accompagnata da idonea documentazione tecnica atta a dimostrare la non sussistenza del vincolo boschivo ed acquisire il parere degli Enti competenti, qualora necessario.

5. Ai sensi della L.R. 52/1978, art.4 e del R.D.L. 3267/1923, art.7, sono soggetti a specifica autorizzazione la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati.

6. Ai sensi della L.R. 52/1978, art.15, c.2, è vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l’adozione di una delle seguenti misure:

a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;

b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta;

c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione.

7. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonché per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l’autorizzazione di cui al comma 6, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).

8. Ai sensi della L.R. 52/1978, art.15, c.4, sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

9. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art.142, c.1, punto g), sono sottoposti al vincolo paesaggistico i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

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10. Sulla base delle norme citate al comma 2, si può delineare la seguente schematizzazione, dove sono riportate le differenti casistiche in relazione alla tipologia d’uso del suolo ed ai parametri dimensionali ed i conseguenti vincoli gravanti sul fondo.

rimboschimento Qualsiasi Si Si

D

Aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi

Qualsiasi Si Si

E

Radure e tutte le altre superfici d'estensione < 2000 m² che interrompono la continuità del bosco (non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati).

Area < 2.000 m² No Si

F Pascoli, prati e pascoli arborati Qualsiasi No No

G forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli) Terrazzamenti e paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi

Qualsiasi No No

11. Ai sensi della D.G.R. n°1319/2013 non sono considerate boscate, indipendentemente dall’estensione, le superfici gestite a:

a) Pascoli e Pascoli arborati: riservati alla produzione foraggera per pascolo.

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b) Prati: per prati riservati alla produzione foraggera non direttamente utilizzata dal bestiame e periodicamente interessati da operazioni di sfalcio.

c) Tartufaie coltivate: di cui all’articolo 4 della L.R. 28 giugno 1988, n. 30.

12. Ai sensi della D.G.R. n°1319/2013, per i terrazzamenti ed i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione ed oggetto di recupero a fini produttivi, è possibile presentare domanda di accertamento del carattere di non boscosità al Unità Operativa Forestale Ovest (ex Servizio Forestale Regionale. Una volta decretato il carattere di non boscosità l’area non è più sottoposta alla normativa forestale, limitatamente alla applicazione degli articoli 15 e 23 della LR 52/78, né al vincolo paesaggistico.

Art. 147 Vincolo Idrogeologico-forestale RD n° 3267/1923

1. Il vincolo idrogeologico – forestale riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del RD 3267/1923 e delle leggi regionali di settore.

2. Le opere da realizzarsi nell'ambito della aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale, sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. 16.05.1926 n. 1126 e della legislazione regionale in materia.

Art. 148 Aree interessate da incendi

1. Ai sensi dell’art. 10 della L 353/2000 le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici

1. Ai sensi dell’art. 10 della L 353/2000 le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici

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