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CARATTERISTICHE DEL LAVORO PART-TIME

Nel documento IL LAVORO A TEMPO PARZIALE (pagine 10-13)

1.1 DEFINIZIONE

Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.

Il contratto di lavoro a tempo parziale (part time) è un contratto individuale che prevede un orario di lavoro inferiore a quello normale. L’orario di lavoro normale (a tempo pieno) è fissato in 40 ore settimanali ovvero nel minor orario previsto dai contratti collettivi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 811, di attuazione della Legge delega n. 183/2011 (Jobs act) e dalle norme che regolamentano il rapporto di lavoro a tempo pieno in quanto compatibili.

1.2 TIPOLOGIE

In precedenza, il Decreto Legislativo 61/2000 distingueva il lavoro a tempo parziale in:

• part-time orizzontale, cioè quello in cui la riduzione di orario è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

• part-time verticale, cioè quello in cui l’attività è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

• part-time misto, intendendosi per tale quel rapporto di lavoro che si svolge secondo le modalità di entrambi i tipi precedenti, per cui il lavoratore è impiegato, per esempio, con un orario giornaliero ridotto e solo in alcuni giorni della settimana.

Il Decreto Legislativo 81/2015 non fa più cenni alla succitata ripartizione. È sempre però possibile concludere contratti a tempo parziale orizzontali, verticali o misti. La distinzione acquista dunque ora un valore meramente descrittivo ai fini dell’applicazione della disciplina giuridica.

1.3 COMPATIBILITÀ

Per espressa previsione della legge2 il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato anche con riferimento ad ogni ipotesi di contratto a tempo determinato.

1 Il D.lgs. n. 81/2015 ha abrogato integralmente il D.lgs. n. 61/2000 recante la previgente disciplina del lavoro a tempo parziale

2 D.lgs n. 81/2015, art. 4, c. 1.

3 Il Ministero ha precisato che il part-time è compatibile con il contratto di apprendistato, sempre che la peculiare articolazione dell’orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative ovvero di adattamento delle competenze professionali, tipiche di questi contratti3.

È possibile, inoltre stipulare un contratto part-time anche con lavoratori con la qualifica di dirigente.

1.4 CASI PARTICOLARI

1.4.1 Contratto week end

Viene comunemente definito “contratto week end” l'accordo in base al quale il lavoratore si impegna verso il datore di lavoro a rendere la prestazione lavorativa nei giorni di fine settimana (sabato e domenica).

Tale contratto non ha, nell'ordinamento italiano, una regolamentazione speciale: pertanto deve essere sostanzialmente ricondotto alla disciplina generale del part time, presentando quale unico connotato peculiare la modalità temporale di esecuzione del contratto di lavoro, caratterizzata dalla concentrazione delle prestazioni lavorative nelle suddette giornate.

Questa tipologia di lavoro viene incontro, da un lato, a particolari esigenze delle imprese e, dall’altro, anche a quelle di alcune fasce di lavoratori (ad esempio studenti) disponibili ad effettuare prestazioni limitate, per svariati motivi personali, nelle giornate di sabato e della domenica; prestazioni che, viceversa, risultano meno accettabili per il lavoratore tradizionale.

Il contratto week end ha sollevato alcuni interrogativi con particolare riferimento alla liceità di prestazioni lavorative domenicali.

Il Ministero del lavoro, in risposta ad un interpello circa l’ammissibilità della stipulazione di un contratto a tempo parziale ove sia previsto lo svolgimento del lavoro durante tutte le domeniche dell’anno, ha affermato che “non sembrano ravvisarsi particolari ostacoli normativi. In tal caso, atteso che al rapporto di lavoro part time devono essere applicate le disposizioni che regolano il trattamento economico delle festività dovrà, naturalmente, essere corrisposta la maggiorazione retributiva spettante per il lavoro festivo”4.

Tale contratto è da ritenersi pienamente lecito in quanto, proprio per le particolari modalità di esecuzione della prestazione, non si pone in contrasto con le tutele previste dalle norme di legge in materia di riposo settimanale. Dette norme, infatti, sono ispirate alla necessità di garantire al lavoratore il recupero delle energie fisiche e psichiche impegnate continuativamente durante la settimana, il che sicuramente si realizza in uno schema caratterizzato dall’alternarsi ciclico di due giorni di prestazione e di cinque giorni durante i quali il dipendente non presta la propria opera.

Qualora, però, il lavoratore abbia contemporaneamente in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale occorre porre in essere particolari cautele, secondo quanto qui di seguito indicato.

1.4.2 Pluralità di rapporti a tempo parziale

La possibilità, per il lavoratore, di avere in corso due o più rapporti di lavoro a tempo parziale contemporaneamente è generalmente ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, con l’unico limite di rispettare il vincolo di fedeltà che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato ai sensi

3 MLPS circ. n. 9/2004.

4 MLPS nota Prot. n. 25/I/0004581 del 10/10/2006.

4 dell’art. 2105 del Codice civile (divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza). Al proposito occorre richiamare, anche per il lavoro a part time, la norma del CCNL per l’industria metalmeccanica in merito al divieto, per il lavoratore, di prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento economico5. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di orario, è noto che, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.lgs. n.

66/2003, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e, ogni 7 giorni, ad un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica.

Il Ministero del lavoro ha precisato che “nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal D.lgs. n. 66/2003”6.

Il predetto Dicastero ha inoltre puntualizzato che il lavoratore ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso7.

È comunque opportuno che il datore di lavoro, in fase di assunzione, richieda al dipendente se ha altri impegni lavorativi e, in caso affermativo, di precisare l’entità della prestazione resa altrove, con impegno a comunicare eventuali variazioni successive alla predetta dichiarazione.

1.4.3 Coesistenza di lavoro a domicilio e lavoro a tempo parziale

Il Ministero del lavoro ha affermato che «qualora la quantità di lavoro dedotta nel contratto di lavoro a domicilio sia tale da non richiedere un tempo pari al normale orario di lavoro, lo stesso non appare incompatibile con altro rapporto di lavoro part-time»8.

Resta comunque ferma la necessità del rispetto dei limiti di orario richiamati al punto precedente.

1.5 RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell'orario di lavoro9.

Il Decreto n. 81/2015 dà una definizione di contratto collettivo, stabilendo che, salvo diversa previsione, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria10.

5 CCNL 26/11/2016, Sezione Quarta, Titolo VII, art. 3.

6 MLPS nota Prot. n. 25/I/0004581 del 10/10/2006.

7 MLPS circ. n. 8/2005, par. 12.

8 MLPS Interpello n. 19/2008.

9 D.lgs. n. 81/2015, art. 7, c. 2.

10 Id. art. 51.

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CAPITOLO 2°

Nel documento IL LAVORO A TEMPO PARZIALE (pagine 10-13)

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