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Infortunio occorso a lavoratore con più rapporti di lavoro part time

Nel documento IL LAVORO A TEMPO PARZIALE (pagine 37-0)

5 DISCIPLINA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5.15 Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

5.15.3 Infortunio occorso a lavoratore con più rapporti di lavoro part time

In merito alle problematiche connesse al caso di infortunio occorso ad un lavoratore con più rapporti di lavoro part-time, il Ministero del lavoro, su richiesta dell’INAIL ha fornito i seguenti chiarimenti83. Tutti i datori di lavoro presso i quali l'infortunato presta opera lavorativa sono tenuti a presentare le denunce d'infortunio e a trattare l'assenza con i parametri propri dell'infortunio (carenza compresa).

L'INAIL nel liquidare l'indennità dovrà tenere conto della somma di tutte le retribuzioni che il lavoratore percepisce in relazione a tutti i rapporti di lavoro e non dovrà, quindi, operare i calcoli limitatamente a quella erogata dal datore di lavoro presso cui è avvenuto l’infortunio. L’indennità per inabilità temporanea assoluta, di cui agli artt. 66, 68 e seguenti del T.U. n. 1124/1965, ha, infatti, natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell’infortunio.

La tutela che l'ordinamento garantisce al lavoratore infortunato è di natura speciale, in particolare:

− non sono previsti limiti temporali alla indennità di temporanea;

81 INAIL nota 07/03/2013.

82 INAIL circ. n. 18/2020.

83 MLPS circ. n. 2/2003.

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− l'assenza per infortunio non incide sul periodo di comporto, garantendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro;

− è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito una disabilità in seguito ad un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Si ravvisa, in questo caso un trattamento migliorativo per il lavoratore rispetto, ad esempio, al trattamento per malattia. Pertanto, secondo il Ministero del lavoro, l'assenza del lavoratore a causa di infortunio avvenuto presso un altro datore di lavoro dovrà essere considerata assenza per infortunio (e non per malattia) anche dagli altri eventuali datori di lavoro.

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CAPITOLO 6°

SANZIONI

5.16 MANCANZA DI ELEMENTI FORMALI DEL CONTRATTO

5.16.1 Forma scritta

Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta ai fini della prova (v. punto 2.1).

In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese84.

5.16.2 Indicazione della durata e della collocazione temporale della prestazione

La mancanza o la indeterminatezza, nel contratto scritto, delle indicazioni relative alla durata e alla collocazione temporale della prestazione (giorno, settimana, mese, anno) comporta le seguenti conseguenze:

a) Se l’omissione riguarda la durata della prestazione, su richiesta del lavoratore, può essere dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data della relativa pronuncia giudiziale.

b) Se l’omissione riguarda la collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito familiare mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro.

In entrambi i casi di cui alle lett. a) e b), per il periodo antecedente la sentenza il lavoratore ha diritto anche ad un risarcimento del danno.

5.17 SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ELASTICHE IN VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI LEGALI O CONTRATTUALI

Lo svolgimento di prestazioni elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi, comporta a favore del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, il diritto ad un risarcimento del danno.

84 D.lgs. n. 81/2015, art. 10, c. 1.

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CAPITOLO 7°

6 CCNL 26-11-2016 PER L’INDUSTRIA

METALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Il CCNL 26 novembre 2016 per l'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti ha definito, secondo quanto qui di seguito indicato, la regolamentazione sul part-time all'art. 4, Sezione Quarta – Titolo I, Tipologie contrattuali (lettera C).

***

Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

***

Le parti ritengono che il part-time possa costituire un efficace strumento per consentire la transizione intergenerazionale finalizzata ad incentivare l’assunzione di giovani a fronte della disponibilità dei lavoratori più anziani a ridurre il proprio orario di lavoro in prossimità del pensionamento.

A tal fine le parti sollecitano coerenti provvedimenti di legge necessari per consentirne la realizzazione85.

6.1 TIPOLOGIE DI PART-TIME E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di tipo:

• orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

• verticale quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno;

• misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

85 Cfr. punto 5.13.

33 Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale comprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame preventivo con la R.S.U.

6.2 FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto.

Nel contratto devono essere indicati (oltre quanto previsto in generale dall’art. 1, Titolo I, Sezione Quarta del CCNL) la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, nonché le altre eventuali condizioni concordate.

6.3 CLAUSOLE ELASTICHE

Possono essere concordate clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto.

6.3.1 Consenso

In tali casi il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente la R.S.U. o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.

6.3.2 Preavviso

La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa secondo quanto sopra indicato deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.

6.3.3 Maggiorazioni e limiti quantitativi Nel caso di:

− variazione della collocazione temporale della prestazione: al lavoratore sarà corrisposta, per le ore oggetto di modifica, una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo;

− variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa: per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quantità annua

34 non superiore al 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.

6.3.4 Casistiche di esonero

Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano:

• casi di cui al seguente punto 7.5 relativi alla richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale;

• altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario;

• necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura;

• altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza sociale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente riconosciute in sede aziendale tra Direzione e R.S.U., ovvero tra azienda e lavoratore interessato.

6.4 LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO

Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alla R.S.U. e salvo comprovati impedimenti individuali. Il lavoro supplementare:

− è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale;

− è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%.

Per lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie si applica la disciplina contrattuale di cui all’art. 7, Sezione quarta, Titolo III con relativo riproporzionamento, in base ai principi generali, del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario ivi previsto, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

6.5 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE SU RICHIESTA DEL DIPENDENTE

6.5.1 Lavoratori affetti da patologie gravi

I lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall’unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del lavoratore.

35 6.5.2 Altri casi

Nelle aziende con più di 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 4% del personale in forza a tempo pieno:

a) accoglierà le richieste motivate e debitamente documentate, da:

− necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap;

− necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni;

b) valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste motivate, e debitamente documentate, da:

− necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;

− necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea;

c) valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.

Nelle aziende fino a 100 dipendenti, l’azienda, nell’ambito della percentuale massima complessiva del 3% dei lavoratori in forza a tempo pieno:

− valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore interessato, le richieste motivate, e debitamente documentate, dalle ragioni indicate alle precedenti lettere a) e b); i casi di cui alla lettera a) hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time.

− valuterà l’accoglimento delle richieste motivate da ragioni differenti da quelle precedentemente indicate tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative.

Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla percentuale massima complessiva, sarà svolto un confronto con la R.S.U. per individuare una idonea soluzione.

Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, l’azienda, su richiesta della R.S.U., informerà la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore.

6.5.3 Impedimento individuale alle clausole elastiche

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole elastiche (v. punto 7.3.4).

6.5.4 Eventuale trasformazione a durata predeterminata

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che, di norma, non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sarà fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

36 6.6 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

La direzione comunicherà annualmente alla R.S.U. i dati a consuntivo sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sulle richieste di trasformazione a part-time da parte di lavoratori assunti a tempo pieno.

L’applicazione delle clausole elastiche per gruppi omogenei di lavoratori sarà oggetto di informazione preventiva alla R.S.U.

Una bozza per l’informativa annuale è riportata in Appendice.

6.7 DIRITTO DI PRECEDENZA

In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-organizzative.

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7 APPENDICE

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81... pag. 38

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

CCNL 26 novembre 2016 per l’Industria metalmeccanica e della installazione di impianti (art.

4, Sez. IV, Titolo I)….………..

pag. 42

BOZZE

Comunicazione per l’informativa al personale a tempo pieno ... pag. 46 Contratto di lavoro per l’assunzione a part-time orizzontale... pag. 47 Contratto di lavoro per l’assunzione a part-time verticale... pag. 49 Contratto di lavoro per l’assunzione a part-time misto……….. pag. 51 Accordo per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale…….. pag. 53

Clausola elastica………. pag. 55

Accordo per la trasformazione rapporto da tempo parziale a tempo pieno………… pag. 56 Comunicazione per l’informativa annuale alla R.S.U……… pag. 57

38

FONTI

39 DECRETO LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2015

Capo II

Lavoro a orario ridotto e flessibile Sezione I

Lavoro a tempo parziale

Art. 4 Definizione

1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.

Art. 5 Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

Art. 6 Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche

1. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.

2. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipotesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

40 3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.

4. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.

5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.

6. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al secondo periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.

8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Art. 7 Trattamento del lavoratore a tempo parziale

1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.

2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 8 Trasformazione del rapporto

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente,

41 hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la

7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la

Nel documento IL LAVORO A TEMPO PARZIALE (pagine 37-0)

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