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TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel documento IL LAVORO A TEMPO PARZIALE (pagine 19-22)

3.1 REGOLE GENERALI

Le vigenti norme prevedono la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro:

− da tempo pieno a tempo parziale;

− da tempo parziale a tempo pieno.

Il rifiuto da parte del lavoratore di trasformare il rapporto, in entrambe le ipotesi, non costituisce giustificato motivo di licenziamento30.

In relazione a specifiche situazioni personali del lavoratore, viene attribuito un diritto soggettivo o un diritto di priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (v. punti 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6).

È inoltre previsto un diritto di precedenza:

− in caso di assunzione di personale a part time, per i lavoratori già occupati a tempo pieno in unità produttive site nello stesso ambito comunale che siano interessati alla trasformazione del rapporto a tempo parziale (v. punto 3.2.2);

− in caso di assunzione di personale a tempo pieno, per i lavoratori che abbiano trasformato in precedenza il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e che siano interessati ad un rapporto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale (v. punto 3.3.3).

Fino al 31 dicembre 2018 era prevista, infine, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, dietro accordo con il datore di lavoro, per i lavoratori in possesso di determinati requisiti e ai quali è riconosciuta la contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata (v. punto 5.13).

3.2 TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

3.2.1 Requisiti

Per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale la legge richiede l’accordo delle parti risultante da atto scritto31.

La bozza dell’accordo di trasformazione è riportata in Appendice.

30 D.lgs. n. 81/2015, art. 8, c. 1.

31 D.lgs. n. 81/2015, art, 8, c. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012 non è più richiesta la convalida dell’accordo di trasformazione da parte della DTL (Legge n. 183/2011, art. 22, c. 4).

12 3.2.2 Trasformazione del rapporto a seguito di esercizio del diritto di precedenza

Come già indicato al punto 2.2.1, in caso di assunzione di personale a part-time, il datore di lavoro è tenuto a:

− darne tempestiva informazione ai dipendenti a tempo pieno, occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta, posta in luogo accessibile a tutti i lavoratori nei locali dell’azienda;

− prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a part-time presentate dagli interessati.

3.2.3 Lavoratori affetti da patologie oncologiche – Diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto

Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una competente commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale. A successiva richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno32.

3.2.4 Trasformazione del rapporto in luogo del congedo parentale - Diritto soggettivo

Il lavoratore può chiedere, per una volta sola, in luogo del congedo parentale, o entro i limiti del congedo spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, in rapporto a tempo parziale, a condizione che la riduzione di orario non sia superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta33.

3.2.5 Familiare del lavoratore affetto da patologie oncologiche - Persona convivente con il lavoratore totalmente inabile e bisognosa di assistenza continua - Diritto di priorità alla trasformazione del rapporto

In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale34.

3.2.6 Figlio convivente di età non superiore a 13 anni - Figlio convivente portatore di handicap – Diritto di priorità alla trasformazione del rapporto

In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni

32 D.lgs. n. 81/2015, art. 8, c. 3.

33 Id. c. 7.

34 Id. c. 4.

13 tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale35. 3.2.7 Trasformazione del rapporto per lavoratori prossimi alla pensione

Al riguardo v. quanto indicato al punto 5.13.

3.2.8 Trasformazione del rapporto per specifiche situazioni disciplinate dal CCNL per l’Industria metalmeccanica

Il CCNL per l’Industria metalmeccanica prevede, a fronte di specifiche situazioni ed entro determinati limiti quantitativi, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a richiesta del dipendente (v. punto 7.5).

3.3 TRASFORMAZIONE DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO

3.3.1 Accordo

La trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno richiede la stipula di un accordo senza particolari obblighi di forma.

3.3.2 Comunicazione all’ANPAL

Entro cinque giorni dalla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno occorre effettuare la comunicazione on line all’ANPAL (tramite l'applicativo “GECO” per il Piemonte).

3.3.3 Trasformazione del rapporto a seguito di esercizio del diritto di precedenza

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale36.

35 Id. c. 5.

36 D.lgs. n. 81/2015, art. 8, c. 6.

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CAPITOLO 4°

4 CRITERIO DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO

Nel documento IL LAVORO A TEMPO PARZIALE (pagine 19-22)

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