3. La progressiva attribuzione della finalità preventiva al sequestro penale
3.1. Prassi giudiziaria e graduale dilatazione dell’operatività del sequestro ex
3.1.2. I provvedimenti ablativi del pretore con efficacia su tutto il territorio
3.1.2.2. Casi emblematici di prassi devianti: il sequestro è illegittimo se fondato
Erano, invece, da collocare nel solco di prassi devianti tutti quei provvedimenti di sequestro disposti dai pretori in assenza di elementi a supporto dell’esistenza di un reato. Certamente rappresentativo di questa categoria fu il provvedimento del pretore di Latina del 22 settembre 1980(43), col quale si disponeva il sequestro su tutto il territorio nazionale della carne macellata di vitelli, fresca o congelata, di provenienza nazionale ed estera.
I reati ipotizzati a carico dei dirigenti di uno stabilimento locale della Plasmon erano legati alla violazione della l. 3 febbraio 1961, n.4, che vietava la somministrazione di sostanze estrogene ad animali le cui carni erano destinate all’alimentazione dell’uomo, e alla violazione degli artt. 440 ss. c.p., perché le carni contenenti estrogeni risultavano pericolose per la salute pubblica.
Nella motivazione del provvedimento il pretore indicava come finalità del sequestro la «necessità di accertare l’esatta entità ed estensione dell’illecito con particolare riguardo
alla natura, quantità e grado di pericolosità delle sostanze estrogene usate, nella necessità di individuare i responsabili del reato, nella necessità di evitare che i detti reati contro la salute pubblica [venissero]portati ad ulteriori conseguenze con la vendita di tutte le carni macellate».
A fondamento del sequestro il pretore aveva posto, come elementi indizianti del reato, la presenza di estrogeni di sintesi nei campioni di omogeneizzati contenenti vitello raccolti dalla ditta contro la quale si era aperto il procedimento penale e la presenza di estrogeni nei campioni di carni prelevati in vari allevamenti, magazzini e macellerie da loro gestiti. A giustificazione del sequestro su tutto il territorio nazionale aveva esteso tali circostanze anche alle carni di vitello non utilizzate per la produzione di omogeneizzati e, soprattutto, a tutte le carni di vitello esistente in Italia, anche se non prodotte dalla ditta a cui i campioni raccolti erano riferibili.
Alcuni dei soggetti destinatari del sequestro(44) proposero ricorso per cassazione, lamentando, in particolare, l’illegittimità della misura reale per la sua disposizione al di fuori di un preventivo, anche se sommario, accertamento in concreto di una specifica
43 Pret. Latina, 22 settembre 1980, in Giur. merito, 1981, II, p. 109)
34 ipotesi di reato nonché per il difetto di competenza del pretore a disporla su tutto il territorio nazionale.
La Corte di cassazione annullò il provvedimento impugnato ritenendolo inesistente, perché il sequestro era stato disposto in assenza di una cornice di imputazione e sulla base del semplice sospetto di commissione del reato.(45)
Come osservato da parte della dottrina in commento alla pronuncia(46), in questo caso il potere cautelare era stato esercitato in funzione di prevenzione ante delictum, con il carattere tipico dell’attività dell’autorità amministrativa.
Un altro caso emblematico fu il decreto 8 luglio 1977 (47) col quale il pretore di Genova, a seguito della denuncia del presidente dell’Unione consumatori, disponeva il sequestro su tutto il territorio nazionale delle macchinette distributrici automatiche di sigarette. Il reato ipotizzato in quel procedimento era quello di cui all’art. 730 comma 2 c.p., relativo alla vendita o somministrazione di tabacco ai minori degli anni quattordici.
A sostegno del provvedimento il pretore indicò che la presenza massiccia di tali distributori automatici rendeva altamente probabile la consumazione continuata ed incontrollabile del reato ipotizzato.
Avverso tale provvedimento proponevano ricorso alcuni rivenditori di tabacco, lamentando, in particolare, l’adozione del sequestro in difetto di una specifica incriminazione e sulla base di una mera supposizione di commissione di un eventuale reato.
La Corte di Cassazione(48) annullava il decreto del pretore perché il sequestro ai sensi dell’art. 219 c.p.p. era una misura coercitiva diretta ad impedire la prosecuzione di un comportamento antigiuridico in atto e presupponeva l’esistenza di un reato già commesso. Nel caso di specie, invece, il reato indicato nel decreto di sequestro non sussisteva, in quanto non era ancora stato commesso alcun atto concreto di vendita o di somministrazione di tabacco ai minori di quattordici anni. Mancava, di conseguenza, anche l’esistenza di una res giuridicamente qualificabile come “corpo del reato” da assoggettare al vincolo reale.
45 Cass., Sez. I, 7 maggio 1981, in Gius. pen., III, 1981, p. 449 ss
46 U. FERRANTE, Brevi osservazioni su un sequestro penale, in Giur. merito, 1981, p. 109 ss.
47 Pret. di Genova, 8 luglio 1977, in Cass. pen., 1978, p. 1411, m. 1455
48 Cass., Sez. VI, 11 gennaio 1978, con nota di F. DANASSO, Legittimo il sequestro dei distributori automatici di sigarette?, in Cass. pen., 1978, p. 1411 ss.
35 Sempre nel solco di prassi devianti si collocava, infine, l’ordinanza 25 febbraio 1977(49) con la quale il pretore di Genova stabiliva il divieto di pesca e di commercializzazione del novellame di qualunque specie marina su tutto il territorio nazionale e il sequestro del prodotto eventualmente rinvenuto sul mercato.
Il Ministro per la marina mercantile sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del pretore di Genova.
La Corte costituzionale(50), chiamata a pronunciarsi sul conflitto, stabiliva che il pretore di Genova, attraverso l’esercizio del potere-dovere di impedire che i reati venissero portati a ulteriori conseguenze previsto dall’art. 219 c.p.p.1930, aveva precluso l’esercizio delle autorizzazioni amministrative, rilasciate dal Ministro per la marina mercantile e previste dalla legge n. 963 del 1965. Questa interferenza dell’autorità giudiziaria comportava la violazione dell’art. 113 Cost., in quanto il pretore si era arrogato poteri “preventivi” che per legge andavano esercitati dall’esecutivo, in forme e procedimenti prefissati.
La disamina delle pronunce della Corte di legittimità e della Corte costituzionale permette di evidenziare come tutti i provvedimenti di sequestro adottati sul mero sospetto di commissione di un reato travalicassero il confine di separazione tra potere amministrativo e potere giudiziario, con indebito esercizio da parte di quest’ultimo di funzioni “preventive” ad esso precluse, come già messo in luce dalla dottrina del tempo.
(51)
Il provvedimento di sequestro doveva intervenire a fronte di un reato già commesso, la cui esistenza doveva essere, seppure provvisoriamente, fondata su elementi a supporto.
49 Pret. di Genova, ordinanza 25 febbraio 1977, in Cass. pen., 1982, p. 24 ss.
50Corte cost., sent. 24 luglio 1981, n. 150, in Cass. pen., 1982, p. 24 ss.
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