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9. Le norme dedicate al sequestro nel codice Vassalli: sequestro probatorio e

9.2. Le misure cautelari reali. Un inquadramento

Il sequestro preventivo e conservativo sono collocati nel libro IV, dedicato alle misure cautelari.

L’appartenenza al genus misure cautelari(85) rivela che gli scopi di questi sequestri non sono già meramente legati all’accertamento penale, ma sono connessi ad esigenze di natura diversa. I due istituti sono deputati al soddisfacimento di interessi extraprocessuali di assicurazione degli effetti di una eventuale sentenza di condanna e di tutela della collettività: il sequestro conservativo è preordinato ad evitare che si disperdano le garanzie per il pagamento dei crediti derivanti dal reato; il preventivo, invece, persegue lo scopo di interrompere l’iter criminoso in atto o di impedire la commissione di nuovi reati.

Grazie alla nuova collocazione sistematica il sequestro preventivo è del tutto sganciato dal sequestro probatorio, sua matrice storica, e acquista autonomia da quest’ultimo.

84 Sulla distinzione tra assicurazione e acquisizione della prova in particolare G. TRANCHINA, voce Sequestro (sequestro penale), in Enc. Giur. Treccani, 1992, XXVIII, p. 1 ss.

85 Sui lineamenti e sugli scopi della tutela cautelare in generale cfr. P. CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Padova, 1936; F. CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, Padova, 1930, II, 60 ss.

Specificatamente in relazione al sequestro penale conservativo e preventivo cfr. A. NENCINI, Misure cautelari reali, in Quaderni del CSM-Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale, I, Roma, 1989, p. 215 ss.; M. CASTELLANO-M. MONTAGNA, Misure cautelari reali, in Dig., pen., VIII, 1994, p. 98-108.; P. CORSO, Le misure cautelari reali, in DOMINIONI- CORSO- GAITO- SPANGHER- DEAN- GAUTI- MAZZA, Procedura penale, Giappichelli, Torino, 2010, p. 385 ss.

La riconduzione dei sequestri in esame entro la categoria delle misure cautelari consente di evidenziarne i caratteri della provvisorietà e della strumentalità quali requisiti propri della tutela cautelare. Per provvisorietà si intende la limitazione degli effetti del provvedimento a un periodo di tempo determinato; la strumentalità si riferisce, invece, alla preordinazione della misura all’adozione di un successivo provvedimento definitivo.

54 La consapevolezza del carattere incisivo dei sequestri cautelari in capo al legislatore emerge già dalla legge-delega dell’87, che unifica nella direttiva 65 misure interdittive e misure reali. Così il legislatore introduce una disciplina molto simile a quella prevista per le misure cautelari personali: la riserva di giurisdizione, il principio di tassatività, l’accentuata giurisdizionalizzazione del procedimento, la predisposizione di garanzie per la persona attinta dalla misura.

Il legislatore ha ben presente il grado di afflittività di queste misure reali, tanto che nella Relazione al Progetto preliminare sottolinea che è «necessaria una previsione normativa

tale da obbligare il giudice ad enunciare le finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragione d’essere della sua persistenza».(86)

Sempre la Relazione al progetto preliminare chiarisce in ordine al sequestro preventivo che «fondamento dell’istituto in questione resta l’esigenza cautelare: precisamente

quella di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell’attività criminosa e dei suoi effetti».(87)

9.2.1. Finalità e presupposti del sequestro conservativo (art. 316 ss.

c.p.p.).

La disciplina del sequestro conservativo è contenuta agli artt. 316 ss. del codice di rito. Si tratta di una misura di garanzia patrimoniale, attuata mediante l’imposizione di un vincolo sui beni dell’imputato e del responsabile civile a garanzia del futuro pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, nonché di tutte le obbligazioni civili derivanti da reato.

Per quanto riguarda le prime tre ipotesi contemplate nella norma (art. 316 comma 1 c.p.p.), esse si riferiscono tutte alla tutela di crediti di natura pubblicistica.

La ratio dell’ultima ipotesi (art. 316 comma 2 c.p.p.), relativa alle obbligazioni ex delicto, trova fondamento nella possibilità di inserimento dell’azione civile nel processo penale ed è volta a garantire l’adempimento delle obbligazioni di natura risarcitoria e restitutoria nascenti dalla sentenza di condanna.

86 Relazione al progetto preliminare, in G.U., 24 ottobre 1988, p. 68

55 I soggetti legittimati a presentare richiesta al giudice sono il pubblico ministero e la parte civile, alla quale è stato di nuovo riconosciuto questo potere dopo l’esclusione operata dal codice del 1930.

Essendo afferente al tipo cautelare, i presupposti che ne legittimano l’adozione sono individuati nel fumus boni iuris(88), ossia la probabile esistenza del credito che si vuole

garantire con la misura reale, e nel periculum in mora, ossia il fondato timore di dispersione delle garanzie dei crediti da tutelare.

9.2.2. Il nuovo istituto del sequestro preventivo: razionalizzazione

dell’esperienza del codice Rocco. Il riconoscimento normativo della

funzione preventiva del sequestro ai sensi dell’art. 321 c.p.p.

La disciplina del sequestro preventivo è contenuta nell’art. 321 c.p.p..

La norma prevede due specifiche ipotesi di sequestro: nel primo comma il sequestro propriamente “preventivo”, volto ad evitare che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati; nel secondo comma, il sequestro funzionale alla confisca, sia essa facoltativa o obbligatoria.

La figura di sequestro preventivo disciplinata all’art. 321 comma 1 c.p.p. rappresenta la specifica regolamentazione legislativa del sequestro “preventivo” ex art. 219 cod. 1930, emerso nella prassi giudiziaria a partire dagli anni Settanta mediante l’estensione del sequestro a finalità probatoria. Come si è visto, le elaborazioni giurisprudenziali, sebbene non in modo unanime, al momento di adozione del codice riconoscevano ormai da un ventennio il fine preventivo della coercizione reale disposta per interrompere l’iter criminoso in atto. L’art. 321 c.p.p. rappresenta così la razionalizzazione di quelle esperienze.

Il legislatore del 1988 introduce la disciplina del sequestro preventivo anche nel tentativo di offrire una regolamentazione organica a una materia vischiosa. Nell’intento del legislatore la nuova tipologia di sequestro deve offrire una base unitaria alle diverse e frammentarie figure di sequestro a finalità preventiva disseminate nelle leggi speciali, operando una reductio ad unum che unifica gli istituti quanto a disciplina e garanzie.

56 Come già sostenuto in relazione all’art. 307 del progetto preliminare del 1978(89), le due tipologie di sequestro ex art. 321 sono del tutto autonome.(90)

Tale autonomia si lascia apprezzare soprattutto in ordine alla diversità dei presupposti richiesti per l’applicazione della cautela reale.

I presupposti condivisi da entrambe le ipotesi di sequestro sono quelli del fumus del reato e del nesso di pertinenzialità tra la res e l’illecito penale, mentre le differenze si registrano in ordine al requisito del periculum, ravvisato, nell’ipotesi di sequestro ex art. 321 comma 2 c.p.p., nella confiscabilità del bene.(91)

9.3. I sistemi di controllo predisposti dal legislatore sui provvedimenti di