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L’orientamento della giurisprudenza di legittimità maggiormente attento

2. Decreto di sequestro probatorio ed onere motivazionale: la specificazione del

2.2. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità maggiormente attento

specificazione delle esigenze probatorie sottese a ogni sequestro

probatorio.

Un secondo orientamento, sulla scia delle Sezioni Unite del 1991, più attento alla compressione di diritti costituzionalmente garantiti e maggiormente sensibile verso le esigenze della difesa, richiede che in ogni provvedimento di sequestro probatorio debbano essere specificate le esigenze investigative e probatorie che giustificano la misura di carattere reale, poiché le stesse non possono considerarsi intrinseche alla mera qualificazione del bene in termini di corpo del reato.(104)

103 Cfr. Cass. pen., S.U., 24 luglio 1991, in Arch. nuova proc. pen., 1991, p. 543.

104Cass. pen., S. U., 28 gennaio 2004, n. 2, Ferrazzi, in Cass. pen., 2004, p. 1913; più di recente Cass. pen., Sez. III, 24 settembre 2015, n. 45034, in CED Cass., 2016; Cass. pen., Sez. V, 15 settembre 2015, n. 1131, in Dir. e giustizia, 2016; Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 2015, n.12986, in Guida al dir., 2015, 29, p.80; Cass. pen., Sez. III, 04 novembre 2014, n. 31937, in Dir. e giustizia, 2015, 23 luglio; Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2014, n. 19615, in CED Cass., 2014; Cass. pen., Sez. V, 15 marzo 2013, n. 46788, in Cass. pen., 2014, 5, p.1732; Cass. pen., Sez. III, 6 marzo 2013, n. 13044, in CED Cass., 2013; Cass. pen., Sez. II, 13 luglio 2012, n. 32941, in Arch. nuova proc. pen., 2012, 6, p. 635; Cass. pen., Sez. V, 7 ottobre 2010, n. 1769, in Cass. pen. 2012, 4, p. 1465.

65 In particolare, un riferimento espresso alla tutela dei diritti fondamentali sacrificati con l’imposizione del sequestro compare nella sentenza 06.05.2014, n. 37187(105), ove la Corte specifica che: «Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato

deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione […]in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla convenzione europea dei diritti dell'uomo».

Se il decreto di sequestro del corpo del reato non indica la finalità perseguita in concreto rispetto all’accertamento dei fatti, questo vizio comporta la nullità del provvedimento per difetto radicale di motivazione. Quest’ultima può essere opportunamente integrata dal pubblico mistero in sede di udienza di riesame; qualora l’integrazione mancasse, la sua assenza determinerà l’annullamento del provvedimento medesimo da parte della Corte di cassazione in sede di ricorso.(106)

Particolarmente chiara sul punto è la sentenza 10.02.2015, n. 12986(107), ove, dopo aver ribadito la necessità di specificazione delle esigenze probatorie concrete da soddisfare col sequestro del corpo del reato, la Corte afferma che: «[…]a fronte dell'omessa

individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero pure nel contraddittorio camerale del riesame, il tribunale non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questi radicalmente e illegittimamente pretermesse. Con la conseguenza che, nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento

105 Per un riferimento espresso alla tutela dei diritti fondamentali sacrificati dal sequestro cfr. Cass., Sez. III, 6 maggio 2014, n. 37187, in CED Cass., 2014 e Cass. pen., S.U., 28 gennaio 2004, n. 2 Ferrazi, in Cass. pen., 2004, p. 1913.

106 Cass. pen., Sez.V, 15 settembre 2015, n. 1131, in Dir. e giustizia, 2016, 14 gennaio.

In senso contrario al potere di integrazione autonoma della motivazione del decreto di sequestro in capo al tribunale del riesame cfr. Cass. pen., Sez. V, 23 marzo 2015, n. 13917, in CED Cass., 2015; Cass. pen., Sez. II, 18 settembre 2012, n. 39138, in CED Cass., 2012.

In senso favorevole al potere di integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame cfr. Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2013, n. 5906, in CED Cass., 2013; Cass. pen., Sez. II, 6 novembre 2012, n. 46294, in Dir. e giustizia online, 2012, 30 novembre.

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dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio sia dell'ordinanza di riesame che del decreto di sequestro».

La diversità dell’oggetto del sequestro può semmai riverberarsi sul grado di approfondimento e di rigore col quale le esigenze investigative, comunque necessarie, devono essere illustrate nel provvedimento applicativo.

La motivazione, che deve sempre avere capacità dimostrativa adeguata in ordine alle ragioni che giustificano il vincolo probatorio, potrà essere meno rigorosa quando il nesso tra l'imposizione del vincolo e le finalità investigative ha le connotazioni dell'evidenza. In questi casi l'onere motivazionale del pubblico ministero può ritenersi assolto anche con il mero ricorso a formule sintetiche, essendo di immediata percezione la connessione probatoria tra il vincolo e il corretto sviluppo dell’attività investigativa.

Al contrario, nei casi di assenza della relazione di immediatezza e in presenza di beni che hanno un collegamento solo indiretto col fatto per cui si procede, l’onere motivazionale risulta più specifico e approfondito, richiedendo una motivazione rafforzata.(108)

Alla luce di questo secondo orientamento, il contenuto motivazionale del provvedimento di sequestro operato sul corpo del reato e sulle cose ad esso pertinenti è identico.

Nel decreto devono sempre essere specificati, a prescindere dall’oggetto del sequestro, due aspetti: il primo è il nesso del bene col reato in termini di “cosa pertinente” oppure di “corpo del reato” e il secondo è il fumus del reato, cioè la ragionevole probabilità di commissione dell’illecito da cui quel nesso dipende.(109)

Quanto al primo presupposto, non è richiesta la piena prova del nesso tra il bene e il reato, ma è sufficiente che questo legame sussista sul piano delle probabilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto.(110)

108 Cass. pen. Sez. III, 20 novembre 2015, n. 1162, in Guida al dir., 2016, 17, p. 60; Cass. pen., Sez. II, 16 settembre 2015, n. 41360, in Arch. nuova proc. pen., 2016, 1, p. 45; Cass. pen., Sez. II, 11 febbraio 2015, n. 11325, in CED Cass., 2015 e Cass., Sez. II, 11 novembre 2014, n. 52619, in CED Cass., 2015; Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2014, n. 29990, in CED Cass., 2014; in senso parzialmente analogo Cass. pen., Sez. V, 27 febbraio 2015, n. 13594, in CED Cass., 2015.

109 Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2014, n. 19141, in CED Cass., 2014.

110 Cass. pen., Sez. VI, 15 gennaio 2014, n.1683, in CED Cass., n. 258416 e Cass. pen., Sez. VI, 2 aprile 2014, n. 33229, in CED Cass., 2014; in tal senso già Cass., 21 luglio 1999, Lechiancole, in Cass. pen., 2000, p. 3113 e Cass. pen, 20 marzo 1991, in Arch. nuova proc. pen., 1991, p. 638.

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2.3. Il presupposto del fumus come astratta configurabilità del reato