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Casi particolari, derivati su merci e derivati incorporati.

Il presente paragrafo è destinato alla trattazione delle fattispecie d’esclusione dall’ambito applicativo dell’OIC 32 dei derivati su merci e alla trattazione dei derivati incorporati. Le due fattispecie richiamate, pur se disciplinate in modo specifico nell’OIC 32, difficilmente trovano applicazione nella prassi contabile; come si avrà modo di osservare nella parte dedicata all’analisi empirica, nei bilanci redati difficilmente trovano applicazione le previsioni oggetto del presento paragrafo. Le ragioni alla base di tale difficoltà saranno approfondite nella parte dedicata all’analisi empirica, diversamente in questa sede saranno riportate le norme alla base delle due discipline richiamate, al fine di fornire una visione completa della normativa prevista per i prodotti di finanza derivata.

III.8.1 Esclusione dall’ambito d’applicazione dell’OIC 32 dei Derivati su Merci

In modo conforme con quanto previsto nei principi contabili internazionali il codice civile prevede la disapplicazione delle regole previste per la rilevazione e contabilizzazione dei prodotti derivati, per quei contratti aventi ad oggetto merci, la cui sottoscrizione risponde esclusivamente alle esigenze di carattere operativo gestionale della società. Secondo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2426, non devono essere valutati al fair value e pertanto non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’OIC 32 quei contratti derivati in cui il regolamento è previsto esclusivamente attraverso la consegna fisica del bene. Di converso, dovranno essere rilevati secondo le modalità previste dall’OIC 32 quei contratti in cui è previsto il regolamento in contanti o mediante altri strumenti finanziari. Tuttavia lo stesso comma tre dell’articolo 2426 prevede che, nel caso in cui nelle condizioni contrattuali, sia previsto oltre al regolamento del contratto attraverso consegna del sottostante anche la possibilità di procedere alla liquidazione per contanti, occorre verificare la sussistenza contestuale di tre requisiti affinché il contratto derivato possa essere escluso dall’ambito d’applicazione dell’OIC 32. I requisiti richiamati dall’articolo, vertono essenzialmente sulle ragioni per cui la società ha stipulato il contratto. In particolare quindi, è necessario che:

“a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.”142

In linea di massima da quanto riportato nell’articolo richiamato, occorre verificare, al fine di escludere dall’ambito d’applicazione dell’OIC 32 un contratto derivato su merci che preveda la facoltà di procedere al regolamento per contanti, le motivazioni che hanno indotto la società alla sottoscrizione. Dunque se la società ha sottoscritto un contratto derivato su merci in conformità a esigenze correlate alla gestione caratteristica tale contratto potrà essere escluso. Congiuntamente a quanto previsto dal codice civile, l’OIC 32 fornisce delle indicazioni atte a completare l’ambito applicativo della previsione di esclusione. In particolare nel paragrafo 7 del principio, l’OIC 32 dispone che rientrano nell’ambito d’applicazione i prodotti derivati che pur prevedendo come regolamento principale la consegna del sottostante, siano, nella prassi adottata dalla società, regolati per contanti o con altri strumenti finanziari. Inoltre il principio contabile richiamato, dispone che rientrano nell’ambito d’applicazione della disciplina sui derivati in esso contenuta, quei contratti derivati in forza dei quali la società che li ha sottoscritti entra in possesso delle merci per poi rivenderle nel breve periodo sul mercato. In questo caso, la società non sottoscrive il derivato per finalità correlate alla gestione operativa, ma per compiere attività speculative. Infine nel successivo paragrafo 8 del principio contabile è previsto che indipendentemente dalla modalità di regolamento adottata, vengono disciplinate secondo le disposizioni previste nell’OIC 32, le opzioni put o call vendute aventi come sottostante merci. Infine si sottolinea che nel caso in cui i contratti derivati possano essere esclusi dall’ambito d’applicazione dell’OIC 32, gli stessi verrebbero contabilizzati come operazioni a termine di acquisto o di vendita. 142 Art 2426 comma 3.

III.8.2 I derivati incorporati

I contratti derivati incorporati vengono sottoposti alla medesima disciplina prevista per i contratti derivati. I contratti derivati, unitamente agli strumenti in cui sono incorporati costituiscono gli strumenti ibridi. La definizione di strumento ibrido è fornita nel paragrafo 41 del’OIC 32 in cui “Si definisce contratto ibrido un contratto composto da uno

strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa”. Secondo quanto previsto dal codice civile e dall’OIC 32 in modo conforme

con quanto previsto nell’IFRS 9, i contratti derivati devono essere separati dai contratti primari e valutati al fair value, solamente se sono rispettati congiuntamente due presupposti. In primo luogo la separazione può aver luogo solamente nel caso in cui il contratto incorporato rispetta i requisiti per essere definito strumento finanziario derivato fornita nel paragrafo 11 dell’OIC 32; in secondo luogo, la separazione può avvenire se le caratteristiche e i rischi del derivato non risultano strettamente correlate con quelle dello strumento primario.143 Inoltre, nel paragrafo 42 è specificato che si

assume l’esistenza di una stretta correlazione nei casi in cui l’inserimento in un contratto derivato nello strumento primario sia previsto nella prassi di mercato.144

Per un approfondimento relativo alla determinazione dell’esistenza o meno di una stretta correlazione, si rimanda all’appendice C dell’OIC 32 in cui sono riportati esempi dove è prevista la separazione del contratto derivato dal contratto originario ed esempi in cui la stessa non è ammessa. Per quanto riguarda il momento in cui compiere la valutazione atta a determinare l’esistenza delle stretta correlazione in esame, l’OIC 32 al paragrafo 44, dispone che la stessa debba avvenire alla data di rilevazione iniziale o alla data in cui le clausole contrattuali vengono modificate.

Per quanto riguarda la valutazione iniziale, è previsto che il contratto derivato venga valutato al fair value, in questo senso è necessario determinarne l’importo. La differenza fra il fair value del contratto derivato e il fair value del contratto ibrido dovrà essere attribuita al contratto primario e dunque non al contratto derivato incorporato. 143 OIC 32 paragrafo 42 144 Per esempio vi sarà una stretta correlazione fra un contratto derivato avente come sottostante l’Euribor ed un contratto di finanziamento, diversamente la citata correlazione non sarà presente nel caso in cui il sottostante del contratto derivato incorporato nel finanziamento sia un indice riferito all’andamento del prezzo dell’oro

Diversamente nel caso in cui il fair value del derivato non possa essere determinato in modo attendibile, sarà necessario determinare il fair value del contratto primario, e sottrarlo dal fair value del contratto ibrido, in modo da poter determinare il fair value del derivato in modo indiretto145. La determinazione del fair value del prodotto derivato

incorporato varia in base al caso in cui il derivato incorporato sia un contratto a termine o uno swaps dal caso in cui il contratto incorporato sia un’opzione. Nel primo caso, il fair

value deve essere calibrato in modo che lo stesso assuma un valore pari a zero al

momento della rilevazione iniziale sulla base delle condizioni contrattuale che caratterizzano lo strumento. Diversamente nel caso in cui il contratto derivato fosse un’Opzione, il fair value determinato al momento dell’iscrizione iniziale non dovrà essere nullo, ma dovrà assumere un valore pari al premio dell’opzione.

In conclusione, per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione dei contratti derivati incorporati oggetto di separazione, si richiama quanto riportato nei paragrafi precedenti in relazione alle modalità di contabilizzazione dei prodotti derivati. In questi termini, il fair value del derivato dovrà essere adeguato al fair value rilevato alla chiusura dell’esercizio, con contropartita la rilevazione della variazione in conto economico nelle voci D18 o D19; diversamente, se il contratto è inserito in un’operazione di Hedge Accounting, sullo stesso si applicheranno le regole previste per i modelli opzionali visti in precedenza. Il contratto primario invece, sarà valutato secondo le regole di contabilizzazione e rilevazione prescritte dai principi contabili per la relativa tipologia di posta contabile in cui è iscritto, per esempio se il contratto costituisce un debito, le regole modalità di contabilizzazione saranno disciplinate dall’OIC 20 “Titoli di debito”. 145 OIC 32 paragrafo 48