La categoria dei derivati non di copertura accoglie sia gli strumenti di copertura per i quali non è stato possibile, o non si è optato, per l’applicazione dell’Hedge Accounting, sia gli strumenti derivati sottoscritti per finalità speculative. In questi termini occorre ricordare che i modelli di Hedge Accouting riportati nei paragrafi precedenti,
rappresentano modelli opzionali che consentono la disapplicazione delle regole generali previste per la contabilizzazione degli strumenti finanziari. Secondo le regole generali, i prodotti derivati detenuti dalla società devono essere trattati come non di copertura, in sede di rilevazione e valutazione in bilancio. In virtù di quanto detto è bene sottolineare come nella categoria dei derivati non di copertura non rientrino solamente i contratti derivati sottoscritti per finalità speculative, bensì vi rientrino anche gli strumenti di copertura per i quali non è stato possibile o non si è scelto di applicare le regole dell’Hedge Accounting. Dunque il criterio distintivo che consente la classificazione dei prodotti derivati in derivati di copertura o non di copertura, varia in base dal punto di vista in cui tale distinzione viene effettuata. Dal punto di vista economico, un derivato è considerato di copertura, se lo stesso si riferisce ad un rischio finanziario a cui l’ente è esposto; diversamente dal punto di vista contabile, un derivato è considerato di copertura se si è optato per l’applicazione dell’Hedge Accounting e ne vengano rispettati i requisiti richiesti.
In generale, i prodotti finanziari derivati, sono valutati al fair value e sono iscritti in bilancio al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero secondo quanto disposto dal paragrafo 38 dell’OIC 32, nel momento in cui la società diviene parte delle clausole contrattuali del contratto. I prodotti derivati non di copertura sono rilevati in bilancio nella voce dell’attivo circolante C.III.5”Strumenti finanziari derivati attivi” se al momento della sottoscrizione presentano un fair value positivo, diversamente sono rilevati nel passivo nei fondi rischi e oneri, nella voce B.3”Strumenti derivati passivi”. In questi termini è bene richiamare quanto riportato nei paragrafi precedenti in tema di valutazione del fair value, in particolare si ricorda che al momento della sottoscrizione per i contratti derivati diversi dalle Opzioni, sottoscritti a condizioni di mercato, il fair
value rilevato non sarà pari a zero in quanto lo stesso terrà conto del costo
dell’operazione e presenterà un fair value leggermente negativo. Diversamente nel caso delle opzioni il fair value iscritto nella rilevazione iniziale, sarà pari al premio incassato o corrisposto. Inoltre la valutazione al fair value di una posta dell’attivo o del passivo, comporta che il valore d’iscrizione sia adeguato al fair value rilevato al momento della redazione del bilancio d’esercizio. Come si è potuto osservare nella sezione relativa ai
Fair Value Hedge, l’adeguamento al fair value di fine esercizio determina delle variazioni
che produrranno effetti direttamente sul conto economico. L’importo di tali variazioni sarà ottenuto attraverso il confronto tra il fair value rilevato al momento della
rilevazione iniziale, o il fair value rilevato in chiusura dell’esercizio precedente, con il
fair value rilevato in chiusura dell’esercizio. Le variazioni in esame saranno
rappresentate in conto economico nelle voci D)18)d) rivalutazione di strumenti
finanziari derivati” e D)19)d) “svalutazione di strumenti finanziari derivati. In questi
termini, nel caso dei derivati non di copertura, le variazioni in esame, influenzeranno direttamente il risultato d’esercizio, in quanto a differenza del Fair Value Hedge non vi saranno rilevazioni di segno opposto derivanti dall’adeguamento del fair value dell’elemento coperto, con cui effettuare una compensazione.139
L’iscrizione delle variazioni di fair value positive e la conseguente rilevazione in bilancio dei derivati non di copertura, rappresentano una deroga al principio di prudenza140, in
quanto in virtù di tale previsione, trovano rappresentazione in bilancio elementi che solo potenzialmente potrebbe generare transazioni positive per la società, e allo stesso tempo influenzano il risultato d’esercizio elementi reddituali solamente potenziali non ancora realizzati. Sulla base di quanto appena riportato, al fine di rispettare il generale principio di prudenza nella redazione del bilancio d’esercizio, l’articolo 2426 al comma 1 del codice civile, dispone che gli utili derivanti dall’adeguamento del fair value dei derivanti classificati come non di copertura, non sono distribuibili. Il vincolo di non distribuibilità introdotto dall’articolo 2426 del codice civile è richiamato integralmente dal paragrafo 35 dell’OIC 32.
Per quanto riguarda l’attuazione del vincolo sopra riportato è previsto l’accantonamento in una riserva non distribuibile degli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei prodotti derivati classificati come non di copertura. La riserva non distribuibile, dovrebbe essere costituita attingendo dagli utili dell’esercizio o da riserve distribuibili. In questi termini, anche in presenza di un risultato d’esercizio negativo, ma influenzato in maniera positiva dalla valutazione al fair value dei prodotti derivati classificati come non di copertura, da un lato risulta possibile costituire o alimentare la riserva non distribuibile, e dall’altro si espone un risultato d’esercizio depurato dagli adeguamenti del fair value sopracitati. Il vincolo di non distribuibilità a cui la riserva è sottoposta viene meno nel momento in cui l’operazione sottostante al contratto derivato sottoscritto si realizza141.
139 Salvo il caso riportato nel paragrafo III.3.2 140 Donatella Busso., Alain Devalle., op.cit pag. 85