• Non ci sono risultati.

In seguito all’esposizione della normativa riferita alle due fattispecie di Hedge

Accounting sin qui osservate, è possibile individuare dei tratti comuni che tendono

all’omogeneizzazione del trattamento delle due differenti tipologie di operazioni di copertura, in particolare è possibile osservare due fattispecie in cui la normativa tende a convogliare la disciplina o in cui i risultati delle operazioni di copertura sono i medesimi. I tratti di omogeneizzazione si identificano nelle seguenti fattispecie: - Designazione del solo valore intrinseco di un’opzione o di un contratto Forward nella relazione di copertura. - Copertura di crediti o debiti in valuta estera

III.3.1 Designazione del solo valore intrinseco di un’Opzione o di un contratto Forward nella relazione di copertura

La fattispecie oggetto del presente paragrafo è disciplinata, per quanto riguarda i Cash –

Flow Hedge nel paragrafo 88 dell’OIC 32 mentre per quanto riguarda i Fair Value Hedge

nel paragrafo 80 del medesimo principio contabile. Entrambe le previsioni sono mutuate dall’IFRS 9, nel quale la designazione del solo valore intrinseco di un’Opzione o di un contratto Forward in una relazione di copertura è disciplinata senza distinguere la tipologia di copertura attivata. In particolare l’OIC 32 ha previsto tale fattispecie qualificandola come modello opzionale all’interno delle operazioni di Hedge Accounting, finalizzate a ridurre al minimo l’inefficacia dell’operazione di copertura. Attraverso la designazione del solo valore intrinseco dell’Opzione o del Forward quale strumento di copertura infatti, l’elemento “è coperto al solo prezzo spot in cui si designa l’operazione di

copertura129”, in virtù del fatto che per le opzioni il valore intrinseco è dato dalla

differenza tra il prezzo di mercato del sottostante e il prezzo di mercato dell’opzione, mentre per i Forward è rappresentato dal prezzo o tasso corrente del sottostante.

In questi termini il paragrafo 88 dell’OIC 32 dispone quanto segue:

“Nei casi in cui lo strumento di copertura sia un’opzione acquistata (put o call) oppure un

contratto forward […] la società designi il solo valore intrinseco quale strumento per coprire le variazioni di flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, la variazione del valore temporale è imputata nella sezione D) del conto economico per tutta la durata della

copertura, ad esempio utilizzando un criterio lineare di allocazione di tale componente a conto economico”

Nel paragrafo soprariportato è introdotta la facoltà di escludere dal rapporto di copertura il time value dell’opzione o del contratto Forward, mentre le relative modalità di contabilizzazione sono disciplinate alla lettera c) del punto 35 nella sezione “motivazione per le decisioni assunte”. Disponendo che la contabilizzazione delle variazione di valore temporale debbano essere contabilizzate alla stregua degli oneri accessori, relativamente all’operazione coperta. Inoltre nel medesimo paragrafo è previsto un trattamento contabile differente in relazione al fatto che l’elemento coperto sia legato ad una transazione che si verificherà in un preciso momento, o che l’elemento coperto sia riferito al trascorrere del tempo. La distinzione attuata nell’OIC si fonda sulla distinzione posta in essere nell’IFRS9, il quale distingue elementi coperti “transaction

related” e elementi coperti “time – period related”. In particolare l’OIC 32 dispone che nel

caso in cui l’operazione oggetto di copertura dia luogo all’acquisto di un’attività o passività, le variazioni di fair value del valore temporale dovranno essere sospese nei risconti, per poi essere successivamente rilevate in rettifica della posta interessata dall’operazione nel momento in cui la stessa avrà luogo. Diversamente, nel caso in cui l’operazione oggetto di copertura fosse una transazione idonea a produrre effetti nel conto economico, l’OIC 32 dispone che le variazioni del time value dell’opzione o del

Forward vengano imputate nella sezione del conto economico per tutta la durata della

copertura. Per quanto riguarda i Fair – Value Hedge è possibile osservare come le disposizioni previste dall’OIC32 nel paragrafo 80 siano analoghe rispetto a quelle previste nel punto 88 riferite alle operazioni di Fair- Value Hedge. Tuttavia è bene sottolineare come per le operazioni di Fair – Value Hedge non sia richiamata la disposizione presente nel punto 35 della sezione “motivazione per le decisioni assunte” previste per i Cash – Flow Hedge. La disposizione richiamata, come osservato in precedenza, si riferisce alla copertura di impegni irrevocabili e di operazioni programmate altamente probabili. Se da un lato le operazioni programmate altamente probabili non sono ammesse quali elementi coperti ammissibili in un’operazione di Fair – Value Hedge, dall’altro è bene sottolineare che gli impegni irrevocabili, diversamente lo sono. In difetto di una previsione specifica, si ritiene applicabile quanto previsto per i

Cash – Flow Hedge, sia perché dal punto di vista sostanziale non vi è alcuna differenza,

Hedge Accounting attivata nella disciplina relativa alla fattispecie in esame, uniformando

quindi il trattamento, relativamente all’esclusione del valore temporale di un’Opzione o di un contratto Forward, previsto per le operazioni di Cash – Flow Hedge e per le operazioni di Fair Value Hedge130.

III.3.2 Copertura di crediti e debiti in valuta estera

La presenta tipologia di operazioni di copertura è richiamata al fine di osservare come indipendentemente dal tipo di copertura attivata, gli effetti sul risultato d’esercizio saranno i medesimi. Tale uguaglianza di impatto nel conto economico inoltre, può essere osservata, limitatamente al caso di copertura di crediti e debiti in valuta estera, anche nel caso in cui, con riferimento agli strumenti derivati detenuti relativi all’operazione di copertura, vengano contabilizzati come derivati di negoziazione. Al fine di osservare tale uguaglianza, da un lato occorre tenere presente che la stessa ha luogo solamente nel caso in cui le operazioni di copertura siano perfettamente efficaci, dall’altro occorre richiamare le disposizioni generali relative alla contabilizzazione dei crediti e debiti in valuta estera. In questi termini le disposizioni contabili relative alla rilevazione e valutazione dei crediti e debiti in valuta estera, prevedono che il valore degli stessi debba essere adeguato al tasso di cambio rilevabile in chiusura d’esercizio. La differenza positiva o negativa generata dal confronto tra il valore a cui le poste in esame risultavano iscritte, valorizzate al tasso di cambio osservabile al momento dell’accensione o se detenute da più esercizi al tasso di cambio di chiusura dell’esercizio precedente, e il valore adeguato al tasso di cambio di chiusura, saranno contabilizzate nella voce di conto economico “C.17.bis Utili/Perdite su cambi”131.

Nel caso in cui sia attivato un Cash – Flow Hedge, alla chiusura dell’esercizio la variazione del fair value dello strumento di copertura è rilevata nel patrimonio netto, nella voce A.VII “riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi”. Contestualmente, il valore delle poste coperte è adeguato al tasso di cambio di chiusura ed è contabilizzato l’utile o la perdita su cambi in conto economico nella voce C.17.bis In questo contesto, dato che l’operazione oggetto di copertura ha prodotto i suoi effetti nel conto economico, interessando la voce C.17bis, una parte della variazione di fair value del prodotto finanziario iscritta a riserva, dovrà essere riclassificata nella stessa voce C.17 bis al fine di produrre gli effetti di compensazione oggetto dell’operazione di copertura.

130Busso D., Devalle A., op.cit

Diversamente, nel caso di Fair – Value Hedge, l’adeguamento del fair value dei crediti e debiti in valuta estera dovrà essere rilevato nella voci D)18)d) rivalutazione di strumenti

finanziari derivati” e D)19)d) “svalutazione di strumenti finanziari derivati, al fine di

compensare la variazione di fair value registrata dallo strumento derivato.

Infine nel caso in cui, con riferimento agli strumenti di copertura, non si fosse optato per l’Hedge Accounting, alla chiusura di bilancio la differenza positiva o negativa registrata dal fair value dei prodotti derivati dovrà essere contabilizzata nelle voci D)18)d)

rivalutazione di strumenti finanziari derivati” e D)19)d) “svalutazione di strumenti finanziari derivati, contestualmente si dovrà procedere alla rilevazione degli

Utili/Perdite su cambi nella voce C.17bis, in questo caso la compensazione alla base della copertura sarà rilevata indirettamente nel risultato d’esercizio. In conclusione è possibile osservare come le tre tipologie osservate, comportino, in termini di risultato d’esercizio complessivo, i medesimi effetti, transitando però attraverso voci differenti.