Sulla base di quanto riportato nel presente capitolo è possibile individuare i temi maggiormente rilevanti che emergono dalla normativa contenuta nell’OIC 32.
Il tema più significativo riguarda l’iscrizione al fair value dei prodotti derivati, elemento idoneo a produrre effetti sia sugli schemi di stato patrimoniale sia sul risultato dell’esercizio. Come si è potuto osservare nei precedenti paragrafi, la valutazione al fair
value di una posta di bilancio, richiede che in conto economico siano riportati gli
adeguamenti del valore stesso, rilevati nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce. Nel caso in cui gli strumenti finanziari venissero contabilizzati come non di copertura quindi, le variazioni del relativo fair value inciderebbero direttamente sull’entità del patrimonio netto per effetto dell’influenza diretta che le stesse esercitano sul risultato d’esercizio. In questi termini occorre tenere presente che, generalmente nelle società industriali o commerciali, la sottoscrizione di uno o più strumenti derivati, sottende a finalità di copertura di rischi finanziari e per tale ragione, a parare di scrive, la valutazione e la rilevazione degli stessi non dovrebbe produrre effetti diretti sul risultato dell’esercizio in quanto dovrebbe essere utilizzata in compensazione delle variazioni di valore dell’elemento coperto.
In questo senso, occorre ricordare come, la finalità originaria di un’operazione di copertura è quella di compensare le variazioni economiche registrate dall’elemento coperto, derivanti dalla presenza di uno specifico rischio finanziario, con le variazioni di segno opposto registrate dallo strumento di copertura. La compensazione appena descritta, così come riportato nel presente capitolo, non sarebbe possibile in assenza di uno specifico istituto contabile in forza del quale vengono allineate le regole di contabilizzazione degli elementi alla base della relazione di copertura o che diversamente, consenta di sospendere le variazioni di valore dello strumento di copertura sino al momento in cui gli elementi oggetti di copertura produrranno effetti sul risultato dell’esercizio. In precedenza invero, si è parlato di asimmetria contabile fra il criterio di valutazione al fair value previsto per i prodotti derivati e i diversi criteri di valutazione previsti per le specifiche poste di bilancio, in forza della quale non potrebbero aver luogo le compensazioni alla base della copertura.
In questo senso, L’OIC 32, introduce l’istituto delle coperture contabili al fine di annullare gli effetti di anzidette asimmetrie. Così come riportato nei paragrafi precedenti, sono state introdotte due tipologie di coperture contabili: Cash – Flow Hedge
e Fair Value Hedge. In relazione ai diversi modelli di coperture contabili, si è osservato che l’effetto aggregato finale è il medesimo, ciò che varia da un modello rispetto all’altro sono i risultati intermedi146. Si è osservato inoltre, che i Cash- Flow Hedge e i Fair Value
Hedge rappresentano dei regimi opzionali, la cui attivazione è subordinata al rispetto di
determinati requisiti di carattere formale, relativi alla documentazione richiesta, e di carattere sostanziale, relativi all’efficacia della relazione di copertura instaurata, comuni ad entrambi i modelli. In questo contesto pertanto, si ritiene opportuno evidenziare i differenti risultati intermedi che, a parere di chi scrive, sono idonei ad orientare la scelta del soggetto che redige il bilancio verso un modello piuttosto che l’altro.
Per chiarire il punto, è necessario riportare i due differenti schemi contabili su cui si basano i modelli di Hedge Accounting analizzati. In estrema sintesi, nei Cash – Flow
Hedge, è previsto che lo strumento derivato sia iscritto al fair value nello stato
patrimoniale e che nel patrimonio netto, venga iscritta una riserva in cui vengono rilevate in contropartita al valore di iscrizione del derivato le variazioni di valore efficaci; di converso le variazioni di valore inefficaci, saranno iscritte direttamente nel conto economico. Successivamente la riserva sarà rilasciata in conto economico mano a mano che si verificheranno i flussi oggetto di copertura, nella medesima voce dagli stessi interessata. Diversamente, nel caso di Fair Value Hedge, i prodotti derivati vengono comunque iscritti al fair value, tuttavia le variazioni di valore degli stessi sono rilevate nel conto economico nel momento in cui si verificano senza essere sospese preventivamente nella riserva di patrimonio, così come accade nei Cash – Flow Hedge. Ciò avviene perché il valore d’iscrizione dell’elemento coperto, dal momento in cui la copertura è attivata, viene adeguato alle variazioni di fair value derivanti dal rischio oggetto di copertura dallo stesso registrate. In questo senso, le variazioni di valore dell’elemento coperto, relative al rischio coperto, e le variazioni di valore dello strumento di copertura, saranno iscritte nella voci D)18 e D)19 del conto economico. Come si è osservato nei paragrafi precedenti, nel caso di attivazione di una copertura di
fair value, la variazione di valore dell’elemento coperto che non trova capienza nella
variazione di valore registrata dalla strumento di copertura ( caso di Under Hedging ) è registrata nella voce di conto economico interessata dall’elemento coperto. Diversamente, nel caso di copertura di flussi finanziari, nel caso di coperture parzialmente inefficaci, le variazioni di valore dell’elemento coperto non sarebbero
comunque suscettibili di influenzare il risultato dell’esercizio, almeno fino al momento in cui si realizzano i flussi finanziari oggetto di copertura. In questo senso a parere di chi scrive, le operazioni di copertura di fair value rispetto alle operazioni di copertura di flussi finanziari, producono effetti reddituali anticipati legati al cambiamento dei criteri di valutazione dell’elemento coperto. Infine, occorre ricordare che attivando una copertura di fair value, gli elementi coperti saranno valutati secondo criteri di valutazione ibridi, utilizzando i criteri di valutazione previsti per la specifica posta di bilancio sino al momento dell’attivazione della copertura ed utilizzando il criterio del
fair value per la parte di valore influenzata dal rischio coperto dal momento
dell’attivazione in poi. In questo senso, si ritiene necessario riportare un’adeguata informativa nella nota integrativa, relativa ai criteri di valutazione utilizzati al fine di poter identificare gli specifici elementi e fattori che influenzano il valore d’iscrizione. Un ulteriore elemento di distinzione riguarda gli effetti della cessazione della copertura contabile, in entrambi i modelli si ricorda che la cessazione è subordinata al verificarsi di determinate fattispecie e dunque non può essere volontaria, in quanto trattasi di modelli opzionali posti in deroga alla disciplina generale. Tuttavia, così come osservato nel paragrafo III.5, nel caso di cessazione di un ‘operazione di Cash – Flow Hedge, il rilascio della riserva a conto economico può avvenire gradualmente mano a mano che si verificano i flussi oggetto di copertura o immediato, a seconda che le società preveda che i flussi oggetto di copertura si verifichino o meno. Diversamente nel caso di coperture di fair value, l’adeguamento del valore dell’elemento coperto al fair value, verrà rilasciato gradualmente in conto economico, limitando quindi, a parere di chi scrive, le possibilità operative a disposizione del soggetto che redige il bilancio.
CAPITOLO IV
Disciplina nazionale precedente alla riforma e disciplina internazionale.
Nel presente capitolo saranno analizzate le modalità di rilevazione e di rappresentazione in bilancio dei prodotti finanziari derivati previste dalla disciplina nazionale precedente alla riforma di bilancio. Il fine di tale analisi è quello di poter dare evidenza alla novità contabili introdotte con il Decreto legislativo 139/2015. In prima istanza verranno descritte le regole di contabilizzazione ed esposizione in vigore prima dell’emanazione del “decreto bilanci”, successivamente le stesse saranno comparate con la normativa attualmente in vigore attraverso l’ausilio di una tabella riepilogativa. Nella seconda parte del capitolo, le modalità di rilevazione dei prodotti di finanza derivata disciplinate nell’OIC 32 saranno comparate con le modalità previste dai principi contabili internazionali contenute nello IAS 39. Infine, verrà approfondita la tematica riferita ai principi contabili internazionali, inerente alla transazione dallo IAS 39 all’IFRS 9, avendo cura di evidenziare i principali tratti di differenziazione.
IV.1 Strumenti di finanza derivata, regole di rilevazione e rappresentazione