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SEZIONE FURTO E RAPINA

CASI SPECIFICI: VEICOLI POSTI ALL'APERTO

Se i veicoli rientrano nella definizione di Merci e sono posti all'aperto, la garanzia opera nel caso in cui siano chiusi a chiave e le chiavi siano riposte all'interno dei locali.

È escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, mentre è compreso il furto dei componenti e delle parti accessorie dei veicoli purché sia avvenuto insieme al furto dei veicoli stessi.

ESCLUSIONI

Sono escluse le apparecchiature elettroniche a impiego mobile.

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto con le seguenti limitazioni.

Limite 30% della somma assicurata Contenuto con il massimo di 50.000 euro per anno Scoperto 25% del danno con il minimo di 300 euro Art. FU-D - VALORI E PREZIOSI IN MEZZI DI CUSTODIA

Sono risarciti i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in mezzi di custodia:

l cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;

l cassaforte di peso non inferiore a 200 kg., efficacemente chiusa.

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto con la seguente limitazione.

Limite Somma assicurata "Valori e Preziosi in mezzi di custodia" indicata in polizza.

$$M14S$

3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO

(Garanzie operanti solo se risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)

Art. FU-E - FRANCHIGIA FURTO

In caso di sinistro Furto o rapina al Contenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della franchigia indicata in polizza.

Franchigia

10% della somma assicurata Furto

con il minimo di 1.000 euro e il massimo di 5.000 euro

Restano fermi i maggiori scoperti, ove applicabili, previsti dalle singole garanzie della presente sezione.

Art. FU-F - IMPIANTO DI ALLARME

La garanzia è valida esclusivamente se i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto:

1. volumetrico e/o perimetrale,

2. dotato di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata,

collegato tramite combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi siano persone.

NOTA BENE

Se non vengono rispettate le condizioni sopra descritte, o risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 25%.

$$M15S$

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Art. FU3 - MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono rispondere alle caratteristiche costruttive qui di seguito indicate.

1. Pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.

2. Aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino ad una altezza superiore a 4 m da:

l suolo;

l superfici acque;

l ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

Art. FU4 - MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI NON CONFORMI Il sinistro sarà comunque risarcito, qualora l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

l mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;

l attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;

l violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

Le garanzie operano con la seguente limitazione.

Scoperto 30% del danno con il minimo di 1.000 euro.

Art. FU5 - FURTO CON VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O IN USO NELL'AREA

La garanzia è valida anche nel caso in cui il furto o la rapina avvengano utilizzando, per il trasporto del contenuto rubato, veicoli che si trovano nei locali o nell'area di pertinenza dell'attività dichiarata ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

Le garanzie operano con la seguente limitazione.

Scoperto 30% del danno con il minimo di 1.000 euro.

Art. FU6 - AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Art. FU7 - COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI E/O FRANCHIGE

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono applicati in base a quanto indicato in polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora, in caso di sinistro, siano previsti più scoperti e/o franchigie, gli scoperti si cumuleranno con il massimo del 30% e verrà applicata soltanto l'importo maggiore delle franchigie.

$$M16S$

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Art. FU8 - RISCHI ESCLUSI BENI ESCLUSI

La presente garanzia non è operante per:

1. Contenuto di Fabbricati in precarie condizioni di statica e manutenzione;

2. Contenuto di Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

3. aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, che per l'attività assicurata non costituiscano Merci;

Art. FU9 - LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a furto o rapina:

1. agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;

2. commessi o agevolati con dolo da:

a. persone che abitano con i soggetti indicati al punto precedente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;

b. persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'Art.

FU1 "Oggetto della garanzia";

c. da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

d. persone legate a quelle indicate al primo punto da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;

3. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro,

l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

4. indiretti, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;

5. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

6. al contenuto sottratto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;

7. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

8. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

La garanzia non opera inoltre per:

9. Il Furto o la rapina di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi ad uso non industriale, per quanto eccedente i limiti di indennizzo indicati Art. FU2 "Estensioni di garanzia sempre operanti", punto A.1;

10.merci caricate su mezzi di trasporto di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, se garantiti con specifica polizza;

11.Beni del Contenuto in uso all'Assicurato rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione. Se i contratti prevedono l'assicurazione del debito residuo, la presente esclusione vale solo per le quote di ammortamento residue dei beni interessati.

$$M17S$

6 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

Art. FU10 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO DELLA SEZIONE FURTO E RAPINA

DESCRIZIONE GARANZIA MASSIMO INDENNIZZO FRANCHIGIA / SCOPERTO

ART. FU2 ESTENSIONI DI GARANZIA

A. INDENNIZZI PER FURTO, RAPINA E DANNI CORRELATI 1. Cose particolari, raccolte e

collezioni, valori, preziosi e oggetti d'arte fuori dai mezzi di custodia

20% Somma assicurata Contenuto con il

massimo di 5.000 euro per anno Scoperto 10% del danno con il minimo di 300 euro

2. Merci di attività diverse da quella

indicata in polizza 10% Somma assicurata Contenuto con il

massimo di 5.000 euro per anno Non previsti 3. Furto commesso con rottura di soli

vetri 10% Somma assicurata Contenuto con il

massimo di 5.000 euro per anno Scoperto 10% del danno con il minimo di 300 euro

4. Guasti causati dai ladri 15% Somma assicurata Contenuto con il

massimo di 5.000 euro per anno Scoperto 10% del danno con il minimo di 250 euro

5. Danni al Contenuto durante il furto

o la rapina tentati o consumati Somma assicurata Contenuto Non previsti 6. Contenuto in locali tra loro non

comunicanti Somma assicurata Contenuto Non previsti

7. Contenuto temporaneamente in

locali di mostre, fiere, esposizioni 20% Somma assicurata Contenuto con il

massimo di 5.000 euro per anno Scoperto 10% del danno con il minimo di 250 euro

8. Veicoli iscritti al P.R.A. o altri registri esteri

Somma assicurata Contenuto Solo se detti veicoli per l'attività svolta

costituiscono Merci Non previsti ART. FU2 ESTENSIONI DI GARANZIA

B. SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DI SINISTRO 1. Onorari di competenza 5% dell'indennizzo liquidabile

Con il massimo di 5.000 euro Non previsti 2. Spese sanitarie 5% dell'indennizzo liquidabile

Con il massimo di 5.000 euro Non previsti OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

FU-A Portavalori Somma assicurata "Portavalori" Scoperto 20% del danno con il minimo di 300 euro

FU-B Commercio ambulante furto Somma assicurata Contenuto Se previsti per gli eventi garanti in FU-B Commercio ambulante furto 10% Somma assicurata Contenuto con il

massimo di 1.500 euro per anno polizza che hanno originato il danno

FU-C Contenuto posto all'aperto 30% Somma assicurata Contenuto con il

massimo di 50.000 euro per anno Scoperto 25% del danno con il minimo di 300 euro

FU-D Valori e preziosi in mezzi di

custodia Somma assicurata

"Valori e Preziosi in mezzi di custodia" Non previsti OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DEL PREMIO FU-E Franchigia Furto

Fermi gli scoperti, ove applicabili, previsti dalle singole garanzie della presente sezione

Non previsti 10% della Somma Assicurata Furto Con il minimo di 1.000 euro e il massimo di 5.000 euro CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

FU4 Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive non conformi

Se previsti per gli eventi garanti in

polizza che hanno originato il danno Scoperto 30% del danno con il minimo di 1.000 euro FU5 Furto di veicoli ricoverati nei

locali o in uso nell'area Se previsti per gli eventi garanti in

polizza che hanno originato il danno Scoperto 30% del danno con il minimo di 1.000 euro

$$M18S$