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3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

LIMITAZIONI DI GARANZIA

Sono esclusi i danni derivanti da o conseguenti a:

11. LAVORO DIPENDENTE

Vertenze che nascano da rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto.

Questa limitazione non si applica:

l alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato;

l al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.

12. DIRIGENZA E MANAGER

Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.

13. VIOLAZIONI O INADEMPIMENTI DI CONTRATTO

Richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite.

Questa limitazione non si applica:

a. soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;

b. in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;

c. nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.

14. PRATICHE COMMERCIALI FALSE, INGANNEVOLI O SCORRETTE Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette presunte o effettive.

Questa limitazione non si applica a:

a. richieste di risarcimento previste all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere A. punto 1, A. punto 2, A.

punto 3. e lettera C;

b. richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

15. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI

A. Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche.

Questa limitazione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'Assicurato.

Non è altresì applicabile nel caso previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5. o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter.

B. Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto.

Resta fermo quanto previsto dall'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5.

16. SICUREZZA INFORMATICA O VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:

a. l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;

b. l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

17. SICUREZZA INFORMATICA

Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.

18. VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE E DI ALTRE NORME DI LEGGE

Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati.

a) Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione.

b) Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate.

c) Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori.

d) Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.

Le limitazioni elencate alle lettere a., b., c. e d. non si applicano a:

e) richieste di risarcimento garantite ai sensi. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 e A.3;

f) pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

19. ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE

Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione.

Questa limitazione non si applica:

l alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia"

lettera C.

l al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.

20. RISARCIMENTI FRA ASSICURATI

Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subìti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda).

Questa esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.

21. PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO IN SOCIETÀ O ENTI COMMERCIALI

Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al 15%, o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il 15% del Contraente.

22. TRASMISSIONI E PUBBLICAZIONI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. (punti 1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., relative a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:

a. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;

b. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;

c. pubblicità da o per conto dell'Assicurato.

Questa limitazione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.

23. ATTI DI GUERRA E EVENTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO

Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra

civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

24. DOLO E INTENZIONALITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.

25. INTERRUZIONI E GUASTI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a:

a. qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni.

Questa limitazione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack, adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stata causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;

b. incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;

c. qualsiasi guasto satellitare.

26. PERDITE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

a. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;

b. perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;

c. costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

NOTA BENE

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazione della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino.

una distinta franchigia come riportato nella scheda di polizza 27.INTERVENTI DI AUTORITA GOVERNATIVA

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art.CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F., e Art.CR2

"Furto online di fondi", relative a pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.

28. PERDITE PER LE QUALI L'ASSICURATO PUÒ OTTENERE UN RISARCIMENTO

Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dall'Art. CR2 "Furto on line di fondi".

29. MANCATA CONFORMITÀ DEI SISTEMI CON LE ULTIME DEFINIZIONI DI SICUREZZA DISPONIBILI.

Art. CR11 - MASSIMALE CYBER RISK

Il massimale indicato in polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della presente sezione di polizza.

Detto massimale è determinato in funzione del "numero di addetti" indicato in polizza, con le seguenti modalità.

Massimale aggregato

(Fino a 15 addetti) 25.000 euro per anno assicurativo Massimale aggregato

(Oltre i 15 addetti) 50.000 euro per anno assicurativo

Concorrono al massimale aggregato indicato in polizza i sottomassimali previsti all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia", alle lettere:

A. spese e costi per la sicurezza delle informazioni e della Privacy;

B. spese e costi per Privacy Notification;

C. danni e le spese correlate alla richiesta di risarcimento;

D. spese e costi per attività multimediale e pubblicitaria;

E. perdite per la protezione dei dati;

F. lperdite da interruzione di attività; in particolare, in questo caso per i dati gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, la copertura è soggetta allo specifico sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

Detti sottomassimali e i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza.

NOTA BENE

La presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica non aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a garantire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza.

Dopo l'esaurimento del massimale, la Società si asterrà da ulteriori attività di difesa relative ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando la gestione della difesa all'Assicurato.

Art. CR12 - FRANCHIGIA - SCOPERTO CYBER RISK

A ogni evento o agli eventi correlati assicurati dalla presente sezione, da cui derivi una richiesta di risarcimento si applicano una franchigia o uno scoperto a seconda del "numero di addetti" indicato in polizza.

Franchigia

(Fino a 15 addetti) 250 euro Scoperto

(Oltre i 15 addetti) 10% del danno con il minimo di 500 euro

NOTA BENE

La presenza della franchigia o dello scoperto comporta la sospensione di ogni pagamento da parte della Società di qualsiasi importo fino a che il danno non superi il valore di detta franchigia o scoperto.

La Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia o allo scoperto, nei limiti del massimale di polizza.

La franchigia o lo scoperto rimarranno a carico dell'Assicurato.

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., la franchigia o lo scoperto si applicano separatamente a ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

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