A seguito della richiesta inoltrata a mezzo pecmail del 22.02.2019 presso Tecnico del Comune di Cerignola (FG), al fine di venire a conoscenza della regolarità urbanistica del bene immobile oggetto di esecuzione (All. N. 04), in data 13.05.2019 rilevava presso lo stesso ufficio la seguente documentazione : - domanda per ottenere il permesso di esecuzione lavori edili presentata in data 19.08.1976 dalla
al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), relativamente al pianterreno adibito a parcheggio e primo piano per uso civile abitazione da realizzarsi sul lotto sito in Via Ceccano (Zona B1 di Completamento) di proprietà della richiedente; - nulla osta per esecuzione lavori del 15.10.1976, Pratica N. 32/D/76, emesso dal Sindaco del Comune di Cerignola (FG), ed allegato rilievo planimetrico a firma del Geom. Gaetano Libertino esaminato ed approvato dalla Commissione Edilizia Comunale in data 06.10.1976 e Protocollato al n. 440/U.T in data 1510.1976
; - verbale di inizio lavori N. 250
emesso relativo alla costruzione di
piano terra e piano primo in Via Ceccano, con il quale in data 04.02.1977 ebbero inizio i lavori di costruzione, alla luce della licenza edilizia rilasciata dal comune in data 15.10.1976 n. 32/D; - richiesta di variante del 15.12.1980 al progetto N. 440, approvato richiedeva la possibilità di realizzare la maggiore altezza del piano terra, eliminando la rampa di accesso prevista nel primo progetto e la possibilità di realizzare il solaio piano del primo piano anzicché sfaltato, dovendo realizzare un pozzo di luce regolamentare su cui avrebbero trovato aereazione un vano di Categoria A1 e i servizi, di gabinetto e cucina.
In data 29.12.1980 veniva espresso parere favorevole; alla predetta variante era allegato il progetto di variante esaminato dalla Commissione Edilizia in data 29.12.1980; -verbale di fine lavori N. 2 dello 06.02.1981 emesso
Cerignola (FG), con il quale il geom. Lino De Carolis nella qualità di Assistente Tecnico Comunale e il Geom Gaetano Libertino, progettista e direttore dei lavori di che trattasi, procedevano alle verifiche finali, riscontrando che tra il progetto autorizzato e le opere eseguite esisteva rispondenza limitatamente al piano terra; - dichiarazione di inizio e fine lavori prot. n. 1/D 81 emesso
(FG),
erita avesse realizzato un immobile a piano terra e primo, che più vano scala non comunicante
(All. N. 20).
diversa distribuzione interna dei vani, in difformità al rilievo planimetrico a firma del Geom. Gaetano Libertino esaminato ed approvato dalla Commissione Edilizia Comunale in data 06.10.1976 n. 440, allegato al nulla osta per esecuzione lavori del 15.10.1976, Pratica N. 32/D/76 ed al rilievo planimetrico a firma dello stesso professionista relativo al progetto di variante esaminato dalla Commissione Edilizia in data 29.12.1980. Risultava inoltre realizzato un secondo piano non assentito non riportato nei rilievi planimetrici suddetti, consistente nella realizzazione di un vano, un servizio igienico, un vano tecnico ed una tettoia di copertura del terrazzo a livello prospicente i vani, oltre ad una diversa altezza interna al piano primo, attualmente di mt 3,05 circa, mentre quella al piano secondo di mt 2,40 circa, come meglio evidenziata nella planimetria allegata(All. N. 29). Precisa, altresì, che il piano secondo summenzionato non assentito è regolarmente accatastato (All. N. 03). 4.3 della
presente relata, in base al P.R.G. del Comune di
Cerignola (FG) ricade in Zona tipizzata B1-2, i cui indici e parametri sono If max = 2,75 mc/mq, He max = 13,50. Alla luce dei predetti indici, il piano secondo non assentito
destinazione a sottotetto e vano tecnico, con altezza netta non superiore a mt 2,40, oppure in applicazione della L.R. 13/2009 Piano Casa e sue modifiche ed integrazioni, è possibile sanare il secondo piano per una volumetria pari al 20% di quella legittimamente realizzata e la rimanente superficie resterebbe adibita a sottotetto.
in precedenz
competente Ufficio Provinciale, premettendo che tanto è possibile qualora il buso abbia, a seguito di denuncia penale, subito il procedimento penale con sentenza o del tipo irrevocabile o passato in giudicato.
10.2. Conformità Catastale: Ente Urbano.
Dalla visura catastale prodotta(All. N. 03), oggetto di esecuzione risulta accatastato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cerignola (FG). Per lo stesso sono
Territorio - Servizi Catastali(All. N. 03) one peritale dello 06.06.2019 sono state rilevate le seguenti difformità: - al piano primo diversa distribuzione interna , a seguito di soppressione del vano ripostiglio con eliminazione delle tramezzature ed corridoio, con formazione del vano ingresso-disimpegno (Foto N. 06); - al piano secondo ulteriore diffor
non volumetrico del vano servizio igienico rispetto al catastale, con apertura
de , chiusura al servizio
igienico dalla veranda coperta con tettoia ed apertura di finestra che affaccia alla stessa veranda(Foto N. 11,12), al torrino sopraelevato poggia la tettoia(Foto N. 16) con copertura in lamiera metallica posta sul lastrico solare (attico) realizzata con pannelli in polistirene e
(Foto N. 14). bitativa al piano
primo è di 3,05 mt circa, quella al piano secondo è di mt 2,40 circa.
10.3. Verifica della realizzazione degli immobili nel rispetto delle norme edilizie in
nel rispetto delle norme Stessa cosa non può dirsi per il piano secondo.
10.4. Descrizione delle opere abusive, precisando se siano o meno suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione
secondo non assentito, al quale si accede a mezzo scala interna al fabbricato (Foto N. 10), composto da vano adibito a soggiorno-letto (ex lavanderia)il quale dispone di una porta finestra e finestra in ferro (Foto N. 14), servizio igienico provvisto di finestra (Foto N. 14), vano tecnico al cui interno è posizionata la caldaia a gas metano provvisto di porta in ferro dotata di aereazione con accesso dalla veranda (Foto N. 14), tettoia con copertura in lamiera metallica posta sul lastrico solare (attico) (Foto N. 14). o 4.3
della presente relata, secondo il P.R.G. del Comune di
Cerignola (FG), ricade in Zona tipizzata B1-2, i cui indici e parametri sono If max = 2,75 mc/mq, He max = 13,50. Alla luce dei predetti indici, il piano secondo non assentito
destinazione a sottotetto e vano tecnico, con altezza netta non superiore a mt 2,40, oppure in applicazione della L.R. 13/2009 Piano Casa e sue modifiche ed integrazioni, è possibile sanare il secondo piano per una volumetria pari al 20% di quella legittimamente realizzata e la rimanente superficie resterebbe adibita a sottotetto.
i
sanatoria al competente Ufficio Provinciale, premettendo che tanto è possibile qualora il
penale con sentenza o del tipo irrevocabile o passato in giudicato.
10.5. Qualora gli immobili siano stati edificati con edilizia convenzionata, accertare se la proprietà del suolo su cui sorge il cespite oggetto di pignoramento,
procedure espropriative
immobile oggetto di esecuzione non è stato edificato con edilizia convenzionata.
10.6. Pratiche edilizie per lavori di costruzione di casa abitazione: nessuna.
11. SUSSISTENZA DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
In sede di ispezione peritale dello 06.06.2019 rilevava tutto quanto fosse Prestazione Energetica (APE) (sostituisce
relativamente al fabbricato da cielo a terra sito nel Comune di Cerignola (FG) alla Via Ceccano civico 10 (già 14),
cui è parte integrante abitazione di tipo popolare oggetto di esecuzione, allibrata in N.C.E.U. dello stesso comune al foglio 277, particella 1492, sub. 7, categoria A/4,
(Euro trecentoventicinque/37), sita al piano primo e piano secondo non assentito, il quale consta di una sovrastruttura occupante parte del lastrico solare calpestabile, sprovvisto dello stesso attestato ed ottemperando al quesito numero 11) del verbale di comparizione erto. fatto redigere e consegnare il libretto di impianto della caldaia a gas metano comprensivo dei relativi allegati ed un valido rapporto di controllo di efficienza energetica,
il sottoscritto è impossibilitato a
Prestazione Energetica (APE), in quanto andrebbe a anto è stato usato ed è usato
D.P.R.
stesso D.lgs 192/2005, per di più, pur
redigendolo avrebbe una valenza al 31 dicembre
scadenza normativa, così come recitato dal D.M. 06.06.2015. Nella fattispecie, in assenza del libretto di impianto o qualsiasi valido rapporto di controllo di efficienza energetica, ne scaturisce che mai sia stato effettuato il rapporto di prima accensione, il quale trattasi della prima scadenza di norma obbligatoria,
un anno di vita, ovvero, superato il 31 dicembre di questa scadenza o prima accensione, il redigendo APE sarebbe scaduto già al momento della sua stesura e sottoscrizione.
SPECCHIO RIEPILOGATIVO tettoia di copertura del terrazzo a livello
Superficie Commerciale, Dati catastali: Foglio Particella, Sub. N. Vani, N. civico, Piano
- Sup. Comm.al piano primo e secondo.mq 186,10 - Foglio 277, P.lla 1492, Sub. 7, Zona censuaria 1, Cat. A/4, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Sup. Cat.
103 mq, Totale escluse aree scoperte 101 mq, (Euro trecentoventicinque/37).