Questa sezione mira ad acquisire informazioni pertinenti sull’emissione e la trasmissione di richieste di EIO e anche ad avere una panoramica circa il volume di utilizzo della procedura di richiesta di indagine tramite EIO.
In particolare, le domande poste ai partecipanti all’indagine sono state le seguenti:
Q1. Esiste un obbligo interno per le autorità giudiziarie locali di comu- nicare a un’autorità nazionale centrale il numero di EIO emessi e ricevuti?
Q2. In tal caso, c’è la possibilità di avere rapporti statistici sull’am- montare di EIO già emessi o ricevuti? È possibile conoscerne il numero preciso?
50 Gli aspetti giuridici e l’implementazione dell’EIO...
Q3. Se questo obbligo non esiste, esiste un altro sistema che consenta la raccolta di informazioni sulla quantità di EIO emessi ed eseguiti dalle autorità nazionali locali?
Q4. Esiste un database nazionale centralizzato o esistono database locali per la raccolta e l’archiviazione di EIO? In quest’ultimo caso, quale è il livello di decentramento (ad es. singole banche dati per ciascuna Corte di appello, banche dati regionali, ecc.)
In relazione alla prima domanda (Q1), i risultati dimostrano (Figura 3.9) che la maggior parte degli Stati membri prevede per le autorità giudiziarie locali un obbligo di riferire a un’autorità nazionale centrale sul numero di EIO emessi e ricevuti.
Figura 3.9: Q1, obbligo comunicazione EIO emessi e ricevuti Per la maggior parte degli Stati membri l’obbligo di riferire sugli EIO in- viati o ricevuti sussiste annualmente, quando al termine dell’anno giudiziario vengono redatte dalle competenti autorità giudiziarie le relazioni sull’attività di cooperazione giudiziaria. In alcuni Stati membri l’obbligo di riferire sus- siste soltanto a fronte di una precisa richiesta da parte del proprio Ministero della Giustizia.
Per quanto riguarda gli Stati membri oggetto del presente lavoro, so- no quasi tutti allineati con i risultati sopra descritti, ad eccezione dell’Au- stria, che ha dichiarato che non vi è alcun obbligo interno in merito alla comunicazione del numero di richieste di EIO.
3.2 Analisi della sezione “B” del questionario e risultati 51
La seconda domanda (Q2) mira a verificare la possibilità per quegli Stati membri che hanno l’obbligo di riferire sulle richieste di EIO, di avere re- port statistici sull’ammontare degli EIO nel corso di un determinato anno giudiziario. Le risposte hanno dato i risultati illustrati nella Figura 3.10.
Figura 3.10: Q2, report statistici sul numero di EIO
In generale, la maggior parte degli Stati membri dichiara che esiste una possibilità generale di ottenere statistiche sull’ammontare di EIO già emessi o ricevuti.
Per quanto riguarda l’ammontare delle richieste di EIO, ricevute nell’arco dell’anno giudiziario di riferimento, l’intervallo va da un massimo di 940 ad un minimo di 23 richieste.
Per quanto riguarda l’ammontare delle richieste di EIO emesse, vanno da un massimo di 319 a un minimo di 9.
Per quanto riguarda gli Stati membri oggetto del presente lavoro sono stati forniti i seguenti numeri soltanto da due paesi:
– Spagna: dal 1 gennaio - 30 settembre 2018, sono stati ricevuti 940 EIO e 6 soltanto sono stati emessi;
– Lituania: dal 15 giugno 2017 - 31 dicembre 2017, sono stati 180 gli EIO emessi e 105 ricevuti per l’esecuzione.
La terza domanda (Q3) di questa sezione B2 riguarda il caso di quegli Stati membri in cui l’obbligo per le autorità giudiziarie locali di riferire a
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un’autorità nazionale centrale sul volume di richieste di EIO emesse e rice- vute non esiste formalmente (si trattava di 4 Stati membri). Pertanto, la domanda mirava ad ottenere informazioni sull’esistenza di fonti alternative per raccogliere comunque le informazioni sul numero esatto di richieste di EIO.
Tutti e 4 gli Stati hanno dichiarato di disporre di soluzioni alternative per la raccolta delle informazioni, senza tuttavia specificarne le modalità.
L’ultima domanda (Q4) si concentra sull’esistenza di database nazionali o locali per la raccolta e l’archiviazione di EIO.
La Figura 3.11 mostra che più del 50% degli Stati membri che hanno partecipato all’indagine non ha un database, né nazionale né locale. Per quanto riguarda gli Stati membri oggetto del presente lavoro, solo la Spagna, la Croazia e la Repubblica Ceca hanno dichiarato di disporre di una ban- ca dati nazionale, mentre Austria, Lituania e Lussemburgo hanno risposto negativamente.
Figura 3.11: Q4, database nazionale vs. database locale Più in dettaglio:
– Spagna: esiste un unico database nazionale in cui tutti le autorità giudiziarie regionali che sono coinvolte in una procedura di EIO intro- ducono i dati di ciascuna richiesta. Ciò significa che le diverse autorità locali competenti in materia hanno accesso al database nazionale ed hanno la possibilità di aggiungere e aggiornare i dati;
– Croazia: è presente il sistema “eSpis” che è un sistema informativo unico per la gestione e il lavoro dell’autorità giudiziaria, utilizzato nelle varie Corti del paese;
3.2 Analisi della sezione “B” del questionario e risultati 53
– Repubblica Ceca: esiste un database nazionale presso il Ministero della giustizia; tuttavia esistono anche database locali ai quali ha comunque accesso l’autorità giudiziaria centralizzata.
Per quanto riguarda la specifica sezione B2, dalle informazioni raccolte possiamo affermare che un’unica barriera è emersa verso la creazione di un comune quadro giuridico in materia di EIO: mancanza di un obbligo gene- rale per molti degli Stati membri di disporre di un meccanismo ufficiale di reporting delle richieste di EIO emesse e ricevute.
Questa barriera può essere superata da un’azione a livello nazionale di ciascuno Stato membro al fine di:
– rendere obbligatorio per le singole autorità giudiziarie locali riferire all’autorità centrale in merito al numero di EIO con una cadenza fissa (ad esempio fine dell’anno giudiziario);
– creare una banca dati nazionale per l’archiviazione dei dati relativi al numero di EIO emessi e ricevuti.