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Questa sezione mira ad acquisire informazioni sulle autorità giudiziarie di ciascuno Stato membro competenti ad emanare l’EIO. Questa sezione per- mette di avere una mappa nazionale degli attori coinvolti nella gestione e nel flusso di lavoro dell’EIO emesso.

Q1. Nel suo Stato chi è il soggetto che può richiedere l’emanazione di un EIO?

La prima domanda è focalizzata sull’identificazione di quei soggetti che possono richiedere l’emanazione di un EIO e che sono indicati all’art. 1, n. 3 della Direttiva 2014/41/UE3. Tutti gli Stati membri che hanno partecipato al questionario hanno dato una risposta precisa a questa domanda, con i risultati illustrati nella Figura 3.12.

3L’emissione di un EIO può essere richiesta da una persona sottoposta ad indagini o da

un imputato, ovvero da un avvocato che agisce per conto di questi ultimi, nel quadro dei diritti della difesa applicabili conformemente al diritto e alla procedura penale nazionale.

54 Gli aspetti giuridici e l’implementazione dell’EIO...

Figura 3.12: Q1, soggetti che possono richiedere un EIO

In quasi tutti gli Stati membri la situazione è molto uniforme e rispec- chia il dettato dell’articolo sopra citato: le autorità giudiziarie incaricate di richiedere l’emissione di un EIO sono i pubblici ministeri, giudici inquirenti e le persone indagate o imputate, ovvero un avvocato che agisce per con- to di questi ultimi. In generale, l’indagato o imputato può solo proporre l’ammissibilità di una prova nel processo, spetta poi all’autorità giudiziaria responsabile decidere sull’acquisizione.

La seconda domanda di questa sezione (Q2) si concentra sull’identifica- zione dell’autorità di emissione di un EIO in ciascuno Stato membro.

Q2. Nel suo Stato qual è l’autorità che è competente ad emanare un EIO?

Le risposte (Figura 3.13) hanno confermato che gli Stati membri sono abbastanza allineati anche per quanto riguarda l’identificazione dell’autori- tà competente ad emanare l’EIO. In alcuni Stati membri, sono riconosciute quali autorità competenti anche specifiche autorità amministrative. Per- tanto, le autorità competenti ad emanare l’EIO sono i pubblici ministeri, i giudici investigativi e in alcuni paesi, come sopra specificato, anche le au- torità amministrative che agiscono in qualità di “autorità investigativa” nei procedimenti penali.

Ad esempio l’Austria e la Croazia riconoscono tra le autorità competenti ad emanare l’EIO anche le autorità amministrative.

3.2 Analisi della sezione “B” del questionario e risultati 55

Figura 3.13: Q2, autorità di emissione dell’EIO

Le domande (Q3) e (Q4) devono essere analizzate insieme, in quanto sono complementari tra loro e limitate solo a quegli Stati membri che hanno dichiarato nella risposta precedente (Q2) che nel loro paese anche autorità amministrative specifiche hanno la competenza all’emissione di un EIO.

Q3. Nel caso sia competente anche un’autorità amministrativa, saprebbe indicare di quale autorità si tratta?

Q4. In quest’ultimo caso, prima di essere trasmesso all’autorità di ese- cuzione, l’EIO è convalidato? Esiste una procedura di convalida da parte di un’autorità giudiziaria? In caso affermativo, qual è l’autorità giudiziaria competente?

I risultati (Figura 3.14) mostrano che in quei paesi in cui la capacità di emanare l’EIO è assegnata a un’autorità diversa da quella giudiziaria, la maggior parte degli Stati membri ha saputo individuare l’autorità ammini- strativa competente, ovvero l’autorità amministrativa nazionale competente in materia di tasse e dogane. Secondo l’articolo art. 2, lett. c, ii) della Diret- tiva, infatti, l’autorità di emissione può essere oltre ad un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competen- te nel caso interessato, anche “qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale”.

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Figura 3.14: Q3, autorità amministrativa competente ad emanare EIO Per quanto riguarda l’esistenza di una procedura di convalida della con- formità dell’EIO alle condizioni previste dalla normativa, la metà degli Stati membri che hanno risposto di riconoscere la competenza ad emanare un EIO in capo ad un’autorità amministrativa, hanno escluso la necessità di una procedura di convalida (Figura 3.15). In altre parole, l’autorità ammi- nistrativa ritenuta competente può emettere direttamente l’EIO e trasmet- terlo all’autorità di esecuzione senza alcuna convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

3.2 Analisi della sezione “B” del questionario e risultati 57

Per quanto riguarda gli Stati membri oggetto del presente lavoro, tutti so- no generalmente allineati nel senso di non prevedere procedure di validazione, fatta eccezione per l’Austria. Se un’autorità amministrativa fiscale emette un EIO, il Presidente del “Bundesfinanzgericht” (tribunale fiscale federale) deve successivamente convalidarlo.

L’ultima domanda (Q5) di questa sezione è relativa alla possibilità per l’autorità di emissione di trovare in maniera semplice e veloce l’indirizzo e i riferimenti dell’autorità di esecuzione competente per l’esecuzione dell’EIO. Q5. Esiste nel suo Stato una procedura in base alla quale l’autorità emittente può trovare l’indirizzo e i riferimenti dell’autorità competente per l’esecuzione dell’EIO? (ad es. uso di EJN Atlas, database della Corte, ecc.) Le risposte degli Stati membri (Figura 3.16) hanno confermato che il si- stema EJN-ATLAS4 è lo strumento più comune e utilizzato per l’identifica- zione, in modo rapido, dell’autorità locale competente che può ricevere l’EIO ed eseguirlo (circa 60% dei partecipanti all’indagine). Alcuni Stati membri hanno inoltre dichiarato di utilizzare in alternativa a EJN-ATLAS, i punti di contatto nazionali EUROJUST (circa 15%). Solo due Stati membri uti- lizzano anche un terzo strumento rappresentato dalle banche dati giudiziarie locali (circa 15%).

Figura 3.16: Q5, individuazione autorità di esecuzione EIO

4Si tratta di una banca dati di EJN che consente l’identificazione dell’autorità locale

competente che può ricevere la richiesta di cooperazione giudiziaria e fornisce un canale rapido ed efficiente per la trasmissione diretta delle richieste in base alla misura selezio- nata (ad esempio se viene selezionato nel catalogo lo strumento EIO, si aprirà il relativo catalogo con indicazione delle autorità competenti ad emanare la richiesta per ciascuno Stato membro).

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Per quanto riguarda gli Stati membri oggetto del presente lavoro, sono completamente allineati con gli altri paesi circa l’utilizzo degli strumenti per l’identificazione delle autorità di esecuzione dell’EIO.

Per quanto riguarda la specifica sezione B3, sulla base delle risposte for- nite, è stata identificata una possibile barriera per la creazione di un quadro comune in materia di EIO: la scarsa chiarezza circa l’individuazione e la com- petenza delle autorità amministrative quando agiscono in qualità di autorità competente nell’ambito delle procedure EIO. Questa barriera può essere su- perata da un’azione condotta a livello nazionale dai singoli Stati membri in cooperazione con EJN-ATLAS volta a creare un database con informazioni chiare e aggiornate che permettano di identificare in modo preciso e velo- ce quali siano nei vari Stati membri le autorità amministrative riconosciute quali autorità competenti ad emanare un EIO.

3.2.4

Analisi della sezione “B4” del questionario: l’au-