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Cenni al sistema italiano di responsabilità civile.

3. Nuove lesioni, nuovi diritti? Il sistema di responsabilità civile applicato ai danni da attività d

3.2 Cenni al sistema italiano di responsabilità civile.

A questo punto, posto che possiamo dare per esistenti i rischi, nonostante la poca consapevolezza, correlata talvolta ad una sottovalutazione degli stessi da parte degli utilizzatori delle nuove tecnologie titolari dei dati, pare opportuno chiederci quale sia stata la reazione del diritto, nello specifico, se le categorie tradizionali hanno saputo adattarsi alle nuove tecnologie oppure si è rivelata necessaria la creazione di “nuovi diritti”.

Inizieremo a trattare la questione, partendo dall’analizzare come si è atteggiata la responsabilità civile rispetto alle “nuove fattispecie di danno”.

Il tema della responsabilità civile, che comprende il sistema fondato sui dei danni che un soggetto può subire per un comportamento, attivo od omissivo altrui e alle modalità di reazione che l’ordinamento mette a disposizione per rispondere a questo pregiudizio, rappresenta da                                                                                                                

179 Intervento di Antonello Soro al convegno “Il pianeta connesso, la nuova

sempre un argomento centrale, che ogni sistema giuridico, in ogni epoca o luogo, si trova ad affrontare.180

In ogni società la pluralità di soggetti, portatori di interessi differenti gli uni degli altri, rappresenta un fattore di rischio ineliminabile, come ineliminabile appare di conseguenza, il verificarsi di danni.181

L’attività di trattamento dei dati personali, intesa nel senso più ampio del termine, non si sottrae di certo alla regola: essa costituisce “un’attività in grado di ledere alcuni diritti fondamentali delle persone, ed in particolare alcuni diritti della personalità”182

Per trattare l’argomento, pare opportuno fornire qualche cenno preliminare, senza alcuna pretesa di completezza, circa il nostro sistema di responsabilità civile.

Esso prevede due fattispecie fondamentali di illecito civile, nello specifico, l’inadempimento di un’obbligazione preesistente, il quale dà luogo a ipotesi di responsabilità contrattuale, e il fatto illecito, fonte di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana); a queste due fattispecie, se ne aggiunge una terza, rappresentata dall’illecito pre-contrattuale. Soffermandoci sulla responsabilità extracontrattuale, che, come avremo modo di constatare più avanti, rappresenta la quasi totalità delle ipotesi di responsabilità ricollegate alla violazione del diritto alla privacy, la norma fondamentale cui bisogna fare riferimento, è l’articolo 2043 del codice civile, il quale dispone che “qualunque fatto

                                                                                                               

180 P. Zatti – V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, op. cit., p. 649 e ss. 181 P. Zatti – V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, op. cit., p. 649 e ss. 182 F. Di Ciommo, La risarcibilità del danno non patrimoniale da illecito

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”183.

L’articolo 2043 c.c. è strutturato come una clausola generale, infatti si limita a fissare gli elementi fondamentali, oggettivi e soggettivi, che fanno sorgere la responsabilità extracontrattuale, nello specifico: imputabilità del fatto e colpevolezza (elementi soggettivi riferibili al soggetto responsabile); danno ingiusto; nesso di causalità tra il danno occorso e il fatto che lo ha causato (elementi oggettivi).

Soffermandoci sull’elemento del danno, in generale, il nostro ordinamento prevede due fattispecie di danno, nello specifico:

- Il danno patrimoniale, di cui all’art 2043 c.c., il quale si sostanza in un pregiudizio di tipo economico e può dipendere o da una diminuzione del patrimonio (indicata con il termine “danno emergente”, o, “danno diretto”), oppure da una situazione di mancato guadagno (“lucro cessante”, o “danno indiretto”), entrambi intesi quali immediata e diretta conseguenza del fatto che li ha causati (“nesso di causalità); - Il danno non patrimoniale, previsto dall’art. 2059 c.c., il quale

racchiude in sé le ipotesi in cui, in conseguenza di un fatto illecito, il soggetto danneggiato abbia subito un danno non avente ripercussioni patrimoniali, ma comunque suscettibile di risarcimento.

Il danno non patrimoniale è, tra le due, la categoria di danno che ha subìto nel tempo un’evoluzione più significativa, che andremo brevemente a riassumere nel seguito.

L’articolo 2059 del codice civile, il quale dispone che “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinanti dalla                                                                                                                

legge”184, è volto a ricoprire quelle ipotesi di danno non aventi il carattere della patrimonialità; la conseguenza della locuzione “solo nei casi determinati dalla legge”, la quale imponeva che il risarcimento dei danni non patrimoniali fosse disposto nelle sole ipotesi di violazioni di volta in volta tipizzate dalla legge, e la circostanza secondo la quale una delle uniche ipotesi tipizzate era quella ex articolo 185 c.p., portava al risultato che la quasi totalità dei danni non patrimoniali risarciti rientrassero nella categoria dei cosiddetti “danni da reato”, almeno fino a quando vennero introdotte nuove ipotesi tipizzate185 e tale interpretazione venne estesa in conseguenza del contributo della giurisprudenza e della dottrina, come avremo modo di analizzare nel prosieguo.

La giurisprudenza interpretò tendenzialmente l’articolo 2059 c.c. in chiave restrittiva, fino al 2003, anno nel quale prima la Cassazione con le sentenze n. 7281-7282-7283/2003186 e le sentenze n. 8827- 8828/2003187, e poi la Corte Costituzionale con la sentenza n.                                                                                                                

184 Testo dell’articolo 2059 del Codice Civile.

185 Tra le quali rientrano le ipotesi di cui all’articolo 29 co 9 L. 675/96 e art.

15 Dlgs 196/2003.

186 Tramite la promulgazione di queste tre sentenze, la Corte di Cassazione

perviene alla conclusione secondo la quale il mancato accertamento dell’elemento soggettivo del reato, sussistente in base ad una presunzione di legge, non incide sulla possibilità di risarcire il danno non patrimoniale causato dal fatto reato. S. Cattaneo, Il danno alla persona e la riscoperta del

sistema risarcitorio bipolare: percorsi di giurisprudenza, in Altalex, 2005,

consultabile all’indirizzo

https://www.altalex.com/documents/news/2005/07/01/il-danno-alla-persona- e-la-riscoperta-del-sistema-risarcitorio-bipolare.

187 Con le cosiddette sentenze gemelle, la cassazione opera una

“interpretazione costituzionalmente orientata” dellì’art. 2059 c.c., arrivando a considerare l’art. 2 Cost come una categoria ampia e suscettibile di essere applicata direttamente in caso di violazione di ogni interesse della persona costituzionalmente protetto, con la conseguente applicazione dell’art. 2059 anche a questa fonte di danno. S. Cattaneo, Il danno alla persona e la

233/2003188, intervennero operando un ribaltamento importante, evidenziando che l’indirizzo interpretativo fino ad allora seguito era “destinato ad entrare in crisi per effetto della […] evoluzione sull’area della risarcibilità del danno non patrimoniale”189.

La Corte Costituzionale, nell’ultima delle sovracitate sentenze, osservava che sia il legislatore190 che la giurisprudenza191avevano già provveduto ad ampliare la portata applicativa dell’art. 2059 c.c.,                                                                                                                                                                                                                                                                      

Altalex, 2005, consultabile all’indirizzo https://www.altalex.com/documents/news/2005/07/01/il-danno-alla-persona- e-la-riscoperta-del-sistema-risarcitorio-bipolare

188 Nella sentenza in esame la Corte Costituzionale si occupa di fornire anche

una panoramica delle tipologie di danno di natura non patrimoniale, ricompreso nella previsione dell’art. 2059 c.c., “derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” così Corte Cost., sent. n. 233 dell’11.7.2003 in S. Cattaneo, Il danno alla

persona e la riscoperta del sistema risarcitorio bipolare: percorsi di giurisprudenza, in Altalex, 2005, consultabile all’indirizzo https://www.altalex.com/documents/news/2005/07/01/il-danno-alla-persona- e-la-riscoperta-del-sistema-risarcitorio-bipolare.

189 Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Resp. civ. prev., 2003, 4-5, p. 1039. 190 la Corte Costituzionale osservava che il legislatore era già intervenuto

sulla portata dell’art. 2059 c.c. tramite la previsione di “casi di risarcibilità del danno non patrimoniale estranei alla materia penale, riguardo ai quali è del tutto inconferente qualsiasi riferimento alle esigenze di carattere repressivo (si pensi, ad esempio, alle azioni di responsabilità previste dall’art. 2 della l. n. 117/1988, per i danni derivanti da ingiusta privazione della libertà personale nell’esercizio di funzioni giudiziarie; all’art. 2 della l. n. 89/2001, per i danni derivanti dal mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).”, così Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Resp. civ. prev., 2003, 4-5, p. 1039.

191 Dice la Corte Cost. “la giurisprudenza […] nel corso di un travagliato

itinerario interpretativo […] ha da tempo individuato ulteriori ipotesi di danni sostanziali non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, risarcibili a prescindere dalla configurabilità ( in

primis il cosiddetto danno biologico)”, così Corte cost., 11 luglio 2003, n.

facendole assumere “una funzione non più sanzionatoria, ma soltanto tipizzante dei singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale”192.

La situazione risultante dagli interventi di cui sopra, relativi al risarcimento del danno non patrimoniale, può essere così riassunta:

- la categoria del danno non patrimoniale ricomprende193 “ogni conseguenza non patrimoniale del fatto”194.

- l’articolo 2059 c.c. fonda il risarcimento del danno non patrimoniale non più esclusivamente nelle sole ipotesi tipizzate dalla legge nelle quali è prevista espressamente la risarcibilità di tale danno, ma anche nei casi in cui il danno sia stato prodotto a causa della lesione di situazioni che costituiscono espressione di diritti fondamentali delle persone previsti dalle norme costituzionali ;deve tuttavia precisarsi che la norma, pur sottoposta a questione di legittimità costituzionale, ha conservato la sua formulazione.

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Un ultimo accenno al sistema generale, prima di iniziare ad analizzare come la responsabilità civile si sia calata nel settore della tutela dei dati personali, è quello riguardante le cd. Ipotesi di responsabilità oggettiva o semi-oggettiva di cui agli articoli 2048195 e seguenti del codice civile.

Sono sempre più numerose quelle attività o situazioni che, pur essendo lecite, rappresentano un “rischio” per gli altri consociati; a tal                                                                                                                

192 Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Resp. civ. prev., 2003, 4-5, p. 1040. 193 Il riferimento è a ciò che abbiamo meglio chiarito nella nota a piè pagina

n. 27.

194 P. Zatti – V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, op. loc. cit., p.675. 195 Il riferimento è agli artt. 2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054 c.c.

proposito, il legislatore è intervenuto, tramite gli articoli di cui sopra, a fissare delle ipotesi nelle quali in caso di danno, e per il solo fatto di aver tenuto la condotta individuata dalla norma, il soggetto individuato come responsabile è tenuto a risarcire il danneggiato, il quale, posto che dovrà comunque provare il danno, a tal fine sarà tenuto a provare ed allegare elementi che dimostrino solo il danno e il nesso di causalità.

Dal canto suo, il danneggiato per liberarsi dalla responsabilità e non essere tenuto al risarcimento, sarà chiamato a fornire la prova liberatoria, “il cui oggetto (c.d. thema probandi) viene definito in vario modo”196 a seconda delle situazioni previste dalle singole norme che abbiamo poc’anzi richiamato.

Quest’analisi, si è resa necessaria poiché, come avremo modo di affrontare nel prosieguo, con riferimento l’attività di trattamento dei dati il legislatore ha disposto che, in caso di lesioni, debba essere applicato il regime di responsabilità civile di cui all’articolo 2050 c.c.197.

3.3. Il danno da violazione della privacy: nascita ed