2.2. L’era digitale: i nuovi strumenti.
2.2.1. Il passaggio dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale: cenni al fenomeno della convergenza tecnologica e
alla conseguente risposta europea.
Nel precedente paragrafo abbiamo iniziato a parlare dell’era digitale, e di come la privacy abbia trovato il modo di adattarsi alle sfide imposte dallo sviluppo tecnologico.
Ma quali sono, in concreto, le innovazioni alle quali facciamo costante riferimento?
La rivoluzione digitale è stata testimone del passaggio dalle tecnologie di tipo analogico a quelle digitali: i termini analogico e digitale, semplificando al massimo i due concetti, rappresentano due diverse tecniche per tradurre, in formato da noi percepibile, grandezze fisiche (quali suoni, colori, temperature etc.) che risulterebbero altrimenti “invisibili”.
Le tecnologie analogiche, nello specifico, che sono quelle considerate attualmente più obsolete, si caratterizzano per la “coincidenza fra mezzo (piattaforma) e servizio che lo stesso [consente] di trasmettere”119.
Tale coincidenza viene meno con le tecnologie digitali, le quali sono in grado di trasmettere segnali di diversa natura su uno stesso apparecchio, attraverso la traduzione degli stessi in cifre che seguono una logica detta “binaria”, tramite la quale i dispositivi possono riprodurre qualsiasi tipo d’informazione, anche la più complessa: con l’applicazione della tecnologia digitale, è possibile ad esempio,
accedere ad internet o guardare i programmi televisivi tramite il telefono cellulare, il quale poteva essere utilizzato precedentemente solo per effettuare chiamate ed inviare messaggi di testo.120
Il passaggio appena illustrato, ha comportato la necessità di una serie di interventi a livello di disciplina positiva, poiché se prima le norme tendevano a disciplinare lo strumento tramite il quale il servizio veniva trasmesso 121 , questo fenomeno, identificato con il termine “convergenza tecnologica” tra mezzi e servizi, non permetteva più di occuparsi efficacemente dei singoli settori operando in modo differenziato tra le singole discipline.
La questione della regolamentazione normativa del fenomeno della convergenza tecnologica a livello europeo si inserisce in un argomento più ampio, che ricomprende anche la questione riguardante la liberalizzazione del settore dei servizi di telecomunicazione, precedentemente erogati in un regime di monopolio, iniziato circa 10 anni prima con il “Libro verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri dell’allora Comunità Economica Europea, nel 1987.
Il Libro verde del 1987 “raccomandava un’effettiva concorrenza in tutti i servizi e i prodotti per le telecomunicazioni, ad eccezione della telefonia di base”122 per perseguire l’obbiettivo di liberalizzazione del
120 G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, op. cit., p. 14 e ss.
121 “Specchio di tale impostazione era il codice postale e delle comunicazioni,
emanato con il d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, che distingueva tre tipi di servizi: telegrafia, telefonia e radiocomunicazioni”; G. Pascuzzi, Il diritto
dell’era digitale, op. loc. cit., p. 16-17.
mercato: tale liberalizzazione “iniziat[a] alla fine degli anni ’80 con la direttiva cosiddetta “Terminali” dl 1988 e culminata nel “pacchetto” di direttive europee del 2002, poi modificate nel 2009”123, “aveva reso necessario utilizzare strumenti regolatori invasivi […] che avevano consentito uno sviluppo effettivo del mercato in quasi tutti gli stati membri”124.
Arrivati a questo punto, ci si rese conto che tale impianto normativo, considerato troppo rigido, necessitava di un intervento che consentisse l’adattamento alle esigenze poste da un settore in esponenziale evoluzione: ed è qui che si inseriscono le riflessioni consacrate nel Libro verde del 1997 “sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo e delle tecnologie dell’informazione”, attraverso il quale la Commissione Europea procedette a fare un punto sullo stato dell’arte in materia, e nella successiva “1999 Review”, un’analisi anch’essa compiuta dalla Commissione Europea, effettuata con “l’obbiettivo di semplificare il sistema”125 nel settore delle telecomunicazioni.
A questo punto del ragionamento, parrebbe naturale chiedersi perché ci si ritrovi a parlare di liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni e quale possa essere il collegamento con l’argomento del nostro elaborato.
Secondo il punto di vista di chi scrive, la risposta a questa domanda dovrebbe essere ricondotta al fatto che la liberalizzazione rappresenti una delle dirette conseguenze del progresso tecnologico, da intendersi nel senso che il livello della tecnica non era stato in grado, fino a quel
123 M. Mensi - P. Falletta, Il diritto del Web, op. loc. cit., p.4. 124 M. Mensi – P. Falletta, Il diritto del Web, op. loc. cit., p- 8-9. 125 M. Mensi – P. Falletta, Il diritto del Web, op. loc. cit., p. 9.
momento, di consentire lo sviluppo di un mercato libero in questo settore, a causa dei costi molto elevati e della circostanza rappresentata dal fatto che non in molti possedevano i mezzi, e le necessarie conoscenze, per potersi occupare della gestione di tali servizi.
La liberalizzazione, figlia dell’evoluzione tecnologica, ha portato con sé una serie di conseguenze, due delle quali possono essere così riassunte:
- necessità di un’armonizzazione in materia di servizi di telecomunicazione, anche in considerazione dell’aumento degli operatori di settore e del trasferimento transfrontaliero di dati; - necessità di una disciplina, anch’essa armonizzata, in materia di
tutela dei dati personali, in grado di rispondere alle nuove esigenze emerse in relazione alla diffusione delle nuove tecnologie, in particolare internet e tutti i servizi ad esso connessi.
Tali necessità furono successivamente elaborate e recepite con l’adozione di una serie di direttive126, adottate nel 2002, da parte del Consiglio e del Parlamento Europeo, orientate ad “adeguare la normativa vigente ai mutamenti tecnologici e di mercato”127 nel settore considerato.
Il risultato derivante da queste operazioni, fu che “si venne così a delineare un assetto normativo che favoriva la convergenza tra reti e servizi di comunicazione, al fine di garantire la concorrenza tra piattaforme diverse e superare la tradizionale distinzione tra le diverse discipline applicabili”128.
126 il riferimento è alle direttive 2002/22/CE, 2002/21/CE, 2002/20/CE,
2002/19/CE, 2002/58/CE, 2002/77/CE.
127 M. Mensi – P. Falletta, Il diritto del Web, op. loc. cit., p.9. 128 M. Mensi – P. Falletta, Il diritto del Web, op. loc. cit., p. 11.
Ai nostri fini giova spendere qualche parola su una in particolare delle direttive europee del 2002 cui abbiamo fatto riferimento, nello specifico, alla direttiva 2002/58/CE, conosciuta anche come Direttiva e-privacy, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela primaria nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Essa ha integrato la direttiva 1997/66/CE sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, la quale si era occupata di tradurre i principi contenuti nella direttiva 1995/46/CE (abrogata dal Reg. UE 679/2016), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (della quale tratteremo meglio nel terzo capitolo del presente elaborato), in una normativa specificamente formulata per il settore delle telecomunicazioni, poiché la direttiva 97/66/CE necessitava di un adeguamento allo sviluppo che, nel corso dei 4-5 anni trascorsi, si era verificato su piano tecnologico: secondo il considerando 4 della dir. 2002/58/CE la tutela dei dati personali degli utenti fruitori dei servizi di telecomunicazione doveva essere garantita “indipendentemente dalle tecnologie utilizzate”129.
La direttiva e-privacy del 2002 è stata successivamente modificata dalla direttiva 2009/136/CE, la quale “ha introdotto il principio dell’”opt-in” in tutti i casi in cui si accede a o si registrano “informazioni” […] sul terminale dell’utente o dell’abbonato”130. La direttiva e-privacy non è stata abrogata dal Reg. UE 679/2016, pertanto le sue disposizioni restano in vigore e devono essere applicate, ma, come sottolineato anche dal considerando 173 del
129 Considerando 4, dir. 2002/58/CE.
130 M. Soffientini (a cura di), PRIVACY– protezione e trattamento dei dati,
GDPR, quest’ultimo e la direttiva e-privacy devono essere necessariamente armonizzate.131
A questo proposito, le istituzioni europee preposte, a far data dal 2017, stanno lavorando sul Regolamento e-privacy, “regolamento complementare al GDPR che stabilisce norme specifiche per la tutela dei dati trattati ai fini della fornitura e della fruizione di servizi di comunicazione elettronica (quali email, messaggistica istantanea, ecc.)”132, il quale dovrebbe essere in grado di colmare le lacune della attuale disciplina sulle telecomunicazioni causate dall’avvento delle tecnologie digitali.
Ecco che quest’ultimo passaggio riprende e chiude il tema della convergenza tecnologica e della necessità di una conseguente “convergenza regolamentare”133.
Dopo aver evidenziato l’importanza del dato nella società dell’informazione e aver accennato al fenomeno della convergenza tecnologica e delle sue conseguenze sul piano normativo, è importante adesso soffermarci ad approfondire, senza alcuna pretesa di completezza, alcuni degli strumenti protagonisti dell’era digitale.
131 M. Soffientini, PRIVACY– protezione e trattamento dei dati, op. loc. cit.,
p. 671
132 L. Tosoni, Regolamento ePrivacy, ecco la nuova frontiera europea della
privacy dopo il GDPR, 2018, in https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/regolamento-eprivacy-ecco-la- nuova-frontiera-europea-della-privacy-dopo-il-gdpr/
133 A. Cardinale, Comunicazioni elettroniche: regolazione, concorrenza,
ripartizione di competente e problemi di attuazione della disciplina in
https://www.altalex.com/documents/news/2007/04/26/comunicazioni- elettroniche-regolazione-concorrenza-ripartizione-di-competenze
2.2.2. Internet, la rete di reti; origine, funzionamento, qualche