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Cenni sul trasporto delle persone disabili.

Il trasporto pubblico non di linea nell’esperienza degli enti locali.

2. Modalità di esercizio del servizio.

2.2 Cenni sul trasporto delle persone disabili.

Nel nostro ordinamento è sicuramente presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale

Il trasporto di persone disabili è disciplinato dall’art. 14 della lg 21/199264 il quale stabilisce che siano i comuni a

64 L’art. 14, rubricato “ Disposizioni particolari” stabilisce che: “1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.”

57 dettare le regole specifiche, nonché il numero e il tipo di veicoli con allestimenti speciali.

Poi è stata emanata la legge 104/199265 la quale all'

art. 26 enuncia i principi sul diritto alla mobilità in condizione di parità con altri cittadini.66

65 Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

66 L’art. 26, rubricato “ Mobilita' e trasporti collettivi” prevede che: “1. Le regioni disciplinano le modalità con le

quali i comuni

dispongono gli interventi per consentire alle persone

handicappate la

possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse

di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,

piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani

prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani,le regioni e gli enti locali assicurano i servizi gia' istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato e'

58 Quindi, i comuni, in conformità a quanto previsto nell'art. 14 della lg 21/1992 e nell'art. 26 della lg 104/1992, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti disabili.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità.

È, infine, lasciata alla discrezionalità del Comune la previsione di tariffe “speciali” per tali soggetti.

destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

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3. Trasporto pubblico non di linea e orientamenti

dell’Agcm.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo.

Essa, nota anche come AGCM o Antitrust, è stata istituita con la legge n. 287/199067 a cui ha affidato

specifici compiti.68

L’Autorità è intervenuta è anche nel settore dei trasporti per rimuovere intese e abusi di posizione dominante.

Le prime proposte di riforma nel settore dei taxi risalgono agli anni Novanta con una segnalazione del 1995 dove si evidenziava la situazione distorsiva della

67 Legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

68 L'Autorità infatti vigila sugli abusi di posizione dominante; sulle intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza; controllo sulle operazioni di concentrazione (fusione o take-over) che superano un certo valore, comunicate all'Autorità, che ne valuterà l'impatto sul mercato; circa la tutela del consumatore in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole e valuta e sanziona i casi di conflitto d’interesse dei componenti del Governo.

60 concorrenza che caratterizzava il mercato del servizio taxi, in particolare modo nel Comune di Roma.

L’Autorità insisteva sulla necessità di rivedere alcuni aspetti relativi alla compatibilità fra obiettivi d’interesse pubblico e promozione della concorrenza.

La concorrenza è un tema ricorrente nelle segnalazioni dell’AGCM, infatti, ha inviato una segnalazione alla Regione Lazio, riguardante proprio alcuni profili restrittivi della concorrenza .

In particolare ha fatto riferimento all’art. 5 bis della legge regionale 26 Ottobre 1993 n. 58.69

L’Antitrust ha rilevato che tale disposizione incide negativamente sul livello di concorrenza in quanto limitano il numero dei soggetti cui è consentito di svolgere il servizio taxi e ncc sulla base di un parametro di natura territoriale

69 Art. 5 bis rubricato: Collegamenti con porti e aeroporti prevede che: “per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti al traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di taxi e di noleggio con conducente i titolari di licenze e autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d’intesa, disciplinano le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze e autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale, nonché, limitatamente al servizio di taxi, le tariffe.”

61 discriminatoria e non giustificato da un interesse di rilevanza generale.

Tali limitazione si pone in contrasto con i principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 56 e 49 dal TFUE.70

Dobbiamo ricordare che, dal 2009, l’Autorità invia al Parlamento e al Governo, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/1990, segnalazioni generali su proposte di riforma concorrenziale del quadro normativo e regolatorio le quali rappresentano la base per la predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.71

Egli ha sempre insistito nell’eliminare quegli ostacoli che limitano la concorrenza e la competitività72 in quanto

70 AS1145 – Regione Lazio – Autoservizi pubblici di trasporto non di linea.

71 Art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99

72 In particolare nella segnalazione del 2014 in riferimento al settore taxi e ncc precisa che “è necessario eliminare gli elementi di discriminazione competitiva esistenti, in una prospettiva di pena sostituibilità dei due servizi. L’inadeguatezza delle norme vigenti, nota il garante, “emerge anche alla luce dell’affermazione di piattaforme on line che agevolano la comunicazione tra offerta e domanda di mobilità, consentendo un miglioramento delle modalità di offerta del servizio di trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità, sia di prezzo”(esempio Uber).

62 sono ingredienti imprescindibili per stimolare la crescita e migliorare il benessere dei consumatori.

Infine è stato rilevato come l’ultimo disegno di legge, approvato dal Governo, abbia recepito i suggerimenti dell’Autorità incidendo su mercati in cui permangono regolazioni che creano privilegi e forme di rendita che non incentivano la concorrenza e l’innovazione.73

73 Estratto da Audizione del Presidente dell’AGCM – Prof. Giovanni Pitruzzella.

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CAPITOLO TERZO

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